Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Legge 20 agosto 2001, n. 333 
(in GU 21 agosto 2001, n. 193)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001-2002

……………

Omissis

………

Art. 4-ter.
Personale educativo

(( 1. I distinti ruoli provinciali del personale educativo degli istituti di cui all'articolo 446 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono unificati. 

2. Per l'assunzione del personale educativo individuato in relazione alle esigenze delle attività convittuali e semiconvittuali, e comunque nel rispetto dei criteri di cui al medesimo articolo 446 del citato testo unico, si utilizzano graduatorie provinciali unificate. 

3. La distinzione tra alunni convittori e alunne convittrici opera ai soli fini dell'individuazione dei posti di organico per le esigenze delle attività convittuali da affidare a personale educativo rispettivamente maschile e femminile". ))

Riferimenti normativi:

-         Si riporta il testo dell'art. 446 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297:  "Art. 446 (Organici del personale educativo). - 1. (Art. 73, comma 1, legge 20 maggio 1982, n. 270. Tutto l'art. 73 sostituisce l'art. 2, legge 8 agosto 1977, n. 595). I posti di organico dei ruoli provinciali delle istitutrici degli educandati femminili dello Stato, dei convitti nazionali femminili e dei convitti femminili annessi agli istituti tecnici e professionali e dei ruoli provinciali degli istitutori dei convitti nazionali e dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, ferma restando l'unicità della dotazione organica delle singole istituzioni educative, nonché l'identità delle funzioni del personale assegnato, sono determinati come segue: sino a venticinque convittori, quattro posti; per ogni successivo gruppo di otto convittori, un posto in più; per ogni gruppo di dodici semiconvittori, un posto.  2. (Art. 4, commi 12 e 15, legge 24 dicembre 1993, n. 537). A decorrere dall'anno scolastico 1994-1995 gli organici sono rideterminati in relazione alle prevedibili cessazioni dal servizio e, comunque, nel limite delle effettive esigenze previste dal piano di cui all'art. 52.  3. (Coordinamento). I criteri e le modalità per la rideterminazione degli organici medesimi e la programmazione delle nuove nomine in ruolo sono stabiliti con la procedura di cui all'art. 442, comma 4.  4. (Art. 73, comma 2, legge 20 maggio 1982, n. 270). Nelle istituzioni convittuali per non vedenti o per sordomuti le dotazioni organiche di cui al comma 1 sono raddoppiate.  5. (Art. 73, comma 3, legge 20 maggio 1982, n. 270). La determinazione degli organici è effettuata in relazione alle sedi di funzionamento del convitto.  6. (Art. 73, comma 4, legge 20 maggio 1982, n. 270). Le variazioni degli organici del personale educativo disposte ai sensi del comma 1 sono effettuate, entro il 31 marzo di ogni anno, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro".

 

 

INDIETRO