Regio Decreto 1/9/1925 n°2009
§
III – Degli Istitutori
92. Gli istitutori di ruolo e gli istitutori assistenti hanno la responsabilità immediata dell’educazione, della condotta morale e del contegno disciplinare degli alunni che sono a loro affidati.
93. Ogni istitutore ha di regola il governo stabile di una squadra di convittori.
L’istitutore non può separarsi dagli alunni se prima non li abbia consegnati ad altro istitutore che lo supplisce, o non li abbia condotti a scuola ed affidati alla vigilanza dei professori; li assiste, consiglia e governa durante le ore di studio e di ricreazione; dorme nella medesima loro camerata, si alza per primo e si corica per ultimo; siede a mensa con loro; li accompagna a passeggio, nelle gite, nelle cerimonie ufficiali e nelle visite ai musei, alle gallerie, ai luoghi d’interesse storico, artistico e industriale.
94. L’opera dell’istitutore è diretta a formare il carattere dei giovani, ai quali egli offre il suo stesso comportamento come esempio degno di imitazione.
Egli segue le direttive segnate dal rettore e adempie ogni incarico che il rettore gli affidi nell’ordine giornaliero di servizio.
95. Gli istitutori addetti al governo stabile delle squadre tengono un registro sul quale annotano i loro giudizi sul contegno di ciascuno dei propri alunni e trascrivono i fatti di maggiore rilevanza sui quali debbono riferire ai loro superiori.
96.Gli Istitutori curano, inoltre, che gli alunni osservino le norme della pulizia e dell’igiene; che siano provveduti degli oggetti di corredo e di cancelleria necessari e che soprattutto si abituino all’esattezza, all’ordine, all’economia.
97. L’orario d’ufficio degli Istitutori, così di ruolo come assistenti, è di non meno di sette ore giornaliere.
Il regolamento interno del convitto stabilisce la durata e la modalità d’osservanza dell’orario d’ufficio degli istitutori.
Lo stesso regolamento interno determina in quali casi possono essere concesse licenze all’assistente, che in ogni caso non devono superare la durata complessiva di un mese all’anno.
98. Gl’Istitutori possono essere chiamati a turno a tenere agli alunni le conferenze, di cui all’art. 150.
Possono essere anche incaricati dal rettore a tenere alle squadre degli alunni qualche lezione sui diritti e doveri dei cittadini e sui costumi del vivere sociale.
99. Durante le assenze del vice-rettore, l’istitutore di ruolo più anziano ne assume le funzioni.
100. Uno degli assistenti è incaricato dal rettore del servizio della segreteria del convitto.
101. All’assistente che manchi ai suoi doveri d’ufficio, che non tenga condotta regolare entro o fuori il convitto, o che comunque commetta azioni riprovevoli, il rettore può applicare, secondo la gravità dei fatti, le seguenti punizioni; a) ammonizione; b) allontanamento temporaneo dal convitto, con sospensione della remunerazione; c) dispensa dal servizio.
La disposizione di cui alla lett. c del precedente comma è sottoposta alla ratifica del consiglio d’amministrazione ed è comunicata a tutti gli altri convitti nazionali.
102. Le amministrazioni dei convitti provvedono all’assicurazione obbligatoria del personale assistente contro l’invalidità e la vecchiaia, mediante iscrizione alla cassa nazionale per le assicurazioni sociali.