Circolare Ministeriale n°111 del 31.03.89
Disposizioni
comuni ai Convitti nazionali, agli Educandati femminili e ai Convitti annessi
agli istituti di istruzione tecnica e professionale
Personale
educativo
Funzione
La
funzione del personale educativo, collocata dall'art. 3 del D.P.R. 23 agosto
1988, n. 399 nell'area della funzione docente, è finalizzata alla formazione ed
educazione dei convittori e semiconvittori, mediante l'opera di guida e
consulenza nelle attività di studio, la promozione e organizzazione delle
iniziative di tempo libero a carattere culturale e ricreativo, l'assistenza in
ogni momento della vita delConvitto.
Il personale educativo cura, inoltre, i rapporti con i genitori dei convittori e
semiconvittori.
Il piano delle attività connesse alla funzione del personale educativo si
armonizza e si integra con la programmazione educativo-didattica deliberata dai
collegi dei docenti delle scuole frequentate dai semiconvittori e convittori.
Collegio
degli istitutori
Al
fine di conseguire la necessaria unitarietà di indirizzo programmatico della
funzione educativa, si autorizza in via sperimentale ed in attesa che si
perfezioni in sede parlamentare la previsione normativa della costituzione del
"collegio del personale educativo" contenuta nel D.D.L. recante
"norme sull'autonomia delle scuole, sugli organi collegiali e
sull'amministrazione centrale e periferica della P.I.", il personale
educativo a riunirsi collegialmente, a decorrere dall'anno scolastico1988/89.
Alle riunioni del Collegio, inteso come momento di incontro di tutto il
personale educativo di ruolo e non di ruolo in servizio nell'Istituto,
parteciperà il Capo d'Istituto. Potranno, altresì, partecipare il Vice rettore
o la Vice rettrice negli Istituti di educazione o l'Istitutore coordinatore nei
Convitti annessi, che saranno comunque presenti in caso di assenza o impedimento
del Capo d'Istituto.
Inoltre, il personale educativo partecipa nell'ambito dell'orario di servizio,
con compiti consultivi, ai consigli delle classi frequentate dagli alunni che
gli sono affidati con esclusione del momento della valutazione.
E'
opportuno, infine, rammentare che, a norma dell'art. 73 della Legge 20 maggio
1982, n. 270 il personale educativo dovrà essere coinvolto, mediante la
partecipazione a tutte le turnazioni previste nella programmazione annuale, in
ogni forma di attività connessa alla funzione senza che sia possibile attuare
una ripartizione permanente di tali compiti fra il personale medesimo.
In
ogni caso resta esclusa la destinazione del personale educativo ad attività
estranee ai compiti propri della funzione.
Orario
di servizio
Il
comma 16 dell'art. 14 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399 dispone che
"l'orario di servizio del personale educativo dei Convitti Nazionali, degli
Educandati Femminili dello Stato e dei Convitti annessi agli istituti tecnici e
professionali è stabilito in ventiquattro ore settimanali, a cui si aggiungono
altre nove ore settimanali di servizio ordinario per assicurare il funzionamento
delle predette istituzioni".
In
relazione a quanto sopra ed al fine di garantire l'ordinato svolgimento delle
attività educative l'orario obbligatorio di servizio del personale educativo
sarà articolato in 24 ore settimanale di attività educativa, ivi compresa
l'assistenza notturna, ed in 9 ore settimanali per l'espletamento delle attività
connesse con il funzionamento del Convitto.
Tra
le attività da espletare nelle 9 ore rientreranno le iniziative di tempo libero
a carattere culturale e ricreativo, la partecipazione agli incontri collegiali,
i rapporti con le famiglie, la partecipazione ai corsi di aggiornamento.
Peraltro,
qualora le 24 ore settimanali non siano sufficienti a coprire per intero il
servizio di assistenza notturna, si attingerà per questo ultimo alle 9 ore come
sopra considerate.
Le
24 ore settimanali dovranno essere ripartite in non meno di 5 giorni.
Qualora
non sia possibile fruire del giorno di riposo settimanale in corrispondenza
della domenica a causa dello svolgimento dei turni di servizio, l'istitutore avrà
diritto, durante la settimana, ad altro giorno compensativo della festività di
cui non ha goduto.
Nel
caso, inoltre, che il turno obblighi l'istitutore a prestare servizio durante
una festività infrasettimanale, questi avrà diritto al recupero in altro
giorno della stessa settimana, o al massimo, e sempre per accertate esigenze di
servizio, della settimana successiva.
Si
rammenta che i criteri generali d'organizzazione del lavoro sono materia oggetto
di negoziazione decentrata ai sensi della lettera a) dell'art. 13 del D.P.R. 10
aprile 1987, n. 209 nel rispetto delle competenze attribuite agli organi
collegiali.
In
tale sede potrà essere prevista, qualora ciò si renda assolutamente necessario
per conseguire il fine ultimo del funzionamento del Convitto, una articolazione
plurisettimanale delle 9 ore.
Solo
nel caso eccezionale, debitamente comprovato, che le 24 ore settimanali e le 9
ore di cui sopra cumulativamente considerate non siano sufficienti a coprire i
servizi essenziali al funzionamento dell'Istituto, potrà farsi ricorso ad ore
eccedenti nella misura massima di 3 settimanali, retribuite ai sensi della C.M.
26 marzo 1976, n. 82, prot. n. 1139 .
In
materia di congedo ordinario si richiamano le disposizioni dell'art. 25 del
D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399 più volte citato e dell'art. 4 del D.P.R. 23
agosto 1988, n. 395 (accordo intercompartimentale sul pubblico impiego per il
triennio 1988/90).
Sono
abrogate le disposizioni della C.M. 27 luglio 1976, n. 195 relative all'orario
di servizio ed alla funzione del personale educativo.
Il
collegio degli istitutori:
1)
propone il piano annuale delle attività specificamente connesse con la funzione
educativa indicando altresì criteri e modalità per gli incontri con le
famiglie e i docenti degli alunni convittori e semiconvittori loro affidati.
2)
formula ad inizio d'anno ipotesi per la formazione e composizione delle squadre
e per la formulazione dell'orario di servizio, tenuto conto dei criteri generali
indicati dal Consiglio di amministrazione negli istituti di educazione e dal
Consiglio di amministrazione negli Istituti di educazione e dal Consiglio
d'Istituto degli istituti tecnici e professionali nei Convitti annessi;
3)
elegge i propri rappresentanti in seno ai Consigli di Istituto a norma dell'O.M.
5 ottobre 1976 (art. 12);
4)
esamina i casi di alunni che presentino particolari difficoltà di inserimento
nella vita convittuale allo scopo di individuare le iniziative idonee a
rimuovere tali difficoltà.
Il
Collegio si riunisce all'inizio di ogni anno scolastico ed ogni qualvolta il
Capo d'Istituto ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta
almeno 1/3 dei suoi componenti, comunque almeno una volta ogni trimestre.
Le
riunioni avverranno preferibilmente in coincidenza con lo svolgimento delle
attività scolastiche da parte degli alunni convittori e semiconvittori; la
partecipazione alle relative riunioni rientra nell'orario di servizio.
Allo
scopo di attuare una interazione fra i diversi momenti dell'attività formativa
e pervenire ad una più approfondita e globale conoscenza della personalità
degli alunni convittori e semiconvittori e delle problematiche che eventualmente
li accompagnino, la Direzione dell'Istituto promuoverà, anche su proposta dei
collegi, incontri tra i singoli docenti delle scuole interne e gli Istitutori ai
quali sono affidati gli alunni convittori e semiconvittori delle predette
scuole.
Disposizioni
relative ai convitti nazionali e agli educandati femminili dello Stato
Premesse
Si
premette che il fine istituzionale degli Istituti in esame è l'educazione dei
giovani ed è al suo perseguimento che tutta l'attività dell'Istituto medesimo
deve essere preordinata.
I
capi d'istituto cureranno, pertanto, l'incremento della convittualità, e, in
via subordinata, della semiconvittualità.
Cureranno,
altresì, che la presenza di alunni esterni nelle scuole annesse sia contenuta,
in relazione alle prioritarie esigenze degli alunni convittori e semiconvittori,
in limiti tali da non pregiudicare, attraverso una impropria utilizzazione di
spazi e strutture, il corretto svolgimento della vita convittuale.
Si
richiama, a tale proposito, l'attenzione dei Capi d'istituto sulla necessità di
avanzare esplicita richiesta di contributi agli Enti locali competenti, evitando
che gli oneri posti dalla legge a carico dei predetti Enti, per il funzionamento
delle scuole, vengano a gravare sul bilancio degli istituti di educazione e,
quindi, sulle rette degli alunni interni.
Scuole
annesse
La
materia come è noto è disciplinata dalla Legge 9 marzo 1967, n. 150.
Nel
richiamare quanto già detto circa la necessità che anche in questo caso sia
rispettata, con il contenimento delle iscrizioni degli alunni esterni, la volontà
del legislatore che ha inteso assicurare con l'istituzione delle scuole annesse
una più agevole attività di studio agli alunni convittori e semiconvittori e
la necessaria continuità dell'opera educativa, deve altresì sottolinearsi che
proprio da tale caratteristica discende una certa specificità delle scuole in
esame.
Tale
specificità, che non può che lasciare inalterati gli aspetti organizzativi e
di partecipazione democratica comuni a tutti gli ordini di scuole statali, va
tuttavia ad incidere proprio sulla componente alunni e quindi non può ad
esempio applicarsi a dette scuole il principio della zonizzazione se non per
quanto riguarda il limitato numero di alunni esterni.
Infine,
poiché il Convitto o l'Educandato sono per loro natura istituzioni a tempo
pieno, già organizzati per attuare il loro fine istituzionale attraverso
strumenti di vario genere, primo tra tutti il ruolo organico del personale
educativo, appositamente correlato al numero degli alunni interni, l'attuazione
del tempo pieno e del tempo prolungato presso le scuole elementari e medie
annesse è in contrasto con la stessa ragione d'essere degli istituti di cui
trattasi.
L'utilizzazione,
pertanto, di personale docente in aree temporali e di funzioni proprie del
personale educativo si risolve in indebito aggravio di spesa per lo Stato.
Disposizioni
relative ai convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica ed agli
istituti di istruzione professionale
Accoglimento
di alunni frequentanti altre scuole di istruzione secondaria di II grado
A
norma della Legge 24 giugno 1988, n. 251, allo scopo di pervenire alla massima
utilizzazione delle strutture convittuali, nei Convitti annessi agli Istituti di
istruzione tecnica e professionale che, soddisfatte le richieste di convittualità
degli alunni interni, offrano ulteriori, oggettive possibilità di accoglimento,
potranno essere ammessi, in qualità di convittori o semiconvittori, allievi
frequentanti altre scuole di istruzione secondaria di secondo grado, purché ciò
non comporti aumento delle dotazioni organiche.
L'ammissione
di tali allievi - che avverrà nel limite massimo consentito dalla dotazione
organica del personale educativo spettante al Convitto - dovrà essere
deliberata dai competenti Organi di Istituto, sentito il Provveditore agli
studi, previa attenta, analitica valutazione delle implicazioni di ogni ordine
derivanti dall'inserimento di allievi esterni nell'organizzazione convittuale,
con particolare riguardo alle eventuali responsabilità, a qualsiasi titolo,
degli operatori scolastici.
I
Capi d'Istituto si adopereranno mediante adeguata pubblicizzazione all'interno
delle scuole secondarie superiori facilmente raggiungibili dalla sede
convittuale affinché il Convitto possa funzionare ogni anno a pieno organico.
Si
richiama, inoltre, l'attenzione sull'opportunità di adottare criteri uniformi,
concernenti la retta dei convittori e semiconvittori, sia per gli alunni
frequentanti le scuole annesse che per quelli frequentanti le scuole esterne.
Istitutori
con funzioni di coordinatore
Fermo
restando che tutto il personale educativo svolge funzioni educative dirette,
l'istitutore coordinatore esplica, altresì, la propria opera sia ai fini del
necessario coordinamento degli istitutori sia ai fini del corretto svolgimento
dei vari momenti della vita comunitaria.
Considerata,
infatti, la valenza degli aspetti organizzativi propri della convittualità
rispetto allo stesso processo educativo, l'istitutore coordinatore verifica il
regolare funzionamento dei servizi di cucina, mensa, infermeria, guardaroba, in
collegamento ed in collaborazione col Capo d'Istituto o col Coordinatore
amministrativo, fornendo loro i necessari elementi per gli eventuali interventi.
Premesso
che le richiamate attività di coordinamento possono trovare in ciascun Convitto
specifiche modalità di esercizio, secondo le obiettive necessità e le
conseguenti valutazioni degli Organi di Istituto, ai predetti organi compete
stabilire le concrete modalità di prestazione del servizio dell'Istitutore
coordinatore.
A
tal fine, in considerazione anche della possibilità di alloggiamento gratuito
nei locali del Convitto, l'orario di servizio dell'Istitutore coordinatore potrà
essere determinato in conformità alle esigenze di una sua presenza più
continua ed assidua nell'arco della giornata, prevedendone, nel caso,
l'eventuale esonero dal servizio di assistenza notturna ai convittori.
Nei
casi in cui si renda necessario disporre ex novo per l'attribuzione del predetto
incarico di vigilanza sul Convitto, ai sensi della C.M. 4 luglio 1975, n. 177 la
Giunta esecutiva provvederà al conferimento delle relative funzioni di
coordinatore ad uno degli istitutori avendo riguardo al possesso dei requisiti
di partecipazione al concorso per Vice rettore nei Convitti Nazionali e per Vice
direttrice negli Educandati Femminili, alla laurea, all'abilitazione
all'insegnamento, all'anzianità di servizio.