(Art.203
Testo Unico)
CONVITTI NAZIONALI
4. Il
consiglio di amministrazione del convitto è nominato con decreto del ministro
della Pubblica Istruzione; esso dura in carica tre anni e può essere
confermato. Il consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre
adunanze consecutive, decade dal suo ufficio. Le funzioni di presidente e di
consigliere sono gratuite.
5. Il consiglio di amministrazione può essere sciolto dal ministro della Pubblica Istruzione quando, richiamato all'osservanza di obblighi imposti per legge, persista a violarli, o per altri gravi motivi; in tal caso, l'amministrazione dell'ente è affidata dallo stesso ministro ad un commissario straordinario. Le indenti. da corrispondere al predetto commissario sono determinate dal decreto di nomina e poste a carico del bilancio dell'ente.
6. Il consiglio di amministrazione dei convitti approva il bilancio di previsione e delibera sul conto consuntivo, autorizza il rettore a stare in giudizio, cura a che tutte le spese siano fatte nei limiti del bilancio stesso, delibera sui contratti e le convenzioni, sulla misura delle rette e di ogni altra contribuzione, cura la conservazione e l'incremento del patrimonio, vigila sul personale e sul funzionamento dell'istituzione.
7. I componenti il consiglio di amministrazione sono responsabili verso l'istituto dei danni economici ad esso arrecati a seguito di inosservanza delle leggi d dei regolamenti per dolo o colpa grave.
8. I convitti possono richiedere, per la tutela dei loro interessi, e quando non trattasi di contestazioni con lo Stato, l'assistenza dell'Avvocatura dello Stato.
9. Ai convitti nazionali possono essere annesse scuole elementari, scuole medie ed istituti e scuole di istruzione secondaria superiore. Il rettore svolge, in tal caso, le funzioni di direzione delle scuole ed istituti annessi.
10. Ad ogni convitto nazionale è concesso il gratuito perpetuo uso degli immobili dello Stato posti a servizio dell'istituto medesimo, qualunque sia l'epoca in cui l'assegnazione è stata realizzata. Le opere di manutenzione ordinaria degli immobili statali concessi in uso fanno carico al Ministero dei Lavori Pubblici.
11. Ai fini dell'esenzione da imposte e tasse, gli istituti statali di educazione sono equiparati ad ogni effetto alle amministrazioni dello Stato.
12. Agli istituti tecnici ed agli istituti professionali e particolarmente a quelli ad indirizzo agrario possono essere annessi convitti per alunni che frequentano l'istituto. L'amministrazione di detti convitti è affidata al consiglio di istituto ed alla sua giunta esecutiva, secondo le rispettive attribuzioni. Ai convitti predetti ai fini di una razionale utilizzazione delle loro strutture e del personale in servizio, possono essere ammessi anche studenti provenienti da scuole ed istituti di istruzione secondaria superiore diversi da quelli cui i convitti stessi sono annessi, purché ciò non comporti modifiche alla consistenza organica del personale in servizio.