Accordo
successivo per il personale educativo dipendente dalla istituzioni educative sottoscritto
il 2.5.96
Art. 1 –
Profilo professionale e funzione del personale educativo
- Il profilo professionale del personale educativo è
costituito dal competenze di tipo psicopedagogico, metodologico ed
organizzativo-relazionale, tra loro correlate ed integrate, che si
sviluppano attraverso la maturazione dell’esperienza educativa e
l’attività di studio e di ricerca.
- Nell’ambito dell’area della funzione docente, la
funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione degli
allievi, convittori e semiconvittori, in un quadro coordinato di rapporti e
di intese con i docenti delle scuole da essi frequentate e di rispetto
dell’autonomia culturale e professionale del personale educativo.
- Essa si esplica in una serie articolata di attività
che comprendono l’attività educativa, le attività ad essa funzionali ed
attività aggiuntive.
- Per adeguare il profilo professionale del personale
educativo ai processi di affermazione dell’autonomia delle istituzioni
educative, al personale stesso si applica quanto previsto dall’art.38,
commi 7 e 8, del contratto collettivo nazionale di lavoro.
Art. 2 –
Attività educativa
1.
L’attività educativa è volta: alla promozione del processo di
crescita umana, civile e culturale, nonché di socializzazione degli allievi,
convittori e semiconvittori, i quali sono assistiti e guidati nella loro
partecipazione ai vari momenti della vita comune nel convitto od istituzione
educativa; alla organizzazione degli studi e delle attività di tempo libero,
culturali, sportive e ricreative; alla definizione delle rispettive metodologie,
anche per gli aspetti psicopedagogici e di orientamento.
Art. 3 -
Attività funzionali all’attività educativa
1.
L’attività funzionale all’attività educativa è costituita dagli
impegni inerenti all’esercizio della funzione da parte del personale
educativo. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di
programmazione, progettazione, ricerca, documentazione, ivi compresa la
produzione di materiali didattici utili alla formazione degli allievi,
l’elaborazione di relazioni sui risultati educativi conseguiti e su altri
argomenti da discutere collegialmente, la partecipazione alle riunioni
collegiali
- Tra gli adempimenti individuali rientrano le attività
relative a:
a)
Alla preparazione necessaria per lo svolgimento dei compiti di assistenza
alle attività di studio, cultuali, sportive e ricreative;
b)
Ai rapporti individuali con le famiglie e i docenti;
c)
All’accoglienza ed alla vigilanza degli allievi convittori nel momento
della loro entrata ed uscita dal convitto od istituzione educativa e degli
allievi semiconvittori al momento dell’uscita, nonché agli eventuali compiti
di accompagnamento dal convitto od istituzione educativa alle scuole
frequentate.
- Le attività di carattere collegiale sono costituite
dalla partecipazione alle riunioni collegiali per la programmazione, la
progettazione, la discussione ed approvazione delle relazioni sui risultati
educativi conseguiti e la definizione degli elementi di valutazione da
fornire ai competenti consigli di classe, ai quali partecipa, a titolo
consultivo, il personale educativo interessato, la determinazione delle
modalità e dei criteri da seguire nei rapporti con gli allievi e le loro
famiglie nonché con i docenti delle scuole da essi frequentate.
- Rientra altresì nell’attività funzionale
all’attività educativa la partecipazione ad iniziative di formazione e di
aggiornamento programmate a livello nazionale, provinciale o di istituzione
educativa.
Art. 4 –
Attività aggiuntive
- Le attività aggiuntive consistono in attività
aggiuntive educative ed in attività aggiuntive funzionali all’attività
educativa.
- Le attività aggiuntive educative sono volte a
realizzare interventi educativi integrativi, finalizzati all’arricchimento
dell’offerta educativa prevista dal progetto educativo d’istituto. In
particolare, esse possono consistere:
a) Nelle attività relative
alla realizzazione di progetti intesi a definire un maggiore raccordo tra
convitto od istituzione educativa, scuola e mondo del lavoro;
b)
Nella partecipazione a sperimentazioni;
c) Nelle attività relative alla realizzazione di progetti che
interessino altri soggetti istituzionali e, in particolare, gli enti locali,
anche per iniziative aperte al territorio, sulla base di apposite convenzioni;
d) Nella partecipazione a progetti promossi dall’unione europea.
- Le attività aggiuntive funzionali all’attività
educativa possono consistere:
a)
Nei compiti di coordinamento, da svolgere secondo i criteri definiti nel
progetto educativo di istituto e
nel relativo piano attuativo, come supporto organizzativo al capo di istituto,
dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali;
b)
Nei compiti di coordinamento di gruppi di lavoro costituiti per la
definizione di aspetti specifici del progetto educativo o per la progettazione
di particolari iniziative, secondo quanto previsto dall’art.5 comma 4;
c)
In attività di aggiornamento e formazione in servizio oltre le 30 ore
annue, senza esonero dagli obblighi di servizio.
- Le
attività aggiuntive sono realizzate nei limiti delle risorse finanziarie
disponibili.
Art. 5 –
Attività di progettazione a livello di istituzione
- Il personale educativo, riunito collegialmente,
definisce i principi ed i contenuti formativi del progetto educativo, che è
adottato dal rettore, direttore o direttrice o, per i convitti annessi, dal
preside. Il progetto educativo comprende anche il piano delle attività
aggiuntive di cui all’art.4. Gli aspetti organizzativi e finanziari sono
definiti dal consiglio di amministrazione del convitto o dell’istituzione
educativa o, per i convitti annessi agli istituti tecnici e professionali,
dal consiglio di istituto, nell’ambito del progetto di istituto.
- Il progetto deve essere coordinato con le
indicazioni che, per gli aspetti didattici, sono contenute nei progetti di
istituto delle scuole frequentate dagli allievi. A tal fine il collegio dei
docenti della scuola interessata definisce, con la partecipazione dei
rappresentanti designati dal personale educativo, i necessari raccordi tra
aspetti didattici ed aspetti educativi della progettazione complessiva.
- In coerenza con il progetto educativo, il rettore,
direttore o direttrice o, per i convitti annessi, il preside, avvalendosi
degli apporti dei coordinatori di cui al comma 4, predispone il piano
attuativo del progetto, quale documento che esplica la pianificazione
annuale dell’insieme delle attività e le modalità per la loro
realizzazione; il personale educativo, riunito collegialmente, delibera in
merito al piano attuativo, tenendo conto delle iniziative da assumere per
rendere coerente la propria attività con le attività scolastiche anche ai
fini dell’organizzazione di interventi congiunti atti a rispondere
flessibilmente ai differenziati bisogni formativi degli allievi.
- Le riunioni collegiali del personale educativo
possono essere articolate in gruppi di lavoro per la definizione di aspetti
specifici del progetto educativo o delle iniziative da adottare. Esse
designano gli educatori incaricati di partecipare alla riunione del collegio
dei docenti di cui al comma 2.
Art. 6 –
Obblighi di lavoro
- Gli obblighi di lavoro del personale educativo sono
funzionali all’orario di servizio stabilito dal piano di attività e sono
finalizzati allo svolgimento dell’attività educative e di tutte le altre
attività di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione e
documentazione necessarie all’efficace realizzazione dei processi
formativi.
- Per l’attività educativa, ivi compresa
l’assistenza notturna, è determinato un orario settimanale di 24 ore,
programmabile su base plurisettimanale, da svolgere di norma in non meno di
cinque giorni alla settimana.
- In aggiunta all’orario settimanale, di cui al
comma 2, è determinato un obbligo di ulteriori 6 ore settimanali. Esse sono
utilizzate, sulla base di una programmazione plurisetttimanale, per le
attività di carattere collegiali funzionali all’attività educativa, di
cui all’art.3, comma 3, e, fino a 5 ore settimanali per il completamento
del servizio di assistenza notturna, secondo quanto previsto dal progetto
educativo di istituto e dal relativo piano attuativo.
- Il personale educativo è tenuto inoltre ad
assolvere a tutti gli impegni individuali di cui all’art.3, comma 2.
- Il compenso per le attività aggiuntive è
determinato secondo quanto previsto dall’art. 43 , comma 5, del predetto
contratto collettivo nazionale di lavoro.
Art.
7 – Norme di adattamento in materia di mobilità
- Gli accordi di cui all’art.48 del contratto
collettivo nazionale di lavoro tengono conto, ai fini della mobilità del
personale educativo, oltre che dei principi enunciati in detto articolo,
anche dei criteri stabiliti dall’art. 73 della legge 20 maggio 1982, n°270,
e della possibilità di utilizzare il personale educativo in esubero, che
sia in possesso dei titoli di studio o di abilitazione prescritti, in
cattedre o posti di insegnamento.
- Il personale educativo è ammesso a partecipare,
alle stesse condizioni del personale docente, ai corsi di riconversione
professionale.
Art.
8 – Norme finali
- L’elencazione delle disposizioni di legge e di
regolamento, recate dall’art. 82 del contratto collettivo nazionale di
lavoro, divenute inapplicabili in quanto in contrasto con il contratto
stesso e con i conseguenti accordi decentrati, è integrata, per il suo
adattamento al personale educativo dipendente dalle istituzioni educative,
dall’indicazione delle seguenti norme:
-
con riferimento all’art.1 (profilo professionale e funzione del
personale educativo): gli artt. da 92 a 102 del RD 10 settembre 1925, n°2009,
per le parti contrarie o incompatibili con il nuovo profilo professionale e con
le funzioni del personale educativo;
-
con riferimento all’art.6 (obblighi di lavoro): art.14, comma 16, del
Dpr. N°399 del 1988.
Dichiarazione
a verbale dei sindacati scuola Cgil, Sism, Cisl, Sinascel Cisl e Uil sulla
riforma delle istituzioni convittuali
Le Oo.Ss. Confederali della
scuola firmatarie dell’accordo relativo al personale educativo ribadiscono
l’importanza e l’urgenza della definizione, da parte del governo e del
parlamento, di provvedimenti legislativi che realizzino l’auspicata riforma
delle istituzioni convittuali in un regime di autonomia scolastica che introduca
gli organi collegiali, oggi assenti, realizzando il pieno coinvolgimento del
personale educativo nella gestione collegiale di tali istituzioni. Il profilo
professionale delineato dall’accordo, le modalità di progettazione collegiale
dell’attività educativa, a livello di istituto, prefigurano le condizioni
affinché tale disegno riformatore possa concretamente attuarsi e ne sollecitano
al tempo stesso la definizione.
Dichiarazione
congiunta Aran e organizzazioni sindacali Cgil Sns, Cisl Sism, Cisl Sinascel,
Uil scuola
L’Aran
e le organizzazioni sindacali di categoria Cgil Sns, Cisl Sism, Cisl Sinascel e
Uil scuola, firmatarie dell’accordo relativo al personale educativo dipendente
dalle istituzioni educative, ravvisano l’esigenza che, in relazione
all’attuazione della “legge sulla parità” n°903 del 1977, si pervenga, a
breve termine, ad una specifica modifica della attuale disciplina che regola la
definizione degli organici e le modalità di assunzione del personale nelle
istituzioni convittuali e negli educandati femminili dello Stato in coerenza con
quanto previsto per tutto il restante sistema scolastico.
