ISTITUZIONI
EDUCATIVE: BOZZA DI REGOLAMENTO
Il
Ministro della Pubblica Istruzione
VISTO
l'articolo 87 della Costituzione;
VISTO
l'articolo 17, comma 2, della L. 23.8.88, n. 400;
VISTO
l'articolo 21 della L. 15.3.97, n. 59;
VISTO
il Testo unico in materia di istruzione approvato con D.L.vo 16.4.94, n. 297;
VISTO
il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, espresso
nell'adunanza del ___;
VISTA
fa preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del ___;
VISTO
il D.L.vo 31.3.98, n. 112;
VISTO
il D.L.vo 28.8.97, n. 281;
SENTITA
la conferenza unificata Stato-Regioni-Città ed autonomie locali nella seduta
del ___;
UDITO
il parere del Consiglio dì Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti
normativi nell'adunanza del ___;
ACQUISITI
i pareri delle Commissioni Permanenti della Camera dei Deputati e del Senato
della Repubblica, espressi nelle sedute del ___;
VISTA,
la deliberazione dei Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del ___;
SULLA
proposta dei Presidente dei Consiglio dei Ministri e del Ministro della Pubblica
Istruzione, di concerto con i Ministri del Tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, della funzione pubblica, per gli affari regionali, del
lavoro e della previdenza sociale;
EMANA
il seguente regolamento
Articolo
1 (Denominazione e struttura degli Istituti Educativi)
1.
I convitti nazionali e gli educandati femminili dello Stato, di cui agli artt.
203, 204 e 205 del D.L.vo 16.4.94, n. 297, assumono la denominazione di
istituiti educativi dello Stato.
2.
Il regolamento di istituto stabilisce criteri, e modalità per l'ammissione
degli alunni convittori, semiconvittori, ed esterni e, altresì, l'ammontare
della retta annuale, prevedendo esoneri parziali o totali dal pagamento della
retta in caso di iscrizione dì due o più fratelli o in caso di alunni che
abbiano riportato lusinghieri risultati scolastici, tenuto conto delle fasce di
reddito delle rispettive famiglie.
3.
Negli istituti educativi dello Stato sono istituite scuole statali interne di
ogni ordine e grado con le specificità ordinamentali stabilite dal presente
Regolamento. Sono soppresse le scuole conformate di cui al R.D. 23.12.29, n.
2392.
4.
Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la regione
interessata, nell'istituto educativo possono essere istituite scuole che
rispondano per tipologia e per gli insegnamenti impartiti, alle particolari
condizioni del territorio. A tali scuole non si applicano le disposizioni di cui
al regolamento concernente il dimensionamento ottimale delle istituzioni
scolastiche approvato con D.P.R. 18.6.98, n. 233.
5.
Sono soppressi i ruoli degli educandati femminili dello Stato. E personale
docente appartenente ai soppressi ruoli, transita nei ruoli ordinari, mantenendo
la titolarità nelle scuole interne nei suddetti Istituti educativi La dotazione
organica di istituto relativa alle dette scuole. considerata nella sua entità
complessiva, è determinata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del precitato
D.P.R. 18.6.98, n. 233. Con le stesse modalità e con gli stessi criteri, con
cui vengono determinati gli organici delle scuole esterne.
6.
Gli Istituti, educativi dello Stato sono sottoposti alla vigilanza dei Ministero
della Pubblica Istruzione. che può esercitarla tramite il competente ufficio
scolastico regionale della pubblica istruzione.
7.
Gli Istituti educativi rimangono aperti tutto l'anno, comprese le festività
settimanali e infrasettimanali.
8.
All'Educandato Statale di Napoli, a parziale modifica della L. 17.2.92, n. 161,
si applicano tutte le disposizioni relative agli Istituti educativi dello Stato.
Art.
2 (Personalità giuridica ed autonomia)
1.
Gli Istituti educativi e le scuole interne sono ordinati secondo i principi di
autonomia organizzativa, didattica, di ricerca, di sperimentazione e di
sviluppo, previsti per le istituzioni scolastiche dal regolamento. sulla
autonomia delle dette istituzioni, fatte salve le peculiarità stabilite nel
presente regolamento
2.
La personalità giuridica è attribuita all'Istituto educativo, quale unico
centro di imputazione di tutti i rapporti giuridici.
3.
Fonti di mantenimento degli istituti educativi sono:
·
Trasferimenti
statali
Art.
3 (Attività degli istituti di educazione)
1.
Gli Istituti educativi della Stato concorrono" al perseguimento degli
obiettivi del sistema formativo. mediante la gestione unitaria delle scuole
interne e l'utilizzazione delle struttura residenziali di cui i singoli istituti
dispongono per l'attuazione del diritto allo studio, per studenti capaci e
meritevoli anche se privi di mezzi.
2.
Gli Istituti educativi, mi particolare:
a)
elaborano i progetti educativi di formazione e di istruzione che coinvolgono più
scuole interne;
b)
concorrono alla elaborazione e alla realizzazione dei progetti che interessano
unitariamente scuole interne e scuole esterne e l'organizzazione convittuale;
c)
collaborano alla realizzazione di progetti e di forme di sperimentazione
definiti mediante accordi con le università, gli istituti superiori di cultura
e gli istituti regionali di ricerca, educativi (IRRE), il Centro Europeo
dell'Educazione (CEDE) e a Biblioteca Pedagogica (BDP);
d)
concorrono all'elaborazione e alla realizzazione di progetti di istruzione e
formazione professionale definiti mediante accordi con le regioni e gli altri
enti pubblici e privati;
e)
concorrono, utilizzando le proprie strutture residenziali, all'attuazione dei
diritto allo studio degli studenti, capaci e meritevoli anche se privi di mezzi,
mi collaborazione con le regioni e. gli altri enti locali territoriali, anche
mediante la gestione di concorsi a posti gratuiti;
f)
concorrono, utilizzando le proprie strutture residenziali, agli scambi culturali
di studenti e di docenti nell'ambito dell'unione europea, nonché in ambito
extraeuropeo;
g)
consentono, ove ciò sia compatibile con le proprie esigenze, l'utilizzazione
dei locali e delle attrezzature dell'istituzione da pane di altre scuole, delle
Regioni, e egli altri enti locali territoriali, per fini previsti dall'art. 94,
comma 5, e dagli artt. 95 e 96 del D.L.vo 16.4.94, n. 297;
h)
organizzano, durante i periodi di interruzione dell'attività didattica, campi
scuola ed altre iniziative per studenti italiani e stranieri;
i)
stipulano convenzioni con le A.S.L. competenti per territorio e con altri
esperti psico-socio-sanitari al fine di assicurare la necessaria assistenza
medica agli alunni convittori.
3.
Ferma restando la destinazione degli immobili di proprietà dello Stato o del
Comune o degli stessi istituti educativi che vi hanno sede, i rapporti tra
questi ultimi e le provincie, per quanto concerne l'utilizzo e gli oneri di
manutenzione, sono regolati mediante convenzioni a norma della L. 11.1.96, n.
23.
Art.
4 (Formazione di cattedre o posti di insegnamento di interesse europeo)
1.
Nelle scuole interne possono essere costituiti posti e cattedre, da affidare
anche a docenti che appartengono ad altri Stati dell'unione europea in possesso
dì titoli riconosciuti secondo la normativa vigente, per l'insegnamento di
materie di valenza comune per le tradizioni educative nazionali degli Stati
dell'unione.
2.
Per alcune materie le lezioni possono essere tenute m comune a più classi dello
stesso livello.
Art.
5 (Organi collegiali: composizione e attribuzioni)
1.
Organi collegiali dell'istituto educativo sono: il Consiglio dell'Istituzione,
il collegio dei docenti, il collegio degli educatori e i restanti organi
collegiali delle scuole interne.
2.
Al Consiglio dell'istituzione, al collegio dei docenti e agli altri organi
collegiali delle scuole interne si applicano le disposizioni che disciplinano
gli organi collegiali delle istituzioni scolastiche, tenuto conto della necessità
di integrazione dipendenti dalle specificità ordinamentali dell'istituto
educativo.
3.
Il Consiglio dell'Istituzione, organo di gestione rappresentativo di tutte le
componenti, viene definito analogamente al Consiglio delle Istituzioni
scolastiche ed è unico per tutti gli ordini di scuole interne. Il Consiglio
dell'istituzione, allorché si riunisce per trattare questioni inerenti
l'attività convittuale, è integrato, con voto deliberativo, da due
rappresentanti dei personale educativo, designati dal collegio. degli educatori,
da un rappresentante degli alunni convittori e/o semiconvittori frequentante le
scuole Secondarie Superiori, designato dal vomitato studentesco di cui all'art.
8 del presente Regolamento. Fa altresì parte del predetto Consiglio il
Coordinatore dell'istituto educativo, di cui all'art. 6, comma 2, del predetto
Regolamento.
4.
E' parimenti unico il collegio dei docenti, articolato in tante sezioni quante
sono le scuole presenti nell'istituzione. Per pareri e deliberazioni relative a
questioni e a problematiche specifiche delle singole scuole, si applicano le
disposizioni di cui al D.P.R. 2.3.98, n. 157 (art. 7). Il collegio dei. docenti
è integrato da due rappresentanti dei personale educativo designati dal
collegio degli educatori per ciascuna delle scuole interne frequentate dai
convittori o semiconvittori.
5.
Organo collegiale specifico dell'istituto educativo, è il collegio degli
educatori, di cui fa parte tutto il personale educativo in servizio
nell'istituto e il coordinatore dell'istituto educativo i cui al successivo art.
6, comma 2). Esso, presieduto dal Rettore dirigente scolastico, (o da, un suo
delegato), elabora i progetti concernenti le attività educative e ne verifica i
risultati.
6.
Appositi finanziamenti annuali sono destinati ad incentivare le iniziative di
ricerca, sperimentazione e sviluppo promosse da gruppi misti di docenti e di
educatori, definite mediante progetti articolati che individuino in forma certa
e coerente i risultati che si intendono perseguire. Su ogni progetto esprimono
il proprio parere gli organi di programmazione didattico-educativa e di
valutazione dell'istituto.
7.
La disposizione di cui al comma 6 si applica anche in relazione alle iniziative
tese a migliorare l'organizzazione e il funzionamento dei servizi
amministrativi, promosse da gruppi misti di personale amministrativo, tecnico,
ausiliario, docente ed educativo.
Art.
6
1.
Il Rettore, dirigente scolastico dell'istituto educativo svolge le attribuzioni
proprie dei dirigente scolastico specificatamente previste dall'ordinamento
vigente.
2.
In sede di contrattazione collettiva nazionale per i dipendenti del comparto
scuola è individuata la figura del Coordinatore dell'Istituto educativo
iscritto nell'area professionale del personale direttivo, che coadiuva il
dirigente scolastico m tutte le attribuzioni inerenti all'attività convittuale
e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Tale figura professionale sarà'
prioritariamente da ricercarsi nell'ambito dei personale educativo in possesso
di particolari titoli culturali e di servizio.
3.
In sede di contrattazione collettiva nazionale sono altresì individuate le
figure del custode e dell'autista dell'istituto, iscritti nell'area
professionale del personale A.T.A., IV qualifica di inquadramento.
4.
E' istituito, in ciascun istituto educativo, un unico servizio di segreteria
affidato al direttore dei servizi generali e amministrativi, coadiuvato da un
numero di assistenti rapportato alla dimensione e complessità dell'istituzione,
nel quadro dell'unità di conduzione del dirigente scolastico.
Art.
7 (Servizio intero negli istituti)
1.
Il Rettore, dirigente scolastico ha l'obbligo di alloggiare nell'istituto
L'appartamento è affidato in uso gratuito al dirigente scolastico e alla sua
famiglia. Esso deve essere indipendente dai locali destinati ai convittori e
semiconvittori. Le spese di funzionamento sono sempre e comunque a carico dei
predetto dirigente sia che alloggi da solo sia che vi alloggi con la famiglia.
La famiglia del dirigente scolastico non può accedere alla mensa. né agli
altri servizi dell'istituto (ad esclusione della frequenza, in qualità di
alunno, delle scuole interne).
2.
In considerazione della specifica attività svolta dall'istituto educativo ed in
presenza di alunni convittori, sarà accordato, ove le condizioni logistiche lo
consentano, prioritariamente al Coordinatore dell'istituto educativo, nonché al
direttore dei servizi generali e amministrativi, di alloggiare nei locali
dell'istituto.
Il
canone di affitto sarà stabilito annualmente dal consiglio dell'istituzione.
Sia il coordinatore dell'istituto educativo che il direttore dei servizi
generali e amministrativi saranno tenuti alle spese di funzionamento dei
rispettivi alloggi.
4.
Gli operatori dell'istituto possono fruire della mensa, dietro pagamento di un
corrispettivo fissato nel regolamento di istituto. I funzionari dello Stato in
missione per compiti di istituto ed i funzionari dell'amministrazione scolastica
possono essere ospitati, anche continuativamente, nei locali dell'istituto ed
essere ammessi a fruire della mensa dietro pagamento di un corrispettivo fissato
nel regolamento di istituto.
5.
Qualora la situazione logistica lo permetta, è consentito l'allestimento di, un
servizio di foresteria nell'istituto al fine di accogliere, per brevi periodi,
eventuali ospiti, compresi i genitori degli alunni convittori. E' consentito.
altresì, agli ospiti dell'istituto di accedere alla mensa. L'importo dovuto sia
per l'alloggio che per il vitto è fissato nel regolamento di istituto.
Art.
8 (Comitato studentesco per i problemi specifici dell'istituto educativo)
1.
Su iniziativa degli studenti convittori e semiconvittori delle scuole secondarie
superiori, è costituito un convitto studentesco per i problemi specifici della
vita convittuale, secondo le disposizioni contenute nel regolamento di istituto.
Il comitato svolge funzioni di proposta in tutte le materie che coinvolgono gli
interessi degli studenti. Il consiglio dell'istituzione è tenuto ad esaminare
le relative proposte.
2.
Il comitato designa, altresì. i propri rappresentanti in seno agli organi
collegiali dell'istituto educativo.
Art.
9 (Convitti Annessi)
1.
Ai convitti annessi agli istituti di istruzione secondaria superiore si
applicano le disposizioni relative al collegio degli educatori e alla presenza
degli stessi negli organi collegiali dell'istituzione scolastica.
2.
Il consiglio dell'istituzione scolastica, allorché si riunisce per trattare
questioni inerenti l'attività dei convitto annesso, è integrato, a norma
dell'art. 5, comma 3 del presente regolamento, oltre che da un rappresentante
del personale educativo, anche da un rappresentante dei genitori degli alunni
interni e da un rappresentante degli alunni convittori o semiconvittori
frequentanti la scuola secondaria superiore.
3.
In sede di contrattazione collettiva nazionale per i dipendenti dei comparto
scuola è individuata la figura del Coordinatore dell'Istituto educativo
iscritto nell'area professionale dei personale direttivo, che coadiuva il
dirigente scolastico in tutte le attribuzioni inerenti all'attività convittuale
e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
4.
Ai convitti annessi agli istituti di istruzione secondaria superiore sono
ammessi anche studenti provenienti da scuole od istituti di istruzione
secondaria superiore diversi da quelli cui i convitti stessi sono annessi. Il
numero degli stessi concorre a determinare l'incremento dell'organico di
istituto del personale educativo.
Al
convitto annesso all'istituto tecnico industriale "Montani" di Fermo,
già soggetto al regime tipico del R.D. 23 agosto 1933, n. 2.177, si applicano
le disposizioni relative al convitti annessi agli istituti tecnici e
professionali. L'amministrazione del convitto è affidata dal Consiglio
dell'istituzione scolastica integrato da un rappresentante degli educatori, da
un rappresentante degli alunni convittori c/o semiconvittori e da un
rappresentante dei genitori degli alunni interni.
Art.
10 (Utilizzo delle strutture residenziali)
Le
strutture residenziali degli istituti educativi e dei convitti annessi, ferma
restando la destinazione d'uso a vantaggio dei convittori e dei semiconvittori,
possono essere richieste oltre che dall'amministrazione scolastica, anche per
finalità formative ed in base ad apposite convenzioni, da università, scuole e
istituti dei territorio, istituti regionali di ricerca educativa (ERRE),
Biblioteca di Documentazione Pedagogica (BDP), Centro Europeo dell'Educazione
(CEDE) regioni ed enti locali territoriali. L'utilizzazione non deve comportare
oneri sia per l'istituto educativo che per l'istituto scolastico cui il convitto
è annesso.
Art.
11 (Convitti speciali per sordi)
1.
I convitti speciali per sordi assumono la denominazione di istituti educativi
dello Stato per audiolesi e si avvalgono del supporto scientifico, tecnico e
professionale previsto nel regolamento che disciplina gli istituti a carattere
atipico per sordi.
2.
Le norme del presente regolamento si applicano anche agli istituti educativi
dello Stato per audiolesi per quanto compatibili con le peculiarità di tali
istituti.
3.
Le funzioni degli istituti educativi per audiolesi, sono quelle indicate
nell'art. 24 del regolamento, che disciplina le scuole ed istituti a carattere
atipico.
4.
Gli Istituti educativi per audiolesi sono sottoposti alla vigilanza dei
Ministero della Pubblica Istruzione che può esercitarla tramite il competente
Ufficio scolastico regionale.
Gli
istituti educativi per audiolesi stipulano convenzioni con le A.S.L. competenti
per territorio e con personale specialistico al fine di attuare il recupero
delle capacità psicofisiche, relazionali e culturali miranti ad una adeguata
integrazione nel tessuto sociale degli alunni convittori e semiconvittori
audiolesi. Stipulano, inoltre, convenzioni con le Università ed altri Enti
pubblici o privati per la realizzazione di progetti di natura socio
assistenziale per audiolesi.
6.
I predetti istituti elaborano progetti speciali per l'istruzione professionale e
l'inserimento delle attività lavorative degli alunni che conseguono in maggiore
età d diploma di compimento degli studi secondati superiori o la licenza media
e, inoltre, per la partecipazione dei giovani audiolesi ai corsi di studio
universitari.
Art.
12 (Organi collegiali attribuzioni e composizione)
1.
Sono organi degli istituti educativi per audiolesi, il Rettore, che svolge le
funzioni del dirigente scolastico, ai sensi del decreto legislativo 6 marzo
1998, n. 59, e i seguenti organi collegiali:
a)
Il consiglio di amministrazione che definisce gli indirizzi generali per
l'attività dell'istituto anche in rapporto con il contesto territoriale,
autorizza la stipula di contratti e convenzioni con università, enti,
istituzioni ed esperti, approva i bilanci, determina le forme di autofinanziamento,
predispone ed approva il regolamento di istituto, stabilisce i criteri generali
per l'utilizzazione delle risorse finanziarie e per l'uso degli spazi
dell'istituto;
b)
il collegio degli educatori che elabora progetti concernenti le attività
educative e ne verifica i risultati.
2.
Del consiglio di amministrazione fanno parte:
(a)
il rettore che lo presiede
(b)
il coordinatore dell'Istituto educativo
(c)
il direttore dei servizi generali e amministrativi
(d)
un docente della scuola frequentata dal più elevato numero di alunni convittori
c/o semiconvittori;
(e)
un rappresentante dell'amministrazione regionale, un rappresentante
dell'amministrazione provinciale, un rappresentante dell'E.N.S.;
(f)
due rappresentanti degli educatori, designati dal collegio degli educatori;
(g)due
rappresentanti dei genitori degli alunni interni designati dall'assemblea dei
genitori;
(h)
due rappresentanti degli alunni convittori e/o semiconvittori frequentanti le
scuole secondarie superiori, designati dal comitato degli studenti di cui
all'art. 8 del presente regolamento.
3.
Del collegio degli educatori, presieduto dal rettore, fa parte tutto il
personale educativo dell'istituto, nonché il coordinatore dell'Istituto
educativo.
4.
Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro della
pubblica istruzione e dura in carica tre anni.
5.
Il consiglio di amministrazione è tenuto ad effettuare incontri periodici con i
docenti delle scuole frequentate dagli alunni convittori e semiconvittori.
Art.
13 (Disposizioni finali)
1.
Il presente regolamento entra mi vigore dal 1 settembre 2000, data in entrata in
vigore del regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche.
2.
Ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, agli istituti educativi
cessano di applicarsi le seguenti disposizioni di legge, che sono abrogate dalla
data di entrata mi vigore del presente regolamento:
a)
dall'art. 119 all'art. 125, artt. 131 e 136, dall'art. 138 all'art. 141 del R.D.
6 maggio 1923, n. 1054;
b)
art. 1, dall'art. 7 all'art. 23, dall'art. 82 all'art. 91, dall'art. 112
all'art. 137, dall'art. 159 all'art.163, dall'art. 177 all'art. 185, dall'art.
185 all'art. 188 dei R.D. 1 settembre 1925, n. 2009.
c)
dall'art. 1 all'art. 3 della legge 9 marzo 1967, n.150;
d)
dall'art. 203, commi 1-2-3-4-5-6-7-9-10-12, e art. 204, commi
1-2-3-4-5-6-7-8-10-13, dei decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
limitatamente alle disposizioni concernenti gli educandati femminili dello
Stato.
e)
il R.D. 23 dicembre 1929, n. 2392 e il R.D. 1 ottobre 1931, - n. 1312
limitatamente alle disposizioni concernenti gli educandati femminili dello
Stato.
f)
La legge 10 ottobre 1957, n. 1036.
3.
Con successivo regolamento, da adottare entro il. 1 settembre 2000. si provvederà
ad individuare eventuali ulteriori disposizioni incompatibili con quelle del
presente regolamento.