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STATUTO

Titolo I: Costituzione, sede e durata.

Articolo I.1 – Costituzione e sede

Si costituisce l’Associazione culturale denominata "El Compás", ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile. L’Associazione ha sede in Massa, Via Castagnara, 267. L’Associazione ha la facoltà di istituire e sopprimere sedi secondarie.

Articolo I.2 – Fine

L’Associazione non ha fine di lucro. E’ costituita da individui e organizzazioni liberamente associati.

Articolo I.3 – Scopo

L’Associazione si costituisce per diffondere la danza, la musica, la poesia del tango argentino. Scopo dell’Associazione è offrire la possibilità al maggior numero di persone di aderire alle sue iniziative.

Articolo I.4 – Oggetto Sociale

Per il conseguimento dei suddetto scopo, l’Associazione può:

  1. promuovere la cultura artistica in generale, ed in particolare la cultura del Tango, attraverso la collaborazione con enti pubblici e privati, associazioni, istituti, società, comitati ed entità culturali;
  2. aderire, collaborare e stringere accordi con enti pubblici e privati, associazioni, istituti, comitati ed entità culturali;
  3. organizzare e gestire spettacoli, festival, manifestazioni, corsi, incontri, seminari e altre attività pubbliche e servizi atti al raggiungimento degli scopi dell’Associazione;
  4. pubblicare stampa periodica e non periodica in ogni sua forma;
  5. acquistare, produrre e distribuire materiali audio e video;
  6. acquistare, produrre e distribuire oggetti promozionali od utilizzati per le attività sociali;
  7. promuovere l’attività artistica in ogni sua forma ed espressione;
  8. intraprendere tutte le altre iniziative ritenute utili al raggiungimento degli scopi dell’Associazione.

E’ interesse dell’Associazione stabilire opportune forme di partecipazione e di collaborazione con enti e associazioni al fine di potere realizzare nel migliore modo possibile lo scopo sociale. E’ interesse dell’Associazione attivare e partecipare ad iniziative, manifestazioni e progetti culturali e artistici, a programmi didattici e di formazione nei settori opportuni.

L’Associazione potrà compiere qualsiasi operazione ritenuta opportuna per il conseguimento dell’oggetto sociale, comprese le compravendite e le permute di beni immobili, la stipulazione di mutui e la concessione di pegno o ipoteca relativamente a beni sociali, la concessione di fideiussioni ed altre malleverie.

Articolo I.5 – Durata

La Associazione ha una durata di 50 anni.

Titolo II: Soci

Articolo II.1

Chiunque, senza alcuna distinzione, può aderire all’Associazione, purché ne condivida e ne accetti finalità e modi di attuazione, e ne sia deliberata l’ammissione secondo le regole di cui al Titolo III.

Articolo II.2 – Gli aderenti

Gli aderenti all’Associazione si distinguono in:

  1. Soci fondatori;
  2. Soci Ordinari;
  3. Soci Sostenitori.

Articolo II.3 – Soci Fondatori

I Soci Fondatori sono i promotori dell’Associazione che partecipano alla sua costituzione. Non è possibile acquisire tale titolo a posteriori.

Articolo II.4 – Soci Ordinari

Possono essere ammessi all’Associazione in qualità di Soci Ordinari coloro che, oltre a condividere gli scopi associativi, per particolari capacità professionali o personali, possono contribuire al raggiungimento degli scopi associativi. I Soci Ordinari sono ammessi previa presentazione da parte di un socio fondatore e previa approvazione, per maggioranza di due terzi, della domanda di ammissione da parte dell’Assemblea dei soci secondo le regole di cui al Titolo III.

Articolo II.5 – Soci sostenitori

I soci sostenitori, pur non partecipando direttamente alla gestione dell’Associazione ne condividono lo scopo e contribuiscono al suo raggiungimento. I soci sostenitori sono ammessi su semplice domanda, soggetta ad approvazione, per maggioranza di due terzi, da parte dell’Assemblea dei soci; la domanda viene considerata accolta se l’Assemblea non si pronuncia entro trenta giorni dalla sua presentazione.

Articolo II.6 – Soci onorari

L’Assemblea dei soci può conferire a soci che abbiano contribuito in modo sostanziale alla realizzazione degli scopi associativi o che abbiano particolari benemerenze, la qualifica di "onorari".

Articolo II.7 – Obblighi dei soci

I soci sono tenuti a:

  1. Osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni assunte dagli organi dell’Associazione;
  2. Contribuire alla realizzazione degli scopi sociali e astenersi da qualsiasi comportamento che contrasti con gli scopi dell’Associazione;
  3. Versare i contributi associativi fissati annualmente dall’Assemblea dei Soci, differenziati a seconda delle categorie dell’Articolo II.2. I soci cui sia stata conferita la qualifica di onorari sono esentati da tali contributi.

Articolo II.8 – Diritto di recesso

I soci possono sempre recedere dall’Associazione se non hanno assunto l’obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo ed ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

Articolo II.9 – Sanzioni disciplinari

Le sanzioni disciplinari sono:

  1. La sospensione
  2. L’espulsione

Il Consiglio Direttivo è l’unico organo dell’Associazione che può proporre sanzioni disciplinari.

Articolo II.10 – La sospensione

La sospensione è la sanzione temporanea che il Consiglio Direttivo può irrogare nei confronti dei soci che abbiano contravvenuto agli obblighi di cui all’Articolo II.7. I soci fondatori e ordinari che non versino regolarmente i contributi associativi, vengono trasferiti d’ufficio fra i soci sostenitori, con delibera del Consiglio Direttivo.

Articolo II.11 – L’espulsione

L’espulsione è la sanzione definitiva che viene deliberata dall’Assemblea dei soci all’unanimità allorché i soci:

  1. Abbiano compiuto azioni in netto contrasto con gli obblighi di cui all’Articolo II.7
  2. Abbiano commesso altre azioni moralmente o materialmente lesive nei confronti dell’Associazione. L’espulsione comporta la revoca dei diritti societari.

Titolo III: Organi

Articolo III.1 – Gli organi

Sono organi dell’Associazione:

  1. Assemblea dei Soci
  2. Consiglio Direttivo
  3. Il Presidente
  4. Il revisore dei conti

Articolo III.2

Hanno diritto di intervento e di voto nell’Assemblea i Soci fondatori e ordinari. Il Consiglio Direttivo quando lo ritenga opportuno può fare partecipare senza diritto di voto o di intervento uno o più soci sostenitori. L’Assemblea si riunisce entro il 31 maggio di ogni anno per deliberare sulla situazione generale dell’Associazione per approvare il bilancio annuale e per la nomina delle cariche sociali. Inoltre l’Assemblea è convocata in sessione ordinaria quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o in sessione straordinaria quando sia pervenuta richiesta a detto organo da almeno un decimo dei soci ordinari da un decimo dei soci sostenitori.

Articolo III.3 – Convocazione dell’Assemblea

La convocazione dell’Assemblea è fatta dal Presidente o da un membro del Consiglio Direttivo da lui designato ed è rivolta a tutti i soci fondatori e ordinari, almeno quindici giorni prima della data fissata. La convocazione dovrà contenere l’indicazione della data, dell’ora e del luogo della riunione e gli argomenti posti all’ordine del giorno. L’Assemblea sarà regolarmente costituita e le deliberazioni si intenderanno valide alle condizioni, modalità e nei termini di cui agli Artt. 20 e 21 del codice civile.

Articolo III.4 – Competenze dell’Assemblea dei Soci

Spetta all’Assemblea dei Soci:

  1. Fissare le direttive generali dell’Associazione;
  2. Approvare i rendiconti e il bilancio preventivo e consuntivo annuali proposti dal Consiglio Direttivo;
  3. Nominare i componenti del Consiglio Direttivo e il Revisore dei Conti;
  4. Deliberare sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione;
  5. Deliberare su ogni altro argomento che le sia sottoposto dal Consiglio Direttivo nell’ambito delle sue competenze

Articolo III.5 – Svolgimento dell’Assemblea

L’Assemblea è presieduta dal Presidente o in caso di una sua assenza o impedimento da un membro del Consiglio Direttivo designato dai membri presenti.

A chi presiede l’Assemblea spetta di regolare lo svolgimento della riunione. Ciascun membro avente diritto di intervento di Assemblea ha facoltà di far inserire a verbale in modo sintetico, eventuali dichiarazioni. Tutte le deliberazioni dell’Assemblea sono esecutive immediatamente. In caso di rinvio le deliberazioni saranno valide se nuovamente approvate per maggioranza qualificata di tre quarti. Le deliberazioni e le decisioni dell’Assemblea sono valide se prese a maggioranza dei presenti, ove non altrimenti specificato. Le modalità di votazione ove non siano stabilite di volta in volta dall’Assemblea, sono determinate da chi la presiede. Il verbale delle riunioni è redatte da una persona designata da chi presiede l’Assemblea. Il verbale è sottoscritto da chi presiede l’Assemblea e dalla persona che lo ha redatto.

Articolo III.6 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di due membri scelti fra i Soci Fondatori o Ordinari che restano in carica per due anni e sono rieleggibili. L’Assemblea ne determinerà previamente il numero all’atto della nomina. Decade dall’incarico il membro del Consiglio che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni successive. Il Consiglio Direttivo uscente permane in carica fino all’insediamento del nuovo Consiglio Direttivo, che dovrà riunirsi, per la nomina delle cariche sociali di sua competenza, entro trenta giorni dalla sua elezione.

Articolo III.7 – Competenze del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i compiti di ordinaria e straordinaria amministrazione, fra i quali:

  1. Determinare le strategie necessarie alla realizzazione delle direttive generali dell’Associazione fissate dall’Assemblea;
  2. Dare pratica esecuzione alle direttive Generali dell’Associazione;
  3. Eleggere tra i suoi membri il Presidente dell’Associazione a maggioranza dei due terzi;
  4. Determinare la misura del contributo annuale obbligatorio e dei contributi "una tantum";
  5. Costituire commissioni o gruppi di lavoro determinandone le funzioni e la durata;
  6. Redigere il bilancio annuale preventivo e quello consuntivo da presentare all’Assemblea;
  7. Emanare regolamenti per il funzionamento dell’Associazione nel rispetto delle norme statutarie.

Il Consiglio Direttivo può delegare i compiti di ordinaria amministrazione al Presidente; gli atti indicati nei punti c), d), e), f) e g) non sono delegabili. Il Consiglio Direttivo può assegnare specifici incarichi ai Soci.

Articolo III.8 – Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento da un membro del Consiglio Direttivo da lui designato, ogni volta che ricorra la necessità di decisioni di competenza del Consiglio stesso, ovvero quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei componenti in carica; comunque, per la redazione del bilancio annuale preventivo e di quello consuntivo da presentare all’Assemblea per la approvazione. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando vi sia la presenza della maggioranza dei componenti in carica per le decisioni di ordinaria amministrazione, mentre occorrerà la presenza dei due terzi dei componenti per le decisioni di straordinaria amministrazione. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti; a parità di voti, prevale quello del presidente. Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo potrà essere presa conoscenza da parte dei Soci che ne facciano richiesta.

Articolo III.9 – Il Presidente

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica due anni ed è rieleggibile; il Presidente deve essere un membro del Consiglio Direttivo. Il Presidente coordina l’attività del Consiglio Direttivo ed ha la rappresentanza legale dell’Associazione in fronte a terzi ed in giudizio.

In particolare:

  1. può rappresentare l’Associazione o designare i rappresentanti dell’Associazione verso terzi, enti pubblici e privati, organismi e commissioni nei quali ne sia ammessa o richiesta la rappresentanza;
  2. può intestare a suo nome licenze ed autorizzazioni di polizia occorrenti all’attività dell’Associazione;
  3. può nominare procuratori speciali o generali;

Il Presidente nomina, tra i membri del Consiglio Direttivo il Segretario. Il Presidente può essere sospeso dall’incarico dall’Assemblea dei Soci, convocata in sessione straordinaria con apposito ordine del giorno da un membro del Consiglio Direttivo; in tal caso, il membro del Consiglio Direttivo con maggiore anzianità associativa ne assume le funzioni fino all’elezione del nuovo Presidente.

Articolo III.10 – Il Segretario

Il Segretario è nominato dal Presidente del Consiglio Direttivo e dura in carica due anni. Egli ha il compito di assistere il Presidente nell’esercizio delle sue funzioni. Spetta al Segretario di attuare le Deliberazioni di carattere economico degli Organi associativi, con particolare riguardo ai contributi associativi. Ogni suo atto deve essere sottoposto al visto preventivo di approvazione del Presidente. In mancanza del Segretario, la sua funzione è attribuita al Presidente.

Articolo III.11 – Il Revisore dei Conti

Il Revisore dei Conti è eletto dal Consiglio Direttivo per maggioranza di due terzi. Egli dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Al revisore è affidata la vigilanza sulla gestione economica, finanziaria e amministrativa dell’Associazione. Egli esamina e sottoscrive il bilancio preventivo e quello consuntivo e deve compilare un rapporto annuale da comunicare al Consiglio Direttivo almeno quindici giorni prima della data dell’Assemblea indetta per l’approvazione del bilancio annuale. Il Revisore può partecipare, su richiesta del Consiglio Direttivo, alle riunioni dello stesso e può essere richiesto il suo parere, non vincolante, sui problemi dell’Associazione.

Articolo III.12 – Compensi e rimborsi

L’entità e le modalità dei compensi relativi alle cariche sociali saranno deliberate di anno in anno dal Consiglio Direttivo. Eventuali rimborsi per spese sostenute dagli associati in attività dirette alla realizzazione degli scopi associativi saranno presi in esame caso per caso e dovranno essere autorizzati dal Consiglio Direttivo.

Titolo IV: Entrate, Patrimonio, Esercizio, Bilancio

Articolo IV.1 – Entrate dell’Associazione

Le entrate dell’Associazione sono costituite:

  1. dai contributi associativi obbligatori;
  2. dai contributi, dalle liberalità, dalle oblazioni, dalle donazioni, dai lasciti e dai legati;
  3. dalle erogazioni conseguenti agli stanziamenti e contributi eventualmente deliberati dallo Stato, dalla Unione Europea, dalla Regione, da Enti Locali e da altri Enti pubblici o privati;
  4. dagli eventuali avanzi annuali di gestione derivanti dalle attività di cui all’articolo I.4;
  5. dai redditi dei beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione;

Articolo IV.2 - Patrimonio

Il Patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili e immobili di proprietà e comunque acquistati o provenienti da lasciti o donazioni.

Articolo IV.3 – Esercizio sociale

L’esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre.

Il primo esercizio si concluderà il 31/12/1999.

Articolo IV.4 – Bilancio

Il Bilancio è annuale, deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all’approvazione dell’Assemblea dei Soci entro il 31/3 successivo all’esercizio oggetto del bilancio.

Articolo IV.5

Per quanto non scritto nel presente atto valgono le norme del Codice Civile.

Titolo V: Scioglimento e Liquidazione

Articolo V.1

I caso di cessazione dell’attività per le cause previste dal Codice Civile, lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea a dei Soci che nominerà uno o più liquidatori, determinandone le facoltà. Con la stessa deliberazione l’Assemblea stabilirà la destinazione del patrimonio netto risultante dalla liquidazione.

Titolo VI: Norme transitorie

Articolo VI.1

In prima istanza e fino allo svolgimento della prima Assemblea dei Soci, il Comitato Direttivo è formato da tutti i Soci fondatori.

Articolo VI.2

La prima Assemblea dei Soci deve essere convocata dal Presidente entro il trentuno maggio 1999 con ordine del giorno comprendente il rinnovo delle cariche sociali.