Legge 20 agosto 2001, n.
333
(in GU 21 agosto 2001, n. 193)
Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, recante disposizioni
urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001-2002
……………
Omissis
………
Art. 4-ter.
Personale educativo
(( 1. I distinti ruoli
provinciali del personale educativo degli istituti di cui all'articolo 446 del
testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, di cui al
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono unificati.
2. Per l'assunzione del personale
educativo individuato in relazione alle esigenze delle attività convittuali e
semiconvittuali, e comunque nel rispetto dei criteri di cui al medesimo
articolo 446 del citato testo unico, si utilizzano graduatorie provinciali
unificate.
3. La distinzione tra alunni
convittori e alunne convittrici opera ai soli fini dell'individuazione dei
posti di organico per le esigenze delle attività convittuali da affidare a
personale educativo rispettivamente maschile e femminile". ))
Riferimenti normativi:
-
Si riporta il testo dell'art. 446 del decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297: "Art. 446 (Organici del personale
educativo). - 1. (Art. 73, comma 1, legge 20 maggio 1982, n. 270. Tutto l'art.
73 sostituisce l'art. 2, legge 8 agosto 1977, n. 595). I posti di organico dei
ruoli provinciali delle istitutrici degli educandati femminili dello Stato, dei
convitti nazionali femminili e dei convitti femminili annessi agli istituti
tecnici e professionali e dei ruoli provinciali degli istitutori dei convitti
nazionali e dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, ferma
restando l'unicità della dotazione organica delle singole istituzioni
educative, nonché l'identità delle funzioni del personale assegnato, sono
determinati come segue: sino a venticinque convittori, quattro posti; per ogni
successivo gruppo di otto convittori, un posto in più; per ogni gruppo di
dodici semiconvittori, un posto. 2. (Art. 4, commi 12 e 15, legge 24
dicembre 1993, n. 537). A decorrere dall'anno scolastico 1994-1995 gli organici
sono rideterminati in relazione alle prevedibili cessazioni dal servizio e,
comunque, nel limite delle effettive esigenze previste dal piano di cui
all'art. 52. 3. (Coordinamento). I criteri e le modalità per la
rideterminazione degli organici medesimi e la programmazione delle nuove nomine
in ruolo sono stabiliti con la procedura di cui all'art. 442, comma 4. 4.
(Art. 73, comma 2, legge 20 maggio 1982, n. 270). Nelle istituzioni convittuali
per non vedenti o per sordomuti le dotazioni organiche di cui al comma 1 sono
raddoppiate. 5. (Art. 73, comma 3, legge 20 maggio 1982, n. 270). La
determinazione degli organici è effettuata in relazione alle sedi di
funzionamento del convitto. 6. (Art. 73, comma 4, legge 20 maggio 1982,
n. 270). Le variazioni degli organici del personale educativo disposte ai sensi
del comma 1 sono effettuate, entro il 31 marzo di ogni anno, con decreto del
Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro".