IL
MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
VISTO
l'art. 87 della Costituzione;
VISTO
l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
VISTO
l'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, il quale prevede che le disposizioni
di cui allo stesso articolo si applicano anche agli istituti educativi, tenuto
conto delle loro specificità ordinamentali;
VISTO
l'art. 5, comma 5 del D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233;
VISTO
il testo unico in materia di istruzione approvato con decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297;
VISTO
il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
VISTO
il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
VISTO
il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, espresso
nell'adunanza del…;
VISTA
la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del…;
SENTITA
la Conferenza unificata Stato-Regioni-Città ed autonomie locali nella seduta
del…;
UDITO
il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti
normativi nell'adunanza del…;
ACQUISITI
i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica, espressi nelle sedute del…;
VISTA
la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del…
SULLA proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e
del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro,
del bilancio e della programmazione
economica, della funzione pubblica;
ADOTTA il seguente regolamento
Articolo 1
(Autonomia
degli istituti educativi)
1.
I convitti nazionali e gli educandati femminili dello Stato, di cui agli
articoli 203, 204 e 205 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, di
seguito, denominati "Istituti educativi", nonché le scuole ad essi
annesse sono ordinati, a norma dell'art. 21, comma 1, della legge 15 marzo 1997,
n. 59, secondo i principi di autonomia amministrativa, organizzativa, didattica,
di ricerca, di sperimentazione e di sviluppo. Ad essi si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, integrate con le norme del presente
regolamento.
2.
In ogni istituto educativo sono istituite scuole del cielo unitari o
dell'istruzione di base, di cui alla legge 10 febbraio 2000, n. 30. Sono
soppresse le scuole conformate di cui al R.D. 23 dicembre 1929, n. 2392. Possono
inoltre essere istituite scuole interne del ciclo secondario.
3.
La personalità giuridica è attribuita all'istituto educativo, quale unico
centro di imputazione di tutti i rapporti giuridici, sottoposto alla vigilanza
dell'ufficio scolastico regionale.
4.
Sono soppressi i ruoli degli educandati femminili dello Stato. Il personale
docente appartenente ai predetti ruoli transita nei ruoli ordinari, mantenendo.
la titolarità nelle scuole interne dei suddetti istituti educativi. In. prima
applicazione del presente regolamento, la titolarità presso le scuole materne
è assegnata ai docenti ivi utilizzati nell'anno scolastico precedente.
5.
Ogni istituzione educativa adotta un regolamento interno proposto dal Collegio
unitario dei docenti ed educatori ed approvato dal Consiglio dell'istituzione.
Il regolamento di istituto stabilisce, tra l'altro, criteri e modalità per
l'ammissione degli alunni convittori, semiconvittori ed esterni. nonché
l'ammontare della retta annuale. Negli istituti educativi sono ammessi alunni di
ambo i sessi purché vi siano condizioni di gestione separata della
convittualità.
Articolo 2
(Attività
degli istituti educativi)
1.
Gli istituti educativi concorrono al perseguimento degli obiettivi del sistema
di istruzione e formazione, mediante l'organizzazione flessibile delle attività
educative e la gestione unitaria delle eventuali scuole annesse.
2. Gli istituti educativi, in particolare:
a) elaborano il progetto complessivo di formazione e di
istruzione delle scuole annesse;
b) concorrono alla elaborazione e alla realizzazione di
progetti di interesse comune alle scuole interne, alle scuole esterne ed
all'organizzazione convittuale;
c) collaborano alla realizzazione di progetti e forme di
sperimentazione definiti mediante accordi con le università, gli istituti di
istruzione superiore di cultura nonché con gli istituti regionali di ricerca
educativi (IRRE), con l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema
dell'istruzione e con l'istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e
la ricerca educativa;
d) adottano ogni modalità organizzativa che riguarda
l'impiego dei docenti e del personale educativo, secondo quanto previsto
dall'art. 5 del D.P.R. n. 275 del 1999;
e) concorrono, con le proprie strutture residenziali,
all'attuazione del diritto allo studio degli studenti privi di mezzi, capaci e
meritevoli, in collaborazione con le regioni e gli altri enti locali
territoriali, mediante l'espletamento diretto di concorsi a posti gratuiti;
f) concorrono, con le proprie strutture residenziali,
fatte salve le esigenze degli alunni convittori e semiconvittori, agli scambi
culturali di studenti e di docenti nell'ambito dell'Unione Europea e, quando ciò
sia consentito dall'ordinamento, anche in ambito extraeuropeo;
g) consentono, ove ciò sia compatibile anche con le
proprie . esigenze educative, l'utilizzazione dei locali scolastici e delle
attrezzature didattiche da parte di altre scuole, delle Regioni e degli altri
enti lo cali territoriali, a norma dell'art. 94, comma 5, e degli articoli 65 e
96 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
h) possono organizzare, durante i periodi di interruzione
dell'attività didattica, campi scuola ed altre iniziative per studenti italiani
e stranieri;
i)
stipulano convenzioni con le ASL competenti per territorio e con esperti
psico-socio-sanitari al fine di assicurare la necessaria assistenza medica agli
alunni convittori e semiconvittori, anche portatori di handicap;
l)
elaborano, anche mediante convenzioni con gli enti di supporto per
l'integrazione dei minorati della vista e dell'udito, e con ogni altro istituto
pubblico o privato avente analoghe finalità, progetti educativi di formazione
ed istruzione per i soggetti in situazione di handicap.
Articolo 3
(Organi
collegiali: composizioni
e attribuzioni)
1.
Organi collegiali dell'istituto educativo sono il Consiglio dell'istituzione, il
Collegio unitario dei docenti e degli educatori e le sue articolazioni, nonché
gli altri organi collegiali previsti per i diversi tipi di istituzioni
scolastiche dall'ordinamento generale.
2.
Il Consiglio dell'istituzione è l'organo unitario d'indirizzo e di
programmazione dell'istituto educativo e dì tutte le. scuole interne. Esso dura
in carica tre anni.
3.
Ne fanno parte di diritto: il rettore, che lo presiede; un rappresentante
designato dalla provincia; un rappresentante designato dal comune. I predetti
rappresentanti sono nominati con atto del dirigente dell'ufficio scolastico
regionale. Ne fanno parte per elezione da parte delle rispettive componenti: un
docente per ogni grado e ordine di scuola esistente nell'istituzione educativa;
un educatore o educatrice per ogni grado e ordine di scuola esistente
nell'istituto educativo; uno studente convittore o semiconvittore frequentante
le scuole secondarie superiori interne; due rappresentanti del personale A.T.A.;
tre genitori, di cui due di alunni convittori e/o semiconvittori.
4. E' costituito un unico collegio dei docenti e degli
educatori, articolato in tante sezioni quante sono le scuole interne, nonché la
sezione convittuale. Il Collegio e le relative sezioni sono. presiedute dal
dirigente scolastico. In caso di presenza di alunni convittori e/o
semiconvittori frequentanti scuole esterne il collegio si articola in una
speciale sezione costituita da soli educatori, la quale elabora i progetti
concernenti le attività educative e ne verifica i risultati.
5.
Il collegio unitario dei docenti e degli educatori elabora il piano dell'offerta
formativa unitario dell'istituzione, sulla base degli indirizzi generali per le
attività delle scuole interne e dell'organizzazione convittuale e
semiconvittuale e delle scelte generali di gestione e di amministrazione
definiti dal consiglio dell'istituzione educativa, tenuto conto delle proposte e
dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e, per le
scuole superiori, dagli studenti convittori e semiconvittori.
6.
Il personale educativo partecipa, senza diritto di voto ai consigli di classe e
di interclasse delle classi frequentate dagli alunni convittori e semiconvittori
ad esso affidati, al fine di fornire elementi di valutazione.
Articolo 4
(Organi di
direzione e di amministrazione)
1.
Il Rettore, ai sensi del decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, svolge
le attribuzioni proprie del dirigente scolastico, nonché quelle specifiche
previste dal presente regolamento.
2.
Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il
rettore può avvalersi di docenti e di educatori, in relazione alle rispettive
attività istituzionali, secondo quanto. previsto dall'art. 25-bis, comma 5, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.
3.
E' istituito, in ciascun istituto
educativo, un unico servizio di segreteria, affidato al direttore dei servizi
generali e amministrativi, coadiuvato da un numero di assistenti rapportato alla
dimensione e complessità dell'istituzione, nel quadro dell'unità di conduzione
del dirigente scolastico.
Articolo 5
(Piano
unitario dell'offerta formativa)
1.
Il collegio dei docenti e degli educatori elabora il Piano unitario dell'offerta
formativa dell'istituzione sulla base degli indirizzi generali per le attività
delle scuole interne e dell'organizzazione convittuale e semiconvittuale e delle
scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal Consiglio
dell'istituzione, tenuto conto delle proposte formulate dagli organismi e dalle
associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, dal comitato
studentesco di cui all'art. 7.
2.
Il piano è adottato dal Consiglio dell'istituzione.
Articolo 6
(Personale
educativo)
1.
I distinti ruoli provinciali del personale educativo degli istituti di cui
all'art. 446 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297 sono unificati.
2.
Per l'assunzione del personale educativo individuato in relazione alle esigenze
delle attività convittuali e semiconvittuali si utilizzano graduatorie
provinciali unificate.
3.
La distinzione tra alunni convittori e alunne convittrici opera ai soli fini
dell'individuazione dei posti di organico per le esigenze delle attività
convittuali da affidare a personale educativo rispettivamente, maschile e
femminile.
Articolo 7
(Comitato
studentesco per i problemi specifici dell'istituto educativo)
1.
Su iniziativa degli studenti convittori e semiconvittori delle scuole secondarie
superiori, può essere costituito un comitato studentesco per i problemi
specifici della vita convittuale e semiconvittuale. Il comitato svolge funzioni
di proposta in tutte le materie che coinvolgono gli interessi degli studenti.
2.
Le disposizioni di cui allo Statuto degli studenti si applicano anche agli
alunni convittori e semiconvittori delle scuole interne.
Articolo 8
(Convitti
annessi)
1.
Nei convitti annessi agli istituti di istruzione secondaria superiore il
collegio dei docenti è integrato dagli educatori operanti nel convitto.
2.
Il consiglio di istituto integrato da due rappresentanti del personale
educativo, da un rappresentante degli alunni convittori e/o semiconvittori, da
un rappresentante dei genitori degli alunni interni e da due rappresentanti del
personale A.T.A. del convitto annesso, ha compiti di indirizzo e programmazione
per le attività convittuali e semiconvittuali,
3.
Ai convitti annessi agli istituti di istruzione secondaria superiore sono
ammessi anche studenti provenienti da scuole ed istituti dì istruzione
secondaria superiore diversi da quelli cui i convitti stessi sono annessi. Il
numero dei predetti studenti concorre a determinare l'incremento dell'organico
di istituto del personale educativo.
4.
Al convitto annesso all'istituto tecnico industriale "Montani" di
Fermo si applicano le disposizioni del presente articolo.
5.
I convitti annessi svolgono la loro attività convittuale nell'arco dell'intero
anno scolastico comprese le festività ed i periodi di sospensione dell'attività
didattica.
6.
Ai convitti annessi si applicano per quanto compatibili le disposizioni
dell'art. 2, comma 2.
Articolo 9
(Istituti
educativi per sordi)
1. I convitti speciali per sordi assumono la denominazione
di istituti educativi per sordi.
2.
Gli istituti educativi per sordi possono accogliere anche soggetti audiofonolesi
ed in tal caso assumono la denominazione di istituti per sordi e audiofonolesi.
3.
Le norme del presente regolamento si applicano anche agli istituti educativi per
sordi e audiofonolesi per quanto compatibili con le peculiarità di tali
istituti.
4.
I predetti istituti elaborano e attivano, in proprio o mi cooperazione con le
associazioni di categoria o enti pubblici e privati, progetti speciali per
l'istruzione e la formazione professionale e per l'inserimento nelle attività
lavorative degli alunni che conseguono in maggiore età il diploma di compimento
degli studi secondari superiori o la licenza media e, inoltre, di concerto con
istituti universitari, corsi formativi specifici e specialistici.
5.
Gli istituti per sordi e, audiofonolesi possono avvalersi di figure esterne per
la progettazione ed il coordinamento delle attività previste nel piano
dell'offerta formativa unitario. Tale figura deve. essere m possesso di
specifici titoli di competenza e professionalità e la sua nomina deve essere
ratificata dal consiglio dell'istituzione.
6.
Fermi restando gli altri componenti, come previsto dall'art. 3, la
rappresentanza del personale docente nel consiglio dell'istituzione è
assicurata da un docente della scuola. frequentata dal più elevato
numero di alunni convittori e/o semiconvittori; il predetto consiglio è
integrato da un rappresentante designato dall'Ente Nazionale Sordomuti.
Articolo 10
(Gestione
delle risorse finanziarie)
1.
Le norme vigenti sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche si applicano, con i necessari adattamenti, alla gestione
amministrativo-contabile delle attività convittuali e delle scuole annesse.
2.
Nel caso di scuole annesse il consiglio dell'istituzione adotta, secondo le
modalità ed i termini previsti dalle norme vigenti, un unico programma annuale
e un unico conto consuntivo.
Articolo 11
(Disposizioni
finali)
1.
Il presente regolamento entra in vigore dal
1° settembre successivo alla
sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
2.
A sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n.59, agli istituti educativi
cessano di applicarsi le
seguenti disposizioni di legge, che sono abrogate dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento:
a)
dall'art. 119 all'art. 125, articoli 131, 133, 134 e 136, dall'art. 138 all'art.
141 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054;
b)
art. 1, dall'art. 7 all'art. 23, dall'art. 82 all'art. 91, dall'art. 112
all'art. 1372, dall'art. 159 all'art. 163, dall'art. 177 all'art. 185, art. 188
del regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009;
c)
dall'art. 1 all'art. 3 della legge 9 marzo 1967, n. 150;
d)
art. 203, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, e art. 204 del decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297;
e)
il regio decreto 23 dicembre 1929, n.2392 e il regio decreto 1 ottobre 1931, n.
1312 limitatamente alle disposizioni relative agli educandati femminili statali;
f)
la legge 10 ottobre 1957, n. 1036.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma,