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ing. Claudio TURELLA

Condizioni di fornitura e Tariffe Elettriche in MT/BT

Febbraio 1998

 

Sommario

Le seguenti note hanno lo scopo di illustrare le principali regole per ottenere le forniture dell’energia elettrica, realizzare correttamente il punto di allaccio/interfaccia con l’ente fornitore, acquistare l’energia elettrica al prezzo più conveniente, secondo le disposizioni vigenti e compatibilmente con le esigenze energetiche dell’utenza alimentata. Si cerca, inoltre, di spiegare come sono nate, come sono composte e come si stanno evolvendo le tariffe elettriche in Italia (tema ritenuto, anche da molti operatori del settore, di non facile comprensione).

Si preferisce focalizzare l’argomento sulle forniture in bassa e media tensione poiché queste rivestono la maggior parte delle installazioni elettriche presenti. Molte di queste installazioni interessano anche ingegneri non specializzati in elettrotecnica. Il ricorso alle prestazioni di un esperto del settore può consentire un notevole risparmio sui costi di esercizio degli impianti elettrici, che da solo giustifica ampiamente al committente l’onorario del professionista per tutta la realizzazione dell’opera impiantistica. Alcune considerazioni sono valide anche per le grandi forniture in alta tensione (in questo contesto individuata quando il livello di tensione supera i 50 kV).

 

1. La fornitura dell’energia elettrica

Le modalità per le consegne dell’energia elettrica sono (finora) indicate nei Provvedimenti del Comitato Interministeriale dei Prezzi (CIP), mentre alcune prescrizioni tecniche sono demandate all’ente distributore. La fig. 1 mostra, in via generale, la procedura per ottenere una fornitura dell’energia dalla società distributrice. La fornitura si intende già predisposta se sono presenti presso l’utente il gruppo di misura o, almeno, i cavi dell’ente elettrico. Questi ultimi debbono essere di sufficiente sezione per il fabbisogno previsto.

 

Criteri di allacciamento alle reti delle società elettrocommerciali

Per forniture di energia elettrica con potenza massima a disposizione non superiore a 33 kW le società elettriche effettuano la consegna in bassa tensione [1]. In casi particolari, queste ultime possono effettuare le consegne in bassa tensione anche fino ad un centinaio di kilowatt. Sono di pertinenza dell’ente fornitore dell’energia elettrica:

I punti di consegna e misura debbono essere accessibili alla società elettrica anche in assenza del cliente; in caso di impianti all’interno di proprietà private, debbono essere posti al limite della proprietà stessa e con accesso diretto e separato su strada aperta al pubblico [1], come illustrato in fig. 2. Le forniture MT sono generalmente in cavo (nel caso di arrivo in linea aerea, la società elettrica fornisce la consegna in cavo). Le cabine MT/BT è preferibile siano realizzate in manufatti a sé stanti, posti fuori terra. In casi particolari le cabine possono essere inserite nelle strutture edili servite dall’impianto, oppure nei piani interrati (per forniture fino a circa 100 kW ed in zone rurali è possibile la realizzazione "aerea" con cabina da palo).

Dal punto di fornitura dell’energia, il progettista deve stabilire l’ubicazione dei quadri (o delle cabine) per la distribuzione dell’energia all’interno della proprietà, tenendo in considerazione il baricentro dei carichi elettrici, la classificazione delle aree (in funzione delle destinazioni d’uso dei locali) e lo spazio a disposizione. Benché gli impianti elettrici occupino spazi minimi delle opere civili in cui sono inseriti, non debbono essere trascurate queste volumetrie o ingombrarle con altre destinazioni d’uso. In alcuni casi sono stati ricavati dei cavedi "esterni" alle opere murarie poiché in fase progettuale non era stato previsto il locale contatori o la cabina di trasformazione MT/BT.

Ad esempio, fin dalla progettazione delle opere edili di un edificio per civile abitazione, si fa presente che un vano contatori centralizzati richiede almeno 200x100x30 cm (fino a 24 appartamenti). Il relativo cavedio della colonna montante per l’alimentazione degli appartamenti e dei servizi comuni deve essere di almeno 30 x 30 cm. Nelle nuove realizzazioni, la colonnina di allaccio alle rete BT della società elettrica deve essere posta lungo il perimetro della proprietà, con accesso, per il personale dell’ente elettrico, dal lato della strada; questa occupa uno spazio di circa

120x70x30 cm. In quelle preesistenti, la nicchia all’interno di ogni appartamento deve essere almeno di 28x35x21 cm e posta a circa 1,5 m dal piano di calpestio.

 

Parametri tecnici necessari per un corretto contratto di fornitura

Il progettista dell’impianto elettrico deve conoscere alcune notizie tecniche della fornitura di energia elettrica. Queste sono alla base dei calcoli e dei dimensionamenti dell’impianto. Alcuni dati non sono desumibili dalle conoscenze elettrotecniche o dall’esperienza del progettista, poiché inerenti alla rete di distribuzione a monte del punto di consegna, che è di pertinenza della società elettrica. Pertanto, debbono essere chiesti (con lettera raccomandata) a quest’ultima, in modo da ottenere una risposta da allegare nella documentazione di progetto. La richiesta deve riportare i principali dati dell’utente con il relativo codice identificativo che la società elettrica specifica per ogni fornitura (generalmente indicato sulle fatture). Può essere necessario anche allegare una planimetria o corografia con indicati i confini di proprietà.

Si può chiedere all’ente elettrico conferma su come viene gestito il neutro della rete di alimentazione. Questi, nelle reti di distribuzione pubbliche italiane, è isolato in MT ed è messo a terra in BT. Altre richieste possono riguardare informazioni sulle regolazioni delle protezioni per il loro coordinamento.

Occorre tenere presente che le società elettriche, per loro esigenze, possono modificare, con congruo preavviso (in genere circa 6 mesi), la tensione della fornitura, restando a carico dell’utente la trasformazione del suo impianto e dei suoi apparecchi. In alcuni casi può essere necessario richiedere l’alimentazione doppia o di riserva dalla società elettrica (es. nel caso di ospedali). Ulteriori prescrizioni e consigli possono essere richiesti agli uffici tecnici e commerciali delle società elettriche; alcune hanno redatto delle utili pubblicazioni, quali, ad esempio, la [2].

 

Oneri e documentazioni necessarie per ottenere la somministrazione di energia elettrica

I contratti di somministrazione dell’energia elettrica riportano le caratteristiche e le condizioni delle forniture. Alcune sono comuni a tutti i contratti e, pertanto, vengono indicate nel Regolamento Generale di fornitura della società elettrica. In questo documento, in genere, si garantisce l’allaccio, la continuità e la qualità della fornitura; si indicano le verifiche e le garanzie delle caratteristiche tecnico-commerciali della fornitura; si stabilisce che i livelli di tensione delle forniture monofasi (generalmente 220 V) e quelli delle trifasi (in genere 220 e 380 V) sono garantiti con una tolleranza del ± 10 % [3]; la frequenza, pari a 50 Hz, viene garantita con una tolleranza del ± 2 %. Viene anche specificato che l’utente è tenuto (dietro compenso [1]) a concedere o far concedere l’uso del locale o porzioni di terreno idoneo a realizzare gli impianti necessari per la fornitura, i quali restano di proprietà della società elettrica e possono essere utilizzati anche per altre forniture esterne all’immobile. Anche le opere murarie o manufatti comunque necessari per l’alloggiamento delle apparecchiature di consegna e di misura sono a carico del richiedente [1]. Questi deve poter stimare i tempi necessari all’erogazione del servizio elettrico. Vanno (ved. fig. 1) anche considerati gli eventi esterni alla società elettrocommerciale, e pertanto a cura e spese dell’utente, quali:

Per ottenere una fornitura di energia elettrica, occorre la seguente documentazione:

  1. documento di riconoscimento del firmatario del contratto (cliente); eventuale delega più fotocopia del documento di identità del delegante;
  2. codice fiscale e partita I.V.A. (se soggetto passivo);
  3. titolo comprovante il legittimo possesso dell’immobile (proprietà o locazione);
  4. certificato di residenza in bollo o autocertificazione (per le forniture in abitazioni in cui l’utente è residente).

Inoltre le società elettriche possono effettuare forniture provvisorie, generalmente della durata massima di un mese (stagionali se per usi agricoli) in occasione di fiere, convegni, circhi, ecc.. In questi casi occorre il permesso per l’occupazione del suolo.

 

2. Il sistema delle tariffe elettriche

Il sistema delle tariffe elettriche italiano è uno tra i più articolati e complessi al mondo. Negli ultimi trenta anni, le decisioni sui prezzi dell’energia elettrica sono state di pertinenza del CIP e del Comitato Interministeriale Programmazione Economica (CIPE). Infatti [4], il DPR n° 826 del 1968 assegnava al CIPE il compito di stabilire gli orientamenti generali che dovevano consentire all’ENEL la realizzazione degli obiettivi istituzionali di ente statale (assicurare ai minimi costi di gestione la quantità di energia elettrica adeguata per quantità e prezzo alle esigenze di sviluppo economico del Paese) ed al CIP la determinazione delle strutture e dei livelli tariffari e delle relative condizioni per le forniture di energia elettrica. Quest’ultimo aveva anche funzioni di controllo sull’applicazione dei provvedimenti emanati, in genere, stabiliti dopo aver consultato la Commissione Centrale Prezzi (C.C.P.). I Provvedimenti venivano pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale. La legge n° 537 del 1993 ha soppresso il CIP ed il CIPE ed i loro compiti sono stati trasferiti (DPR n° 373 del 1994) al Ministero dell’Industria. Infine, la Legge n° 481 del 1995 ha stabilito che al posto di tutti questi organismi operi l’Autorità per l’energia elettrica ed il gas.

 

Cenni storici sulle tariffe elettriche

Verso la fine del secolo scorso, con gli sviluppi dell’impiantistica elettrica, sono cominciati gli impieghi "pratici ed industriali" dell’elettrotecnica. Per la nuova materia tecnica si dovevano stabilire le regole amministrative e commerciali tra i Produttori (e distributori) di energia elettrica ed i Consumatori e, innanzitutto, determinare il compenso per l’onere sostenuto dalle imprese elettriche per fornire l’energia. Sorsero le prime forme di tariffa elettrica forfetarie, che prestabilivano un prezzo fisso del servizio elettrico reso (es. illuminazione di una strada), indipendentemente dal tempo, dall’impegno realmente richiesti per l’espletamento del servizio e dalle variazioni del mercato. Con l’introduzione delle tariffe a contatore del tipo monomio, l’utente pagava la quantità di energia da lui utilizzata e misurata in kWh (la potenza era normalmente limitata solo dal grado di sviluppo dell’installazione). In seguito, nacque l’esigenza di limitare l’assorbimento di potenza. Pertanto, vennero introdotti i primi indicatori di massima corrente (Wright). Nel 1882 J. Hopkinson propose una tariffa detta a prezzo base. Questa è del tipo binomia [5], pur se molti utenti non accettavano di pagare un corrispettivo anche per la potenza impegnata (ritenevano più giusta una tariffa monomia, con i prezzi decrescenti al crescere dei consumi):

Spesa totale = (spesa di utenza/kW + spesa di potenza)· kW + corrispettivo unitario dell’energia· kWh

dove la spesa di utenza comprendeva le spese contrattuali di: servizio lettura, fatturazione, esazione, controllo e manutenzione misuratori, generali; la spesa di potenza comprendeva le spese di capitale e gli oneri patrimoniali per costruzione, esercizio e manutenzione degli impianti. Questa tariffa è tuttora alla base dei sistemi tariffari, in quanto consente meglio di adattare il prezzo dell’energia ai costi di produzione della stessa. Nei primi anni del Novecento le tariffe applicate dalle società (private) elettriche erano molto diversificate da regione a regione, a parità di caratteristiche della fornitura. Allora le amministrazioni delle città, in genere a seguito di un referendum popolare, istituirono le prime Aziende Elettriche Municipalizzate (AEM) o Imprese Elettriche degli Enti Locali (IEEL) per produrre e distribuire l’energia elettrica in regime di municipalizzazione. Le tariffe elettriche cominciarono a rivestire un interesse di pubblica utilità e lo Stato cominciò ad interessarsene, pur se si era ben lontani da un’unificazione per tutto il territorio. Dal 1919 al ’26 fu introdotto, per la prima volta, il "Sovrapprezzo Termico". Occorrerà attendere la fine della Seconda Guerra Mondiale perché si cominci ad unificare la frequenza ed a censire le aziende distributrici: nel ‘51 ne furono rilevate oltre un migliaio suddivise tra aziende municipalizzate, imprese private, consorzi e cooperative. Nel ’53 si organizzò una Commissione per studiare la graduale unificazione nazionale delle tariffe, che avvenne con il Provvedimento CIP n° 941 del 1961: questi due provvedimenti si basarono sull’analisi dei dati di bilancio di un campione significativo di aziende elettriche e valutarono, per i diversi scaglioni di potenza, le utilizzazioni medie ore/anno; ma occorreva ancora approfondire l’uso dello strumento tariffario come elemento del miglioramento del diagramma di carico. Con la "crisi petrolifera" del 1973 venne reintrodotto il sovrapprezzo termico ed alcune agevolazioni per le utenze domestiche (la cosiddetta fascia sociale); queste agevolazioni sono oggigiorno ridimensionate e se ne prevede la graduale abolizione. In questi anni si approfondì lo studiò delle tariffe analizzando l’offerta e la domanda di energia elettrica, i costi ai vari stadi, i consumi dei vari settori di utenza, il confronto con altri sistemi tariffari stranieri. Si elaborò una metodologia per la determinazione della struttura e dei livelli tariffari basata sulla tensione di consegna, sull’energia prelevata, sulla potenza richiesta e sul contributo alla punta (potenza massima) del diagramma di carico, cercando di correlare gli oneri fissi alle punte ed alla tensione di consegna. Nel 1980 vennero introdotte le tariffe multiorarie (in Francia erano state introdotte nel ’57). Con le leggi n° 9 e 10 del 1991 si è cercato di tutelare la produzione da fonti rinnovabili, in parte "disincentivata" fino al ‘92 e, nello stesso anno, è stata introdotta la tariffa bioraria [6].

 

L’attuale sistema tariffario nazionale

Nel sistema tariffario nazionale, il prezzo dell’energia elettrica, anche per le forniture più piccole (1,5 kW), è composto almeno da una componente di costo fissa e commisurata all’impegno di potenza richiesto all’ente fornitore e da un’altra componente proporzionale all’energia attiva consumata (tariffa binomia). La struttura tariffaria oggigiorno in vigore è basata sulle disposizioni emanate negli anni ’70, fondate sui costi marginali a lungo termine [7], che cercano di rendere proporzionale il costo del kilowattora ai seguenti fattori :

  1. oneri per disponibilità degli impianti a produrre in proporzione alla potenza prenotata dagli utenti;
  2. momento del massimo assorbimento (punta);
  3. luogo della consegna;
  4. fattore di potenza;
  5. modulazione e contenuto armonico del prelievo.

Questi fattori tendono ad assicurare l’equilibrio economico del sistema elettrico. I punti a) e b) vengono perseguiti cercando di orientare la domanda di energia elettrica, attraverso una differenziazione delle tariffe per stagione e per ora del giorno, in modo da tenere conto dei maggiori costi della potenza installata per garantire il soddisfacimento della richiesta di potenza di punta (tariffe biorarie e multiorarie). L’utenza domestica non viene influenzata da tali sistemi tariffari, mentre può essere interessata a diversi interventi di risparmio energetico, in quanto nelle forniture di residenza anagrafica, il costo del kilowattora cresce molto rapidamente con il consumo mensile. Per il punto c) sono previsti dei contributi di allacciamento, crescenti all’aumentare della distanza dal punto più vicino della rete di distribuzione dell’energia elettrica preesistente e dell’impegno di potenza. Il punto d) prevede delle penali, in genere applicate alle forniture superiori a 10 kW, quando il fattore di potenza medio mensile è inferiore a 0,9. Inoltre, è vietato scendere a valori del cos j medio mensile inferiori a 0,7 ed erogare verso la rete di alimentazione energia reattiva induttiva (fattore di potenza dell’utente in anticipo). Per il punto e) non sono stati stabiliti oneri aggiuntivi sul costo dell’energia, pur se a livello internazionale sono stati definiti dei limiti a questo tipo di disturbi.

La figura 3 illustra una classificazione per gruppi tariffari delle tipologie di fornitura vigenti (semplificata per gli scopi della seguente trattazione). La massima potenza messa a disposizione dalla società elettrica (franchigia) è pari al valore della potenza contrattualmente impegnata (Pi) incrementato del 25% (con un massimo di 2.500 kW). Per prelievi di potenza superiori a quella contrattualmente impegnata, e contenuti entro la potenza massima a disposizione (1,25Pi), si deve pagare una penale, per i soli mesi in cui tali superi si verificano, pari a tre volte il valore del corrispettivo di potenza unitario per ogni kW di supero; per i prelievi di potenza superiori a quella massima a disposizione si deve pagare una penale, per i soli mesi in cui tali superi si verificano, pari a quattro volte il valore del corrispettivo di potenza unitario per ogni kW di supero [8].

E’ possibile esprimere il costo per l’acquisto dell’energia elettrica (C) con una relazione di validità generale per la moltitudine di tipologie contrattuali attualmente vigenti:

 

C = CE + CP + ST + SP + SR + CT [Lit]

dove si intende:

CE = costo dell’energia attiva consumata; è normalmente espressa in Lit/kWh moltiplicate per i kWh prelevati nel periodo di fatturazione (es. mese);

CP = costo per la potenza (attiva) impegnata con la società elettrica nel periodo; è normalmente espressa in Lit/(kW· mese) moltiplicate per l’impegno in kW mensili e contabilizzata per i 12 mesi;

ST = costo dei sovrapprezzi dovuti alla produzione termoelettrica, espresso in Lit/kWh moltiplicato per i kWh consumati nel periodo di fatturazione (es. mese);

SP = eventuale costo se nel periodo di fatturazione (es. mese), e solo per quel periodo, si ha un supero della potenza contrattualmente impegnata ed è espresso in Lit/(kW· mese) moltiplicato per i kW di supero;

SR = eventuale costo se nel periodo di fatturazione (es. mese), e solo per quel periodo, si ha un prelievo di energia reattiva superiore ai limiti massimi contrattuali ed è espresso in Lit/kVARh moltiplicato per i kVARh di supero;

CT = costo per le tasse e le imposte, espresso in Lit/kWh moltiplicato per i kWh consumati nel periodo di fatturazione (es. mese).

La relazione per la determinazione del termine C merita alcune osservazioni:

 

Considerazioni sulle tipologie contrattuali e tariffarie in MT/BT e relative ottimizzazioni

Il progettista dell’impianto, deve individuare il quantitativo di energia elettrica e l’impegno massimo di potenza necessari all’alimentazione delle installazioni. Tali dati, se ben previsti e calcolati, consentono di accedere al contratto ottimale di energia dalla società elettrica che comporti la minore spesa per il cliente. Si deve cercare di stimare, con sufficiente approssimazione, il costo complessivo dell’approvvigionamento elettrico, considerando sia i costi di impianto (contributi di allacciamento alla rete della società distributrice, realizzazione della rete privata di distribuzione comprese eventuali autoproduzioni) sia i costi di esercizio (acquisto energia elettrica, esercizio e manutenzione dell’impianto privato, eventuale acquisto di combustibile per l’autoproduzione).

Nel caso di impianti esistenti è possibile analizzare i dati storici energetici dell’impianto. Con l’ausilio dei calcolatori elettronici è possibile controllare gli assorbimenti di energia elettrica durante l’anno: rilevando (tramite opportuni trasduttori) ed archiviando, ad esempio ogni quarto d’ora, la potenza e l’energia assorbite ed elaborandole mediante specifici software (facilmente reperibili sul mercato), è possibile individuare il contratto ottimale applicabile all’impianto in esame. Lo studio può essere effettuato, in prima analisi, sulle bollette dell’energia elettrica dell’impianto degli ultimi 12 o 24 mesi.

Prima di illustrare le valutazioni e le possibili ottimizzazioni dei contratti elettrici, si ricorda che, per le forniture medio-grandi, la Legge n° 10/91 [9] ha istituito la figura del "Tecnico responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia", altrimenti detto Energy Manager. Tale professione, per lo spettro di tecnologie e conoscenze richieste, è particolarmente indicata per gli ingegneri. Sono tenuti a nominarlo i soggetti operanti nei settori civile, terziario e dei trasporti le cui attività consumino almeno 1.000 tep (tonnellate equivalenti di petrolio) all’anno (che, in solo consumi elettrici, sono equivalenti ad oltre quattro milioni di kilowattora/anno); invece per gli operatori industriali, l’Energy Manager è obbligatorio per consumi superiori a 10.000 tep/anno.

Il fattore di utilizzazione dell’energia elettrica

Per le forniture (monorarie) comprese tra 6 e 400 kW esistono 4 livelli (altri due sono meno importanti) dei corrispettivi sul costo dell’energia elettrica e della potenza, da scegliere in funzione del quantitativo di energia prelevata e delle ore di prelievo nell’anno. Per le forniture oltre i 400 kW (multiorarie), analogamente, esistono altri 4 livelli. Deve essere svolta un’analisi comparata delle necessità energetiche e delle modalità di funzionamento dell’impianto elettrico in funzione delle ore lavorate durante l’anno (h/a). Una indicazione di massima [10, 11] dei livelli di convenienza economica è fornita nella sottostante tabella:

FORNITURE

MONORARIE

FORNITURE

MULTIORARIE

UTILIZZAZIONE

CONVIENE SE:

UTILIZZAZIONE

CONVIENE SE:

BASSA

£ circa 1200 h/a

BASSA

£ circa 700 h/a

RIDOTTA

1200 < h/a £ 3600

MEDIA

700 < h/a £ 1300

NORMALE

3600 < h/a £ 6000

ALTA

1300 < h/a £ 4100

ALTA

> 6000 h/a

ALTISSIMA

> 4100 h/a

 

La potenza massima

Per forniture superiori a 10 kW viene rilevata la potenza massima prelevata. Per quelle fino a 10 kW, interviene il dispositivo di limitazione della potenza (interruttore limitatore). La misura della potenza massima viene effettuata come media nei 15 minuti primi di maggior prelievo durante ogni periodo di fatturazione (es. mese). Dalla conoscenza o previsione del diagramma di prelievo (giornaliero, settimanale, mensile ed annuale) dell’utenza è possibile fare una valutazione della potenza da impegnare contrattualmente, minimizzando la quota fissa del corrispettivo di potenza (CP) con i periodi di punta massima.

Benché possono essere effettuati prelievi di potenza superiori a quella contrattualmente impegnata, in genere, non sono ammessi prelievi oltre la potenza massima a disposizione. In tali casi, l’ente fornitore può interrompere l’erogazione del servizio fintanto che la potenza non risulti inferiore a quella massima a disposizione e richiedere all’utente di adeguare il proprio contratto. Gli scaglioni di potenza contrattuale da poter impegnare con gli enti elettrici, sono (in kW): 1,5 - 3 - 6 - 10 - 15 (e oltre di 5 in 5).

La relazione QP = CP + SP esprime i due termini correlati con la potenza che incidono sul costo C, e può essere espressa anche QP = 12· cp· Pi + n· k· (Ps-Pi) · cp dove si è indicato con:

cp = corrispettivo tariffario di potenza (Lit/kWmese);

Pi = potenza contrattualmente impegnata (kW);

n = numero di mesi in cui si verifica il supero di Pi;

k = 3 per Pi < Ps £ 1,25Pi; k = 4 se Ps > 1,25Pi; (ovviamente k = 0 se Ps £ Pi);

Ps = potenza di supero (maggiore di Pi) in kW, riscontrata nel periodo di fatturazione (mese).

Supponendo di avere superi entro la potenza massima a disposizione (k = 3 poiché Ps £ 1,25Pi) ed uguagliando a zero la derivata rispetto a Pi della relazione indicata, si ottiene:

dQP/dPi = 12· cp - n· 3· cp = 0; da cui si deduce che è conveniente effettuare fino a 4 superi nel periodo contrattuale (anno), impegnando una potenza inferiore alla massima potenza annuale (punta).

 

La tariffa bioraria

La semplice tariffa binomia (monoraria) non considera l’ora del giorno, della settimana o della stagione di prelievo dell’energia. Dal 1991 [6] anche il nostro Paese ha istituito le tariffe biorarie che prevedono corrispettivi differenti dell’energia in due fasce orarie tra giorno e notte dei giorni feriali (lunedì-venerdì) ed i giorni festivi che sono ore vuote (ved. fig. 4). La seguente relazione fornisce un confronto di massima tra la tariffa bioraria e la binomia [12]:

 

CP +ce(Ep+Ev) = CPb + cepEp + cevEv [Lit]

dove:

Ep = energia prelevata in ore piene; Ev = energia prelevata in ore vuote (consumo totale = Ep+Ev);

CP = quota fissa mensile monoraria; CPb = quota fissa mensile bioraria;

cep = corrispettivo unitario dell’energia in ore piene (Lit/kWh) della tariffa bioraria;

cev = corrispettivo unitario dell’energia in ore vuote (Lit/kWh) della tariffa bioraria;

ce = corrispettivo unitario dell’energia (Lit/kWh) della monoraria.

Ad esempio. applicando le tariffe vigenti [8], in prima approssimazione è conveniente la tariffa bioraria se:

Si può incrementare il risparmio conseguibile con le tariffe biorarie rinviando alcuni consumi nelle ore vuote, ad esempio installando dei timer elettronici del tipo a programmazione multigiornaliera inseriti direttamente nelle prese di energia (per carichi da circa 1 kW) oppure a valle degli interruttori di alimentazione delle utenze con maggior consumo.

 

La tariffa multioraria

Per impegni di potenza superiori a 400 kW (e fino alle forniture in alta tensione) si accede a questo tipo di tariffa, che ricalca ed amplia il principio della bioraria. Le differenze tariffarie sono leggermente più complesse ed hanno sempre lo scopo di agevolare i consumi nei periodi di minor carico sulla rete elettrica nazionale. A tale scopo, sono state individuate nell’anno quattro fasce orarie (ved. fig. 4):

F 1: ore di punta (energia al prezzo più caro), 2+2 ore in giorni feriali invernali (da ottobre a marzo);

F 2: ore di alto carico, 2+6+3 ore in giorni feriali invernali e 3,5 ore nei feriali estivi (aprile-settembre escluso agosto);

F 3: ore di medio carico, 2+9,5 ore nei giorni feriali estivi (escluso agosto);

F 4: ore vuote (energia al prezzo più economico), 6,5+2,5 ore nei giorni feriali, tutti i sabato, domeniche e tutto agosto.

La tariffa dell’energia in F1 può avere un costo anche 15 volte superiore alla tariffa in F4. Un’ottimizzazione di queste tariffe è data dal differimento e modulazione dei carichi: se le esigenze del ciclo produttivo lo consentono, si possono installare delle apparecchiature in grado di controllare un certo numero di carichi il cui singolo assorbimento è notevole, che, secondo una prefissata priorità, sono disinseribili quando si presenta la possibilità (nella media dei 15 minuti) di superare la potenza impegnata in ogni singola fascia oraria. L’impulso per le "aperture" è rilevabile dallo stesso gruppo di misura dell’ente fornitore. Dal controllo del carico, in alcuni casi, si possono trarre anche i benefici di una migliore organizzazione dell’attività produttiva ed un miglior utilizzo degli impianti [11].

 

Il fattore di potenza

In genere per una potenza impegnata superiore a 10 kW la società elettrica, oltre a misurare la potenza massima prelevata (punta), rileva anche i quantitativi di energia reattiva assorbita dal cliente. Il tecnico deve valutare tutti gli interventi di rifasamento, locale (distribuito) e/o centralizzato in grado di contenere il fattore di potenza entro i limiti contrattuali. Spesso, il costo dell’impianto di rifasamento viene recuperato già nel primo anno di esercizio. Si paga la penale sull’energia reattiva (SR) quando questa risulta superiore alla metà del consumo di energia attiva nello stesso periodo di fatturazione (es. mese). La penale aumenta nel caso l’energia reattiva risulta oltre i ¾ del corrispondente prelievo di energia attiva. Si ricorda che la società distributrice può chiedere di modificare gli impianti in modo da ricondurre il fattore di potenza entro i valori consentiti.

 

La ristrutturazione delle tariffe elettriche

Ai giorni nostri il sistema tariffario in vigore, pur se costituisce il necessario riferimento per gli sviluppi futuri, presenta un ventaglio di prezzi medi troppo aperto e le componenti indicate nei termini ST e CT del costo totale C sono poco comprensibili. Il Governo intende adattare e migliorare le tariffe elettriche, soprattutto in vista dell’applicazione (entro il 1998) della Direttiva Europea sulla liberalizzazione del mercato dell’energia elettrica [13].

Ai prezzi dell’energia non possono essere più assegnati obiettivi propri di altri strumenti di politica economica, sociale ed industriale del Paese, quali il sostegno di determinate categorie d’utenza o blocchi inflazionistici. Il gestore del servizio elettrico si dovrà porre di fronte a tutta l’utenza in una posizione di assoluta imparzialità in un sistema di prezzi correlati esclusivamente alle caratteristiche della fornitura ed alle modalità di prelievo delle utenze. Per realizzare questa riforma delle tariffe, da quest’anno ha cominciato fattivamente ad operare l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, un organismo autonomo con potere d’analisi e di intervento e con gli obiettivi di promuovere l’efficienza e la concorrenza nei servizi sottoposti a regolamentazione, di assicurare adeguati livelli di qualità negli stessi servizi in condizioni di economicità e di redditività, di definire un ordinamento tariffario certo e trasparente, di tutelare gli interessi dei consumatori, tenendo conto degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo. L’Autorità per la determinazione dei prezzi del servizio elettrico, deve, inoltre, stabilire una procedura di periodico rilievo delle variazioni dei costi, al fine di operare tempestivi adeguamenti tariffari. Inoltre, è stato sancito che il sistema tariffario deve "armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse" (art. 1). La regolazione del sistema tariffario indicato dalla legge è quella cosiddetta del Price-Cap, secondo il quale si stabilisce una tariffa T0 (prezzo dell’energia elettrica) all’anno zero, le cui variazioni nei successivi anni vengono calcolate in funzione di alcuni parametri. Tra questi ultimi si ritiene significativo introdurre [14]:

In particolare, l’ultimo termine consentirebbe alle aziende elettriche che investono in miglioramento dell’efficienza presso i consumatori finali, di recuperare i costi sostenuti per mezzo di un leggero incremento del prezzo del kilowattora, che non graverebbe sui consumatori. Ad esempio, se le società elettriche potessero avere una piccola autonomia tariffaria (poter aumentare di qualche percento il costo del kilowattora) queste potrebbero avviare delle azioni di orientamento della domanda (clienti) con interventi sull’efficienza energetica, l’impiego delle fonti rinnovabili e l’assistenza tecnica ai consumatori; sarebbero proprio questi ultimi ad ottenere una riduzione dei loro consumi e delle loro bollette.

L’Autorità, nell’intento di favorire alcuni processi di razionalizzazione, di semplificazione e di maggiore comprensibilità, ha cominciato a promulgare alcune Delibere: la n° 70/97 del 26 giugno (G.U. n° 150 del 30/6/1997) ha stabilito che (art. 1.6) ai fini della trasparenza tariffaria, le imprese distributrici dovranno indicare sulla fatturazione all’utenza e con separata evidenza contabile, l’ammontare di ogni singola componente (5) del termine ST e l’ammontare di ogni singola componente (5) del termine CT.

Nell’attesa delle nuove regolamentazioni dell’Autorità, si segnalano alcune iniziative di trasparenza nei rapporti tra i gestori del servizio elettrico ed i clienti/utenti: le aziende elettriche hanno adottato la Carta dei Servizi ai sensi della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/1/1994 concernente dei principi sulle erogazioni dei Servizi Pubblici. In sostanza le società elettriche dichiarano di impegnarsi nei confronti dei loro clienti circa il livello di qualità dei servizi forniti. Vengono ribaditi i principi di uguaglianza ed imparzialità di trattamento agli utenti serviti, di cortesia, efficacia, efficienza e continuità del servizio elettrico fornito. Inoltre vengono stabiliti gli indennizzi che il gestore deve corrispondere in caso di omessi o ritardati adempimenti contrattuali. La sottostante tabella riporta alcuni parametri significativi della qualità del servizio elettrico:

Carta dei Servizi - Elettricità fonte http://users.iol.it/federelettrica

Inoltre, su proposta delle Associazioni di Consumatori, alcune società elettriche hanno istituito la figura del Garante. Questi verifica la correttezza dei procedimenti amministrativi e svolge un’attività di assistenza e tutela non giurisdizionale dei clienti, che tende alla soluzione bonaria dei problemi posti e delle eventuali controversie insorte.

Per concludere, si fa presente che i consumatori di energia elettrica sono stati, di proposito, definiti indifferentemente utenti o clienti. Si precisa che i primi sono coloro che usufruiscono del servizio elettrico, svolto prevalentemente da aziende o società elettriche pubbliche con "l’esclusiva" nella zona servita (monopolio); mentre, i secondi sono coloro che possono scegliere da chi acquistare l’energia in regime di libero mercato. Pertanto, con il termine "clienti" si sono voluti anticipare i possibili sviluppi del mercato elettrico, in analogia ad altre forme di servizi o prodotti in cui si sono presenti o sono nati più operatori economici, quali, ad esempio, le telecomunicazioni, le banche, le compagnie aeree.

 

Riferimenti normativi e bibliografici

  1. Provvedimento CIP n° 42/1986, pubblicato sulla G.U. n° 181 del 6 agosto 1986
  2. Prescrizioni ENEL DK 5600: Criteri e modalità per l’alimentazione delle utenze alla rete MT dell’ENEL, 1996
  3. Norma CEI 8-6, fasc. 1312: Tensione nominale per i sistemi di distribuzione pubblica dell’energia elettrica a bassa tensione. 1990
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  6. Provvedimento CIP n° 45/1990, pubblicato sul Supplemento Ordinario alla G.U. n° 302 del 29 dicembre 1990
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  8. Provvedimento CIP n° 15/1993, pubblicato sulla G.U. n° 301 del 24 dicembre 1993
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  10. Grassani E: Gli impianti elettrici nell’industria e nel terziario. Delfino, Milano, 1994
  11. Squintani L: Problemi tecnici, normativi e commerciali di interfaccia per l’energia di autoproduzione. Corso di aggiornamento su Apparecchi e Impianti Elettrici "Problemi energetici nell’autoproduzione e nell’utilizzazione dell’energia". Vol. 1 Università di Pavia, Pavia, 1993
  12. Borgini G, Lasorte F, Recchia A: Alcune considerazioni sull’utilizzazione della tariffa bioraria per forniture di usi domestici. L’Elettrotecnica, 1992, n° 12, p. 1205-1209
  13. Direttiva 96/92/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica. 19 dicembre 1996
  14. AA.VV.: Ricerca per l’attuazione del Piano Energetico Ambientale del Comune di Roma. Vol. 2. ACEA-Ambiente Italia, Milano, 1995

 

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