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Appunti di storia e normativa

A cura di

 

Gabriele Morelli

 

L'educazione collegiale nel tempo

Descrivere oggi la storia dell'educazione collegiale, significa descrivere l'evolversi della cultura. Il trapasso dal medioevo all'età moderna segna la fine della cultura orientata verso il trascendente, per una cultura orientata verso l'uomo e la natura. Dal monopolio ecclesiastico della cultura si passa lentamente, ma inesorabilmente, all'intervento laico che va sempre più accentuandosi con l'iniziativa dei Principi e dei Sovrani e degli Illuminati. In seguito alla riforma protestante e la controriforma cattolica, nascono tra il 1500 e il 1600 in Italia ed in Europa la maggior parte dei collegi tuttora esistenti. Se da una parte la cultura luterana portò all’istituzione di collegi e scuole statali obbligatorie, dall'altra, il Concilio di Trento pose al centro della sua riforma il problema dell'educazione. In quest'opera di difesa e di recupero si distinse la Compagnia di Gesù con la creazione di collegi per alunni delle scuole secondarie, con una nuova organizzazione degli studi che per quei tempi fu una novità notevole: nasceva il Liceo Classico Moderno.

Il Convitto Nazionale "Vittorio Emanuele II" in Roma

Nota storica

Il Convitto Nazionale di Roma é il diretto erede del Pontificio Collegio Clementino fondato da Papa Clemente VIII Aldobrandini che, con la bolla del 5 dicembre 1595, creò un’istituzione collegiale completamente autonoma in quanto provvista di una rendita fondiaria e una villa a San Cesareo: la villa del Bessarione; la direzione fu affidata ai Padri Somaschi. Non si trattava di un seminario, ma di una scuola mirata alla formazione della futura classe dirigente. Nel 1754 fu acquistata la tenuta di Villa Lucidi a Monte Porzio Catone. Nel 1798, con l'avvento di Napoleone, per ordine del governo repubblicano il collegio fu soppresso e parte dei suoi beni, compresa la sua sede, furono venduti a privati, ma nel 1815 i Padri Somaschi riuscirono a recuperare gran parte del patrimonio e il Clementino riprese a funzionare nel 1834. Nel 1873 con la soppressione degli enti religiosi, il Collegio Clementino fu soppresso e i suoi beni furono incamerati dallo Stato Italiano che lo fece rinascere con la nuova denominazione di Convitto Nazionale nel 1891 (legge Casati), restituendogli anche la residenza di Villa Lucidi.

Dal 1 settembre 1925 il R.D. n.2009, il Regolamento dei Convitti Nazionali, scandisce la vita del convitto e dei suoi operatori. Un decreto legge del 1935 definiva che il patrimonio del Clementino era da considerarsi proprietà e disponibilità del Convitto Nazionale di Roma. Il nuovo collegio non fu proprio identico al Clementino, poiché l'unica scuola annessa Statale era la Scuola Elementare mentre il Liceo Ginnasio era privato. Per un assurdo giuridico il Rettore-Preside, funzionario dello Stato, era per legge, Preside di una scuola privata annessa ad un Collegio Statale che si sovvenzionava con le rendite patrimoniali e le rette dei convittori e dei semicovittori. Vi furono vari accorgimenti normativi fino a quando, finalmente, nel 1967, il Convitto tornò ad essere com’era in origine: un Collegio Statale con Scuole Statali annesse. Il Convitto Nazionale di Roma che dopo la sua istituzione da parte dello Stato Italiano aveva continuato la sua attività nella storica sede del Clementino a piazza Nicosia, fu trasferito nel 1935 nella sede attuale di piazza Monte Grappa appositamente costruita per farne un collegio moderno, spazioso, provvisto di spazi aperti, tali da permettere tutte quelle attività sportive e ricreative, proprie di un collegio d’avanguardia, provvisto di un’eccellente struttura alberghiera.

Notevole, nel tempo, é stato l'impegno dei Rettori per assicurare al collegio i migliori docenti e nel promuovere l'azione educativa degli istitutori. Grande importanza si é data all’opera educativa svolta dagli istitutori in favore della cultura, dello sport e le attività socializzanti. Numerosi inoltre sono stati gli sport che si sono praticati al convitto; oltre ai tradizionali equitazione e scherma, si sono praticati: atletica, tennis, calcio, canottaggio, pattinaggio, hockey su prato, a rotelle e nuoto. Il Convitto Nazionale di Roma fornì alla 17ª olimpiade (1960) l'intera squadra di hockey su prato, ove vinse diverse medaglie. Il successo scolastico e sportivo fu vanto di chi volle che il Convitto fosse quanto di meglio lo Stato potesse offrire, follia che ha fatto grandi i sogni, i sacrifici e la dedizione di tanti Educatori: la passione per l'educazione e l'amore per i giovani. Oggi il Convitto Nazionale di Roma, guardando all'Europa, raccogliendo il suggerimento del Ministero della Pubblica Istruzione, ha seguito Maastricht ed é sede di un esperimento pilota: il Liceo Classico Europeo, il cui scopo fondamentale é quello di formare la futura classe dirigente Europea che dovrà essere bilingue e profondamente integrata nella cultura Europea attraverso gli scambi culturali con gli altri paesi dell’Unione Europea.

Bibliografia - Ugo Genovese: Il Convitto Nazionale di Roma - in "Gli istituti di educazione in Italia". (1941) - Luigi Caiazza: Atti del congresso C.I.R.M.E.S. "Le istituzioni educative in una società che cambia". (1983)

Letteratura sui Convitti (Dal 1860 al 1925)

Sui Convitti in Italia non esiste, a differenza della Francia dell’Inghilterra, letteratura abbondante e specializzata. In Italia è possibile trovare tracce nel «Dizionario Pedagogico — Martinazzoli, Credaro», su «I Convitti Nazionali — Pavesio», cenni storici si trovano anche negli annuari che vanno dal 1925 in poi sulle pubblicazioni edite dai singoli Convitti Nazionali; sul «Dizionario di scienze pedagogiche del Marchesini». Esiste anche la pubblicazione ufficiale del Ministero della Pubblica Istruzione (allora Ministero dell’Educazione Nazionale). Nell’Enciclopedia giuridica Italiana — Società ed. Libraria, si legge la trattazione della dottrina giuridica relativa all’argomento. E’ interessante vedere la distinzione tra i Convitti Nazionali Statali o governativi, dai collegi tenuti e mantenuti da Province, Comuni ed Enti morali e privati. Si legge nell’annuario del M.P.I.(.....) che i Convitti Nazionali sono inseriti tra gli organi governativi a fianco dell’Amministrazione Centrale, dei Provveditorati agli Studi, delle Università, dei Politecnici, delle Biblioteche governative ecc.. Tutti i provvedimenti legislativi e parlamentari che partono dal 1848 (leggi, decreti, circolari e atti parlamentari) mettono in rilievo il costante interessamento dello Stato per la vita e lo sviluppo dei Convitti Nazionali. Nel 1885 nacque l’idea dei convitti militarizzati. Nel 1888 furono aperti in via sperimentale i Convitti Nazionali, dell’Aquila, Macerata, Milano, Salerno e Siena, sotto la dipendenza del Ministero della Guerra, pur conservando il carattere civile e furono diretti da un Colonnello o Tenente-Colonnello.(R. D. 7/06/1888). Tale sperimentazione terminò nel 1893 per varie cause, prima fra tutte la non sufficiente motivazione della loro esistenza se il loro scopo era solo quello dell’educazione della gioventù studiosa; in secondo luogo non si riteneva opportuno equiparare un Colonnello ad un Preside. Molte sono state le Leggi e i Decreti che si sono occupati di convitti, in particolare è da ricordare come già nel 1891 (D.M. 14 ago. 1891- Villari) si disponeva che gli Istitutori dovessero avere particolari caratteristiche tra le quali:

1. « - Saranno scelti tra giovani laureati in lettere o scienze, oppure abilitati all’insegnamento di scuola secondaria (ripetitori), 2. - Il Ministero poteva avvalersi di questi ripetitori come supplenti per cattedre vacanti nelle scuole annesse al convitto per poi aspirare alle cattedre vacanti nelle scuole secondarie. 3. - Ai posti di ripetitore si accedeva con regolare concorso ».

Sul carattere statale dei Convitti Nazionali è da ricordare la seguente normativa: 1. R.D. 4/04/1869 regolamento per il conferimento di posti gratuiti. 2. D.M. 22/12/1888 tabella organica dei salari e norme per la Cassa indennità per gli impiegati di basso servizio. 3. R.D.21/03/1889 riguardante la “sopraveglianza” su tutti i Convitti da parte del M.P.I. 4. R.D. 22/12/1892 pagamenti degli stipendi al personale dei Convitti. 5. Legge 6/08/1893, n. 456 per la pensione del personale. 6. R.D. 31/11/1894 n. 542 che istituiva il Convitto Nazionale di Aosta già Istituto governativo con annessi Ginnasio e Liceo. 7. Legge 9/07/1908 n. 412 stipendi e carriera del personale statale di ruolo nei Convitti Nazionali 8. Legge 23/06/1912 n. 791, per la costruzione della nuova sede del Convitto Nazionale di Roma (osservazione: l’intervento diretto del M.P.I. nella stipulazione della convenzione col Comune di Roma non deve far pensare che questo Convitto non avesse personalità giuridica, l’intervento avvenne per gli obblighi che lo Stato si assumeva per proprio conto). 9. Legge 6/07/1912 n. 784, istituzione del Convitto Nazionale femminile a Roma. 10. R.D. 20/03/1921 provvedimenti per il personale di ruolo dei Convitti Nazionali. Circolari ministeriali Le circolari ministeriali anteriori il 1925 che si sono occupate dei Convitti Nazionali sono state numerose, esse si sono occupate di vari argomenti, degli allievi, delle rette, del Consiglio d’Amministrazione, della contabilità.

Da ricordare: 1. n 57 16/11/1910 raccomandazioni per l’insegnamento dell’educazione fisica. 2. 24/11/1910 invito a far frequentare agli allievi i corsi di tiro a segno ed educazione fisica 3. 20/08/1894 n 98 del Ministro Baccelli, per una più equilibrata suddivisione della giornata del convittore anche in attività diverse dallo studio con l’introduzione dell’insegnamento delle belle arti e delle lingue. Si trova in particolare una raccomandazione agli Istitutori perché non rendano il convitto simile ad una caserma o ad un convento.« Gli educatori si facciano amare più che temere». Raccomandazioni di soggiorni montani e marini. 4. 20/12/1883 contenente tra l’altro, raccomandazioni sulla certezza delle rette. A causa delle rette troppo elevate era necessario stabilire con certezza l’importo della retta annuale tenendo presente tutte le spese e suddividendole opportunamente nello schema – retta – corredo – spese individuali, «affinché le famiglie trovino anche il proprio tornaconto». 5. n 40 8/03/1893 con oggetto: recupero crediti. 6. n 15 24/01/1893 Si stabiliva che i componenti del Consiglio d’Amministrazione non devono durare più di tre anni, esclusi il Rettore e il funzionario dell’Amministrazione di finanza. 7. n 52 12/03/1893 documentazione giustificativa da allegarsi al consuntivo. 8. n 31 obbligo di presentare alla Corte dei Conti il prospetto rappresentante le condizioni dell’attivo e del passivo della «cassa indennità».

Atti parlamentari E’ il caso di ricordare: 1. Proposta di legge Mamiani per la modifica della legge del 1889 (C.D. 10/05/1860) per dare un comune indirizzo a tutti i Convitti e l’istituzione dei Convitti Statali femminili. 2. C.D. 29/11/1902 relazione del Bilancio (Credaro) sulla necessità di fare dei Convitti Nazionali dei collegi modello, «lo Stato Italiano succedendo alla Chiesa nella direzione dei Convitti, non è riuscito ad organizzare un’educazione collegiale» e della necessità di creare Educatori e Rettori scelti tra i più abili degli Istitutori. In conclusione 1. I Convitti Nazionali sono nati perché è compito fondamentale dello Stato l’educazione della gioventù. 2. Col tempo tale esigenza invece di affievolirsi, si rese sempre più sentita e prevalente. 3. Esigenze morali, didattiche e politiche, imposero la gestione diretta dei Convitti Nazionali. 4. Il riconoscimento della capacità giuridica per tutti i Convitti Nazionali deriva dalla necessità di avere un Consiglio d’Amministrazione, presieduto dal Rettore, rappresentante legale del convitto medesimo, con la facoltà di acquistare e possedere. 5. L’autonomia amministrativa e la personalità giuridica non furono mai incompatibili col carattere Statale delle amministrazioni e con la diretta dipendenza dal Ministero della Pubblica Istruzione. 6. Dal 1848 in poi fu desiderio dei governi che i Convitti Nazionali fossero il modello cui potevano conformarsi i Convitti provinciali, comunali ed enti morali. 7. Il fatto che le rette non potessero essere elevate, scaturisce dalla definizione che lo Stato per l’educazione collegiale non ha scopo di lucro.

Il R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, relativo all’ “Ordinamento dell’istruzione media e dei convitti nazionali”. (Riforma Gentile)

Nel gennaio 1923 il Ministro Giovanni Gentile preannunziava, nelle linee principali, le sue riforme scolastiche: 1) Semplificazione dei servizi; decentramento. 2) Autonomia degli istituti scolastici superiori e secondari; esami di Stato. 3) Riduzione e trasformazione degli istituti medi; ripristino del rispetto dell’autorità, in ogni ordine, nella forma e nella sostanza.

Sui Convitti i principi ispiratori più importanti sono: 1) L’educazione è eminente funzione dello Stato 2) Esula dalle funzioni e finalità dei Convitti Nazionali in modo assoluto qualsiasi finalità di lucro, incompatibile con le finalità dello Stato rivolte unicamente ad informare l’animo dei giovani al culto della Patria ed alle cristiane virtù, secondo le aspirazioni delle famiglie. 3) L’educazione, come funzione statale è trasfusione di fermezza di carattere dall’educatore all’educando. 4) I Convitti Nazionali, nell’organizzazione dello Stato, hanno una ragion d’essere essenziale: essi pertanto devono essere veri modelli a cui debbono conformarsi i convitti provinciali, comunali ed enti morali. 5) Se i Convitti nazionali non fossero sorretti e amministrati dallo Stato, sarebbero sullo stesso piano dei convitti privati. 6) Tanto più alta è l’autorità che li regge e li governa, tanto più vasta è la fiducia delle famiglie nei collegi. 7) Se fosse tolta la suprema garanzia dell’Autorità dello Stato a questi collegi, essi si troverebbero in condizione di assoluta inferiorità di fronte ai collegi religiosi retti dall’Autorità della Chiesa. 8) Una più conveniente distribuzione dei Convitti Nazionali, aumentandone anche il numero. 9) I Convitti Nazionali dovrebbero essere forniti di scuole governative: elementari e secondarie.

Durante la stesura della Legge del 1923 ci si rese conto della situazione lacunosa della normativa vigente dovuta essenzialmente a due cause:

1) La mancanza di una dichiarazione esplicita sulla personalità giuridica e l’autonomia amministrativa, didattica e disciplinare, aveva procurato disturbi non lievi e aveva procurato azioni giudiziarie. 2) L’onere a carico dei bilanci dei Convitti Nazionali della corresponsione dello Stato, di contributi per gli stipendi del personale delle scuole medie governative, per le classi aggiunte delle scuole stesse e per i funzionari dei Convitti.

Fino la 1903 l’onere per i funzionari era a carico dei singoli Convitti. Essi erano distinti in due categorie:

a) Convitti il cui personale, direttivo, educativo e contabile era interamente a carico dello Stato come: Aosta, L’Aquila, Cagliari, Genova, Macerata, Milano, Novara, Palermo, Prato, Roma, Salerno, Sassari, Siena, Sondrio, Taranto, Tivoli, Venezia, Voghera. b) Convitti il cui personale, direttivo, educativo e contabile, era a carico della propria amministrazione come: Arezzo, Arpino, Avellino, Bari, Benevento, Campobasso, Catania, Catanzaro, Chieti, Cividale, Correggio, Cosenza, Lecce, Lovere, Lucera, Maddaloni, Vibo Valenzia, Napoli, Parma, Potenza, Reggio Calabria, Teramo.

Si erano create due categorie di funzionari che avevano il carattere di impiegati civili dello stato e che potevano essere trasferiti dall’una all’altra. (M.P.I. 6/12/1895).

Su quest’argomento trattò in parlamento l’On. Morelli Gualtierotti nella relazione sullo stato di previsione della spesa del Ministero della Pubblica Istruzione per l’esercizio finanziario 1902-1903; si provvedeva allora all’unificazione dei ruoli col consenso della Giunta Generale del Bilancio, su proposta del Ministero del Tesoro con la nota di variazione dell’11 maggio 1903, n 237 bis. Ai Convitti di categoria b veniva iscritto un contributo annuo: contributo per la spesa per gli stipendi dei funzionari.

Con l’introduzione dei Convitti Nazionali, nel titolo II del R.D. 6/6/1923 n. 1054 si pone una pietra miliare nella storia dei collegi di Stato. Negli articoli dal 118 al 141 di questa legge si definisce: 1. L’attività dei Convitti Nazionali ha scopi di interesse pubblico. 2. La natura dei Convitti Nazionali: istituiti pubblici. 3. Lo scopo: curare l’educazione e lo sviluppo intellettuale e fisico dei giovani che vi sono accolti 4. Le economie di gestione, cioè gli utili della gestione annuale, sono, come d’obbligo, devoluti interamente, dalle amministrazioni dei Convitti Nazionali a vantaggio pubblico. 5. L’art. 119 definisce la vera ed effettiva capacità legale dei Convitti Nazionali. 6. Con l’art. 122 si stabilisce che i Convitti Nazionali sono enti indipendenti e sottoposti al controllo dello Stato.

Ai sensi del secondo comma dell’art.119 si ebbe una modificazione unicamente per l’organo di controllo, controllo che nella legislazione precedente - era passato dal Consiglio Provinciale Scolastico al Ministero della Pubblica Istruzione; e che, per effetto del decreto delegato 6 maggio 1923, passò dal Ministero stesso, alla Giunta per l’Istruzione Media. In seguito venne investito del controllo sull’amministrazione dei Convitti il Provveditore agli studi in nome e per conto del M.P.I.

In conclusione lo Stato, in base al principio del decentramento, al fine di rendere più pronta ed agile l’attività amministrativa, didattica e disciplinare dei Convitti Nazionali, li ha elevati, come organi dell’amministrazione dello Stato, trasformandoli in vere e proprie persone giuridiche, dotate di vita autonoma ed indipendente rispetto alla suprema persona giuridica dello Stato.

Il R.D. 1 settembre 1925, n. 2009, — Regolamento per i Convitti Nazionali (De Vecchi)

Come già detto nell’introduzione, il R.D. n. 2009 del ’25 scandisce la vita dei Convitti Nazionali e ne definisce l’autonomia amministrativa, didattica e disciplinare. Già nel R. D.31 marzo 1921 n. 539 si era definito che i Convitti Nazionali possono essere rappresentati e difesi dall’avvocatura erariale in tutti i giudizi attivi e passivi, avanti alle autorità giudiziarie, collegi arbitrali e giurisdizioni speciali. Il regolamento De Vecchi è la sommatoria dei vecchi regolamenti dei Convitti Nazionali e non è difficile ritrovarne i motivi di ispirazione ad esempio, nel regolamento del Regio Militare Convitto Nazionale di Palermo, da cui la dizione militare a lungo conservata. E’ chiaro anche il raccordo con la legislazione preesistente ed in particolare con la legge Gentile. Il personale dei Convitti è costituito dal Rettore che ne è rappresentante legale, dal Vicerettore che è capo del personale subalterno, dall’Economo e dagli Istitutori di Ruolo.

Sono (erano) invece dipendenti dell’amministrazione del Convitto: 1. Gli Istitutori assistenti (gli allievi Istitutori di antica memoria) 2. Gli insegnanti delle scuole medie interne. 3. Gli applicati addetti all’ufficio Economato ed il viceeconomo. 4. Il personale subalterno.

R.D. - Il regolamento di contabilità per i Convitti Nazionali 30 aprile 1931 n. 854

In questa legge tuttora vigente è descritto in maniera chiara e precisa tutto quanto concerne la gestione amministrativa del collegio essa consta di vari articoli suddivisi per capitoli:

1. Inventario. 2. Contratti e servizi in economia. 3. Esercizio finanziario e bilancio. 4. Servizio cassa, mantenimento del Convitto. 5. La retta. 6. Chiusura dei conti e consuntivo.

Data la natura alberghiera (oggi si direbbe residenziale) del Convitto, esistono all’interno del personale subalterno delle figure professionali particolari come il maestro di casa, il magazziniere, il cuoco, il portiere e la guardia notturna (i custodi dell’edificio erano residenti in Convitto). Alcuni subalterni erano stati assunti (dal Consiglio d’Amministrazione) in base al loro mestiere per la manutenzione ordinaria e permanente del Convitto come il fuochista, il falegname, il muratore e il fabbro ecc.. Le mansioni di infermiere e di guardarobiere, all’interno del Convitto Nazionale di Roma, per lungo tempo (fino a quando il personale ausiliario transitò nello Stato) fu dato in convenzione ad un istituto religioso (le suore oblate di S. Antonio), con grosso vantaggio per l’Istituzione ed il cui ricordo è ancora vivo negli anziani A.T.A. ed Educativo, data la natura religiosa di questo personale che si è lungo adoperato senza risparmio a favore della comunità. Il Consiglio d’Amministrazione aveva deliberato la figura del medico d’Istituto che insieme al medico dentista (lo studio dentistico era interno), si occupavano della salute dei collegiali con precisi compiti preventivi e terapeutici. Oggi esiste ancora il medico d’Istituto il cui onorario è a carico dell’Amministrazione. Da non dimenticare la figura del Direttore Spirituale; per molti anni fu Padre spirituale di questa grossa comunità (fino a 1200 allievi) Monsignor Giulio Bianconi, divenuto poi per volontà del Papa Vescovo di Civitavecchia.

Così lo ricordava il Rettore Affaticati:

“Si dice, a ragione che i vecchi vivono di ricordi, i quali alimentano le fiaccole delle amicizie e degli affetti più cari. E’ per me dolce ritornare con la memoria agli avvenimenti, ora tristi, ora lieti, che si svolsero nel Convitto Nazionale di Roma, per circa un decennio, durante il quale ebbi la fortuna di avere «a latere» come collaboratore nella Direzione dell’Istituto e nella funzione di Direttore Spirituale l’attuale Vescovo di Civitavecchia, S.E. Monsignor Bianconi. Il 2 febbraio 1937, per disposizione superiore io assumevo la Direzione del Convitto Nazionale di Roma, in Piazza Monte Grappa. E poiché trovai vacante il posto di Direttore Spirituale, previsto in organico, mi recai da S. Em. Il Cardinal Vicario, al quale esposi la mia richiesta, motivata da urgenti necessità. Ricordo, come fosse ora, l’alta ed austera figura del Cardinal Marchetti Servaggini, il quale dopo avermi ascoltato, disse rapidamente: «Sta bene, ho un sacerdote adatto al suo Istituto. A giorni si presenterà da lei, me lo tratti bene». I primi contatti con il nuovo Direttore Spirituale furono subito improntati a molta e reciproca confidenza. Si mise subito all’opera e circa un mese dopo, io potevo esprimere a S.Em. il Cardinal Vicario, i più cordiali ringraziamenti del Ministero della P.I. ed i miei personali, per la preziosa opera di magistero del nuovo Direttore Spirituale. La famiglia del Convitto diventava sempre più numerosa ed anche il lavoro cresceva per tutti ed a Monsignor Bianconi, col beneplacito delle Autorità Ecclesiastiche, oltre all’insegnamento della Religione, fu dato un incarico della cattedra di lettere classiche nel liceo-ginnasio interno. Egli aveva i prescritti titoli legali – mi resi conto che l’onere da Lui assunto fu veramente gravoso… Ne parlammo, ma ogni anno, al momento di provvedere alla sua sostituzione, ero travolto da una valanga di proteste. Gli alunni, e per riflesso le famiglie gli volevano troppo bene e non volevano perdere il caro professore. E così durò per quattro anni. Ridussi le ore di Religione, ma la sua salute ne risentì ed io sento ora lo scrupolo di aver provveduto solo in parte ad alleviare la sua fatica. Nel 1940 scoppiò la guerra: la vita dell’istituto continuò il suo ritmo quasi normale. Farei un’offesa alla modestia del nostro «Direttore Spirituale» se dovessi ricordare quanto fece in favore degli sbandati e di coloro che si sentivano od erano compromessi politicamente, specialmente dopo l’ 8 settembre 1943, cioè durante l’occupazione tedesca di Roma e fino al 24 giugno 1944. Non posso però omettere di ricordare il salvataggio da Lui organizzato, mediante il ricovero in un luogo sicuro, di un alto ufficiale dei Carabinieri, padre di nostri alunni, che era attivamente ricercato dai tedeschi. Il rischio corso in quel frangente fu veramente grave. Trepidammo insieme…difatti, per molto meno, un professore del Convitto era stato trucidato alle fosse Ardeatine. Sono episodi, fatti ed anche parole che avendo qualche cosa di veramente personale e di caratteristico, potrebbero fornire, a chi legga queste brevi note, un profilo ed un quadro più completo della sua spiccata sensibilità di Sacerdote e di patriota. Ogni anno, un alto Prelato, veniva in Convitto per impartire i sacramenti della Cresime e Prima Comunione. Tali cerimonie solenni erano organizzate nei minimi particolari dal nostro Direttore Spirituale e vi assistevano le famiglie commosse che a Lui e a me rivolgevano clorosi ringraziamenti. «La Cappella è stretta — mi disse una volta il Cardinal Marchetti Selvaggini — e aggiunse bonariamente: già la colpa è sua e di Monsignor Bianconi, perché gli alunni sono troppo numerosi»...Tale era Mons. Bianconi per i giovani del Convitto, sagace indagatore dell’animo giovanile, sereno e paterno sempre, luce alle loro menti, guida ai loro cuori….Ancora oggi molti ex alunni si rivolgono a Lui per consiglio, per conforto. Ho paragonato il Convitto ad una famiglia ed ognuno sa che anche tra i familiari possono sorgere motivi di dissidio. A maggior ragione qualche contrasto, qualche intolleranza era inevitabile che accadesse nella numerosa famiglia del Convitto, composta di tante persone diverse, per grado, per carattere, per origine e per scienza. Monsignor Bianconi era l’angelo della pace in ogni circostanza. (omissis) Dante Affaticati già Preside e Rettore del Convitto Nazionale di Roma Roma, 9 aprile 1962 Nel 50° anniversario di sacerdozio di S.E. Mons. Giulio Bianconi

Oggi Monsignore, fedele alla sua missione, riposa nell’ossario del cimitero di Civitavecchia aveva vissuto povero e da povero è nella pace di Cristo insieme al caro Sig. Rettore che in maniera così commossa lo ha ricordato a noi.

Fu memorabile l’udienza del Santo Padre Pio XII al Convitto Nazionale Maschile di Roma, avvenuta il 21 aprile 1956 ove il Papa salutò il Convitto, ricordandone le radici nel “Nobile Pontificio Collegio Clementino” fondato dal suo predecessore Clemente VIII e mise in evidenza la lodevole opera svolta da questo Collegio nell’attività didattica ed educativa.

Da questa testimonianza apprendiamo due cose importanti sul Convitto Nazionale di Roma:

1. Che l’assistenza spirituale è espressamente prevista dal regolamento 1/09/1925 n. 2009 art.129 «Circa l’istruzione religiosa e le pratiche di culto, considerate come fattori essenziali dello sviluppo morale, il Rettore si conforma alla volontà espressa dalle famiglie. Un sacerdote ha cura che gli alunni adempiano tutti i doveri religiosi. Il sacerdote stesso ha l’obbligo di celebrare la messa nei giorni festivi nell’oratorio del convitto, e di compiere tutti gli altri uffici propri del suo ministero. Le famiglie possono chiedere per iscritto che i propri figlioli siano dispensati dall’istruzione e dalle pratiche religiose. ..(omissis) ». 2. Che annesse al Convitto Nazionale di Roma esistevano, ed esistono, scuole secondarie di primo e secondo grado come la Scuola Media, il Liceo-Ginnasio e il Liceo Scientifico che erano parificate (oggi sono statali) in applicazione dell’art. 142 che recita: «Nei Convitti Nazionali possono istituirsi classi o corsi d’istruzione media, classica, tecnica, scientifica e magistrale. Alle classi e ai corsi suddetti, se funzionino secondo l’ordinamento delle corrispondenti scuole statali, è concesso il riconoscimento della validità degli studi e degli esami previsto dall’art. 51 del R.D. 4 /05/1925, n. 635. L’istituzione delle classi o dei corsi deve essere deliberata dai Consigli d’Amministrazione dei Convitti, ed è subordinata all’approvazione dei M.P.I., sentito il parere della competente giunta dell’Istruzione Media. Le classi o i corsi saranno a totale carico delle amministrazioni dei convitti e gl’insegnamenti saranno affidati per incarico….(omissis) » Inoltre si applicava alle scuole annesse la normativa dell’istruzione media R.D. 6/05/1923, n. 1054 sugli istituti pareggiati. 3. Ai Convitti per legge istitutiva, le scuole elementari sono sempre state statali anche se con R. D. 16/04/1948 è stato soppresso il ruolo dei maestri elementari dei Convitti Nazionali.

Oggi alle scuole annesse al Convitto Nazionale dal 1967 si applica la normativa per le Scuole Statali con la limitazione della Circolare Ministeriale n.111 31/03/1989 che ricordando che la materia è disciplinata dalla legge 9/03/1967 n. 150 sottolinea «che i Convitti e gli Educandati sono per loro natura Istituzioni a tempo pieno, già organizzati per attuare il loro fine istituzionale. L’attuazione del tempo pieno e del tempo prolungato presso le Scuole Elementari e Medie è in contrasto con la stessa ragion essere degli Istituti di cui trattasi. L’utilizzazione, pertanto, di Personale Docente in aree temporali e di funzioni proprie del Personale Educativo, si risolve in indebito aggravio della spesa per Stato».

Dunque il Rettore è Preside delle scuole annesse al Collegio e Rettore del Collegio stesso. Per la gestione del Convitto egli si avvale del Consiglio d’Amministrazione e degli uffici amministrativi guidati dall’Economo, mentre per la gestione delle scuole annesse si avvale della normativa riguardante la scuola.

Il Consiglio d’amministrazione del Convitto.

L’amministrazione di ciascun Convitto è affidata ad un Consiglio composto:

1. Dal Rettore, Presidente. 2. Da due delegati, l’uno del Consiglio Provinciale e l’altro del Consiglio Comunale del luogo dove ha sede il Convitto, scelti dal consigli medesimi anche fuori dai consigli medesimi fuori dal loro seno. 3. Da persone nominate dal M.P.I. una della quali scelta fra il personale, dirigente ed insegnante, delle scuole medie frequentate dagli allievi convittori 4. Da un funzionario dell’amministrazione finanziaria, designato dall’Intendente di finanza della provincia.

a) I componenti del C.d.A. durano circa tre anni e sono rieleggibili. Il loro ufficio gratuito. b) Il consigliere che senza giustificato motivo, non intervenga a tre adunanze consecutive, decade dal suo ufficio.

Notava il Dott. Pecorelli che: «Indubbiamente molti sono i vantaggi dell’accentramento nel Capo dell’Istituto di tutte le mansioni relative al funzionamento dell’Ente in dipendenza di considerazioni relative all’unità di direzione della vita del Collegio, di prestigio, di responsabilità e di economia di tempo. D’altra parte, vi è chi rivela motivi in contrario. Innanzi tutto perché i Rettori, pensano taluni, sono uomini di scuola e di studio e, perciò, mancherebbe loro la necessaria preparazione per affondare e superare i complessi problemi amministrativi e contabili di un’azienda così importante e delicata come quella di un Istituto di Educazione. In secondo luogo perché lo stesso esercizio delle mansioni didattico-disciplinari, toglierebbe ad essi, materialmente, la possibilità di reggere con la richiesta diligenza l’amministrazione del Convitto, a meno che non trascurassero gli altri loro compiti». «Lasciando al Rettore la presidenza del Consiglio di Amministrazione, gli altri membri, estranei al Convitto, potrebbero essere indotti a disinteressarsi dell’andamento amministrativo». «Investendo della carica di Presidente del Consiglio una persona scelta al di fuori del Convitto tra le più stimate nel campo politico e del lavoro, l’Istituto potrebbe contare su nuove forze, su libere attività e iniziative, sia pure in continua ed assidua cooperazione col Rettore, al quale in ogni caso dovrebbe restare la responsabilità concreta del funzionamento dell’Istituto». (“Gli Istituti di Educazione in Italia” Roma, Standerini 1941).

1. Il Consiglio di Amministrazione, esamina ed approva il bilancio di previsione, autorizza il Rettore a stare in giudizio, cura che tutte la spese siano fatte nei limiti del bilancio stesso, prende le deliberazioni necessarie al normale funzionamento dell’Istituto, alla conservazione, all’utile trasformazione ed all’incremento del suo patrimonio. 2. Per i contratti che non eccedono il valore stabilito dalla normativa vigente, il C.d.A. potrà, pervia autorizzazione della Giunta dell’Istruzione Media e per giustificati motivi, adottare la licitazione privata o la semplice trattativa privata. Per la fornitura di generi alimentari e per i bisogni immediati dell’Istituto, il C.d.A. potrà deliberare che si provveda anche in economia. Alla fine dell’esercizio finanziario il C.d.A. esamina ed approva il conto consuntivo. I componenti il C.a.A. sono responsabili dei danni economici arrecati inseguito all’inosservanza delle leggi e dei regolamenti con dolo o colpa grave. 3. In caso di scioglimento del C.d.A. il governo dell’Ente è affidato per la durata massima di un anno ad un Commissario straordinario, le spese sono a carico dell’Ente Convitto. 4. I Convitti Nazionali potranno richiedere, per tutela dei loro interessi, e quando non trattasi di contestazioni con lo Stato l’assistenza dell’avvocatura erariale.

I Convitti Nazionali e i decreti Malfatti (D.P.R. 31 maggio 1974 n. 416, 417, 418, 419, 420)

Se con la legge 9/03/1967 n.150 il personale docente transitò allo Stato, il subalterno era già nello Stato dal 1963 (D.P.R. 25/04/1963, n. 994), l’unico personale che restava a carico dell’amministrazione dei Convitti Nazionali era il personale educativo che con l’abolizione del ruolo dei Vicerettori aggiunti venne istituito nuovamente con l’art. 121:

«Sono istituiti il ruolo provinciale delle Istitutrici degli educandati femminili dello Stato e il ruolo provinciale degli Istitutori dei Convitti Nazionali e dei Convitti annessi agli istituti tecnici e professionali. Al predetto personale si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico degli insegnanti elementari». Di fatto è abolita la norma prevista dal R.D. 1/09/1925 n. 2009 (art. 26) che stabiliva l’accesso al ruolo di Istitutore che prevedeva (art. 29) la laurea in giurisprudenza, lettere, filosofia, scienze politiche o i diplomi rilasciati dagli Istituti Superiori di Magistero. Il legislatore dunque reputava utile per la funzione educativa una preparazione di grado superiore. Infatti per essere ripetitori, o come si dice oggi, guida e consulenza allo studio è necessario avere una preparazione simile ai docenti curricolari.

Per la prima volta in tempi recenti la figura dell’Istitutore emerge nei C.C.N.L./95 art.38 e nella sua modificazione nel C.C.N.L./99 art. 23 ove si afferma che la funzione educativa rientra nell’area docente. Nella G. U. 113 del 6/05/1996 si definisce più chiaramente il profilo professionale e la funzione del personale Educativo, l’attività educativa, e le attività funzionali dell’attività educativa.

1. Le competenze del personale educativo è costituito da competenze di tipo psicopedagogico, metodologico ed organizzativo-relazionale maturate dall’esperienza e dallo studio. 2. L’attività educativa è volta alla promozione della crescita umana, civile e culturale ed alla socializzazione degli allievi, convittori e semiconvittori. che sono assistiti e guidati nei vari momenti della vita in comune; all’organizzazione degli studi e delle attività del tempo libero, culturali e sportive; alla definizione delle rispettive metodologie, anche per gli aspetti psicopedagogici e di orientamento.

3. L’attività funzionale si esplica con tutte le attività a carattere collegiale (nella C.M. 111 31/03/1989 è infatti stato istituito il Collegio degli Educatori) di programmazione, progettazione, ricerca, documentazione, ivi compresa la produzione di materiali didattici utili alla formazione degli allievi, la relazione sui risultati conseguiti che saranno poi oggetto delle riunioni collegiali.

4. Rientrano negli adempimenti individuali di ciascun educatore: a. La preparazione necessaria per lo svolgimento delle attività per i compiti di assistenza alle attività di studio, culturali e sportive e ricreative. b. I rapporti con le famiglie. c. L’accoglienza ed alla vigilanza degli allievi, l’accompagnamento degli stessi alle scuole frequentate o viceversa. d. Le attività a carattere collegiale sono anche destinate a fornire gli elementi di valutazione da portare ai consigli di classe, ai quali l’Educatore partecipa, a titolo consuntivo. e. Rientra nell’attività funzionale la partecipazione ad iniziative di aggiornamento e formazione programmate sia a livello nazionale o provinciale, sia a livello locale.

5. Le attività aggiuntive sono svolte allo scopo di migliorare l’offerta formativa a. Con progetti intesi a definire un maggior raccordo tra Convitto, scuola e mondo del lavoro. b. Partecipazione a sperimentazioni. c. Progetti promossi dall’U.E. d. Coordinamento, da svolgere secondo i criteri definiti dal consiglio d’Istituto e nella sua realizzazione, come supporto organizzativo al Capo d’Istituto. e. In attività di aggiornamento e formazione in servizio, senza esonero per un massimo di 30 ore annue.

6. Le attività di progettazione a livello di Istituzione. a. Il Collegio degli Educatori definisce i principi ed i contenuti del progetto educativo che adottato dal Rettore è posto in essere in base ai finanziamenti previsti dal C.d.A. b. Il progetto è coordinato per gli aspetti didattici con i progetti d’Istituto delle scuole frequentate dagli allievi. A tal fine si crea all’interno della Istituzione Educativa un raccordo col Progetto dei Docenti, nella progettazione complessiva, tra gli aspetti didattici ed aspetti educativi dell’Istituto. c. Il Capo d’Istituto, avvalendosi degli apporti dei Coordinatori predispone il piano attuativo del progetto che pianifica il piano globale delle attività, tenendo presente la necessaria flessibilità fra le varie componenti dell’Istituto, non dimenticando reali bisogni degli allievi.

7. Obblighi di lavoro: il punto saliente di questo articolo è la definizione dell’orario di servizio degli Istitutori in 24 ore settimanali, in aggiunta è determinato un obbligo di ulteriori 6 ore settimanali da dedicare, quando se ne presenti la necessità alle attività di carattere funzionale.

8. Norme sulla mobilità: tali norme prevedono che il personale in esubero, in possesso dei titoli ed abilitazioni prescritte, possa essere utilizzato in cattedre o posti di insegnamento, inoltre il personale educativo è ammesso ai corsi di riconversione professionale, alle stesse condizioni del personale docente.

9. Sono aboliti l’art. 92 e 102 del R.D. 1/09/1925 e tutte le altre norme in contrasto.

Come si nota il Personale Educativo, di fatto, si è riappropriato della funzione docente che ha sempre avuto fin dalle origini dei Collegi di Stato.

Il legislatore si è ricordato dell’Economo dei Convitti Nazionali?

1. Nell’art.3 del D.P.R. n. 417/1974 si recita che «nulla è innovato per quanto riguarda le attribuzioni e dei Vicerettori dei convitti nazionali e delle direttrici degli educandati femminili dello Stato, salvo le modifiche derivanti da quanto descritto dall’art. 90 del R. D. n. 2009/1925 che specifica le attribuzioni del Vicerettore. 2. L’art.5 del D.P.R. n. 420/1974 definisce le funzioni del Coordinatore amministrativo (già segretario economo). 3. Il D.P.R. n 588/1985 nel definire il nuovo profilo professionale del Coordinatore amministrativo, ne amplia la sfera delle competenze e specificatamente dispone che «nell’ambito di direttive di massima ha autonomia e responsabilità connesse…al funzionamento delle unità sott’ordinate ed al coordinamento del personale amministrativo e dei servizi generali ausiliari». E’ da notare che con l’art.3 del 417 ha inteso tutelare appieno le competenze del Vicerettore, altrimenti ne avrebbe limitato l’ampiezza con un inciso del tipo “salvo la competenza del segretario sul personale”. Il legislatore non ha inteso trasferire la gestione del personale dal Vicerettore al segretario proprio per salvaguardare le peculiarità delle istituzioni educative la cui organizzazione è disciplinata da specifiche norme speciali, che affidano al Vicerettore tutto il personale di servizio. Considerando che il Vicerettore non solo svolge una funzione vicaria ma anche una direttiva, che si esplica nel controllo di tutto il personale, da cui deriva la responsabilità dell’andamento del collegio, la problematica relativa alle competenze ha trovato varie soluzioni: 1. il Vicerettore continua ad occuparsi “in toto” del personale A.T.A. lasciando al segretario il coordinamento dei collaboratori amministrativi (applicati e magazzinieri). 2. Il coordinatore amministrativo, tenuto conto delle direttive di massima date dal Rettore e dal Vicerettore, provvede concretamente, con un certo margine di autonomia e conseguente responsabilità, a coordinare le attività di tutto il personale: amministrativo, ed ausiliario di cui controlla e vigila l’opera 3. Il Coordinatore amministrativo, sempre nell’ambito delle direttive di massima ricevute dal Rettore e dal Vicerettore, provvede alla gestione del personale amministrativo e dei servizi generali ausiliari (bidelli, accudenti, custodi), mentre il vicerettore si occupa del personale dell’area servizi tecnici (cuoco, aiutati cuoco, guardarobieri, infermieri). 4. Il Vicerettore, responsabile dell’andamento generale dei servizi della vita interna del Convitto, pervia intesa col Rettore, dà al coordinatore amministrativo tutte le direttive generali per l’organizzazione dei servizi di tutto il personale A.T.A., (orari e flessibilità degli stessi,turnazioni, assegnazione dei servizi ecc.); al Coordinatore amministrativo competono la concreta realizzazione dei servizi e il controllo e la vigilanza quotidiana di tutto il personale A.T.A. L’Economo (oggi Coordinatore amministrativo) del Convitto non è, perciò, identico al segretario della scuola del convitto annesso per il semplice fatto che deve convivere con due direttivi, il Rettore del Convitto Nazionale che è anche Preside delle scuole annesse al Convitto, ed il Vicerettore. Al contrario nel convitto annesso, il Preside regge il convitto attraverso il Coordinatore del collegio, un educatore laureato ed abilitato all’insegnamento, e per l’amministrazione del Convitto si occupa il Consiglio d’Istituto e la Giunta Esecutiva, ciascuno secondo le proprie competenze, come dal D.P.R. 31/05/74 n. 416 e ribadito dalla C.M. n. 177 del 04/07/1975. Anche se la normativa, per i Convitti Nazionali ed i Convitti annessi, è molto simile, al punto che sembra difficile notare le differenze, (ad es. il medico d’Istituto nel collegio annesso è scelto dal Consiglio d’Istituto, come da D.P.R. 31/05/79 n. 416 e ribadito dalla circolare n. 177 del 04/07/75, nei Convitti Nazionali esso è scelto dal Consiglio d’Amministrazione con gli stessi identici criteri.), tuttavia esistono delle diversità.

 

 

 

Il R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, relativo all’ “Ordinamento dell’istruzione media e dei convitti nazionali”. (Riforma Gentile)

 

Nel gennaio 1923 il Ministro Giovanni Gentile preannunziava, nelle linee principali, le sue riforme scolastiche:

1)   Semplificazione dei servizi; decentramento.

2)   Autonomia degli istituti scolastici superiori e secondari; esami di Stato.

3)   Riduzione e trasformazione degli istituti medi; ripristino del rispetto dell’autorità, in ogni ordine, nella forma e nella sostanza.

 

 Sui Convitti i principi ispiratori più importanti sono:

1)   L’educazione è eminente funzione dello Stato

2)   Esula dalle funzioni e finalità dei Convitti Nazionali in modo assoluto qualsiasi finalità di lucro, incompatibile con le finalità dello Stato rivolte unicamente ad informare l’animo dei giovani al culto della Patria ed alle cristiane virtù, secondo le aspirazioni delle famiglie.

3)   L’educazione, come funzione statale è trasfusione di fermezza di carattere dall’educatore all’educando.

4)   I Convitti Nazionali, nell’organizzazione dello Stato, hanno una ragion d’essere essenziale: essi pertanto devono essere veri modelli a cui debbono conformarsi i convitti provinciali, comunali ed enti morali.

5)   Se i Convitti nazionali non fossero sorretti e amministrati dallo Stato, sarebbero sullo stesso piano dei convitti privati.

6)   Tanto più alta è l’autorità che li regge e li governa, tanto più vasta è la fiducia delle famiglie nei collegi.

7)   Se fosse tolta la suprema garanzia dell’Autorità dello Stato a questi collegi, essi si troverebbero in condizione di assoluta inferiorità di fronte ai collegi religiosi retti dall’Autorità della Chiesa.

8)   Una più conveniente distribuzione dei Convitti Nazionali, aumentandone anche il numero.

9)   I Convitti Nazionali dovrebbero essere forniti di scuole governative: elementari e secondarie.

 

Durante la stesura della Legge del 1923 ci si rese conto della situazione lacunosa della normativa vigente dovuta essenzialmente a due cause:

 

1)   La mancanza di una dichiarazione esplicita sulla personalità giuridica e l’autonomia amministrativa, didattica e disciplinare, aveva procurato disturbi non lievi e aveva procurato azioni giudiziarie.

2)   L’onere a carico dei bilanci dei Convitti Nazionali della corresponsione dello Stato, di contributi per gli stipendi del personale delle scuole medie governative, per le classi aggiunte delle scuole stesse e per i funzionari dei Convitti.

 

Fino la 1903 l’onere per i funzionari era a carico dei singoli Convitti.

Essi erano distinti in due categorie:

 

a)    Convitti il cui personale, direttivo, educativo e contabile era interamente a carico dello Stato come: Aosta, L’Aquila, Cagliari, Genova, Macerata, Milano, Novara, Palermo, Prato, Roma, Salerno, Sassari, Siena, Sondrio, Taranto, Tivoli, Venezia, Voghera.

 

b)   Convitti il cui personale, direttivo, educativo e contabile, era a carico della propria amministrazione come: Arezzo, Arpino, Avellino, Bari, Benevento, Campobasso, Catania, Catanzaro, Chieti, Cividale, Correggio, Cosenza, Lecce, Lovere, Lucera, Maddaloni, Vibo Valenzia, Napoli, Parma, Potenza, Reggio Calabria, Teramo.

 

Si erano create due categorie di funzionari che avevano il carattere di impiegati civili dello stato e che potevano essere trasferiti dall’una all’altra. (M.P.I. 6/12/1895).

 

Su quest’argomento trattò in parlamento l’On. Morelli Gualtierotti nella relazione sullo stato di previsione della spesa del Ministero della Pubblica Istruzione per l’esercizio finanziario 1902-1903; si provvedeva allora all’unificazione dei ruoli col consenso della Giunta Generale del Bilancio, su proposta del Ministero del Tesoro con la nota di variazione dell’11 maggio 1903, n 237 bis.

 Ai Convitti di categoria b veniva iscritto un contributo annuo: contributo per la spesa per gli stipendi dei funzionari.  

 

Con l’introduzione dei Convitti Nazionali, nel titolo II del R.D. 6/6/1923 n. 1054 si pone una pietra miliare nella storia dei collegi di Stato.

Negli articoli dal 118 al 141 di questa legge si definisce:

1.    L’attività dei Convitti Nazionali ha scopi di interesse pubblico.

2.    La natura dei Convitti Nazionali: istituiti pubblici.

3.    Lo scopo: curare l’educazione e lo sviluppo intellettuale e fisico dei giovani che vi sono accolti

4.    Le economie di gestione, cioè gli utili della gestione annuale, sono, come d’obbligo, devoluti interamente, dalle amministrazioni dei Convitti Nazionali a vantaggio pubblico.

5.    L’art. 119 definisce la vera ed effettiva capacità legale dei Convitti Nazionali.

6.    Con l’art. 122 si stabilisce che i Convitti Nazionali sono enti indipendenti e sottoposti al controllo dello Stato.

 

Ai sensi del secondo comma dell’art.119 si ebbe una modificazione unicamente per l’organo di controllo, controllo che nella legislazione precedente - era passato dal Consiglio Provinciale Scolastico al Ministero della Pubblica Istruzione; e che, per effetto del decreto delegato 6 maggio 1923, passò dal Ministero stesso, alla Giunta per l’Istruzione Media. In seguito venne investito del controllo sull’amministrazione dei Convitti il Provveditore agli studi in nome e per conto del M.P.I.

 

 

In conclusione lo Stato, in base al principio del decentramento, al fine di rendere più pronta ed agile l’attività amministrativa, didattica e disciplinare dei Convitti Nazionali, li ha elevati, come organi dell’amministrazione dello Stato, trasformandoli in vere e proprie persone giuridiche, dotate di vita autonoma ed indipendente rispetto alla suprema persona giuridica dello Stato.

 

 

Il R.D. 1 settembre 1925, n. 2009, — Regolamento per i Convitti Nazionali (De Vecchi)

 

 

Come già detto nell’introduzione, il R.D. n. 2009 del ’25 scandisce la vita dei Convitti Nazionali e ne definisce l’autonomia amministrativa, didattica e disciplinare.

Già nel R. D.31 marzo 1921 n. 539 si era definito che i Convitti Nazionali possono essere rappresentati e difesi dall’avvocatura erariale in tutti i giudizi attivi e passivi, avanti alle autorità giudiziarie, collegi arbitrali e giurisdizioni speciali.

Il regolamento De Vecchi è la sommatoria dei vecchi regolamenti dei Convitti Nazionali e non è difficile ritrovarne i motivi di ispirazione ad esempio, nel regolamento del Regio Militare Convitto Nazionale di Palermo, da cui la dizione militare a lungo conservata.

E’ chiaro anche il raccordo con la legislazione preesistente ed in particolare con la legge Gentile.

Il personale dei Convitti è costituito dal Rettore che ne è rappresentante legale, dal Vicerettore che è capo del personale subalterno, dall’Economo e dagli Istitutori di Ruolo.

 

Sono (erano) invece dipendenti dell’amministrazione del Convitto:

1.    Gli Istitutori assistenti (gli allievi Istitutori di antica memoria)

2.    Gli insegnanti delle scuole medie interne.

3.    Gli applicati addetti all’ufficio Economato ed il viceeconomo.

4.    Il personale subalterno.

 

R.D. - Il regolamento di contabilità per i Convitti Nazionali 30 aprile 1931 n. 854

 

In questa legge tuttora vigente è descritto in maniera chiara e precisa tutto quanto concerne la gestione amministrativa del collegio essa consta di vari articoli suddivisi per capitoli:

 

-         Inventario.

-         Contratti e servizi in economia.

-         Esercizio finanziario e bilancio.

-         Servizio cassa, mantenimento del Convitto.

-         La retta.

-         Chiusura dei conti e consuntivo.

 

Data la natura alberghiera (oggi si direbbe residenziale) del Convitto, esistono all’interno del personale subalterno delle figure professionali particolari come il maestro di casa, il magazziniere, il cuoco, il portiere e la guardia notturna (i custodi dell’edificio erano residenti in Convitto).

Alcuni subalterni erano stati assunti (dal Consiglio d’Amministrazione) in base al loro mestiere per la manutenzione ordinaria e permanente del Convitto come il fuochista, il falegname, il muratore e il fabbro ecc..      

Le mansioni di infermiere e di guardarobiere, all’interno del Convitto Nazionale di Roma, per lungo tempo (fino a quando il personale ausiliario transitò nello Stato) fu dato in convenzione ad un istituto religioso (le suore oblate di S. Antonio), con grosso vantaggio per l’Istituzione ed il cui ricordo è ancora vivo negli anziani A.T.A. ed Educativo, data la natura religiosa di questo personale che si è lungo adoperato senza risparmio a favore della comunità.

Il Consiglio d’Amministrazione aveva deliberato la figura del medico d’Istituto che insieme al medico dentista (lo studio dentistico era interno), si occupavano della salute dei collegiali con precisi compiti preventivi e terapeutici.

Oggi esiste ancora il medico d’Istituto il cui onorario è a carico dell’Amministrazione.

Da non dimenticare la figura del Direttore Spirituale; per molti anni fu Padre spirituale di questa grossa comunità (fino a 1200 allievi) Monsignor Giulio Bianconi, divenuto poi per volontà del Papa Vescovo di Civitavecchia.

 

Così lo ricordava il Rettore Affaticati:

 

“Si dice, a ragione che i vecchi vivono di ricordi, i quali alimentano le fiaccole delle amicizie e degli affetti più cari. E’ per me dolce ritornare con la memoria agli avvenimenti, ora tristi, ora lieti, che si svolsero nel Convitto Nazionale di Roma, per circa un decennio, durante il quale ebbi la fortuna di avere «a latere» come collaboratore nella Direzione dell’Istituto e nella funzione di Direttore Spirituale l’attuale Vescovo di Civitavecchia, S.E. Monsignor Bianconi.

Il 2 febbraio 1937, per disposizione superiore io assumevo la Direzione del Convitto Nazionale di Roma, in Piazza Monte Grappa. E poiché trovai vacante il posto di Direttore Spirituale, previsto in organico, mi recai da S, Em. Il Cardinal Vicario, al quale esposi la mia richiesta, motivata da urgenti necessità. Ricordo, come fosse ora, l’alta ed austera figura del Cardinal Marchetti Servaggini, il quale dopo avermi ascoltato, disse rapidamente: «Sta bene, ho un sacerdote adatto al suo Istituto. A giorni si presenterà da lei, me lo tratti bene».

 I primi contatti con il nuovo Direttore Spirituale furono subito improntati a molta e reciproca confidenza. Si mise subito all’opera e circa un mese dopo, io potevo esprimere a S.Em. il Cardinal Vicario, i più cordiali ringraziamenti del Ministero della P.I. ed i miei personali, per la preziosa opera di magistero del nuovo Direttore Spirituale.

La famiglia del Convitto diventava sempre più numerosa ed anche il lavoro cresceva per tutti ed a Monsignor Bianconi, col beneplacito delle Autorità Ecclesiastiche, oltre all’insegnamento della Religione, fu dato un incarico della cattedra di lettere classiche nel liceo-ginnasio interno. Egli aveva i prescritti titoli legali – mi resi conto che l’onere da Lui assunto fu veramente gravoso… Ne parlammo, ma ogni anno, al momento di provvedere alla sua sostituzione, ero travolto da una valanga di proteste. Gli alunni, e per riflesso le famiglie gli volevano troppo bene e non volevano perdere il caro professore. E così durò per quattro anni. Ridussi le ore di Religione, ma la sua salute ne risentì ed io sento ora lo scrupolo di aver provveduto solo in parte ad alleviare la sua fatica.

Nel 1940 scoppiò la guerra: la vita dell’istituto continuò il suo ritmo quasi normale. Farei un’offesa alla modestia del nostro «Direttore Spirituale» se dovessi ricordare quanto fece in favore degli sbandati e di coloro che si sentivano od erano compromessi politicamente, specialmente dopo l’ 8 settembre 1943, cioè durante l’occupazione tedesca di Roma e fino al 24 giugno 1944. Non posso però omettere di ricordare il salvataggio da Lui organizzato, mediante il ricovero in un luogo sicuro, di un alto ufficiale dei Carabinieri, padre di nostri alunni, che era attivamente ricercato dai tedeschi.

Il rischio corso in quel frangente fu veramente grave. Trepidammo insieme…difatti, per molto meno, un professore del Convitto era stato trucidato alle fosse Ardeatine. Sono episodi, fatti ed anche parole che avendo qualche cosa di veramente personale e di caratteristico, potrebbero fornire, a chi legga queste brevi note, un profilo ed un quadro più completo della sua spiccata sensibilità di Sacerdote e di patriota.

Ogni anno, un alto Prelato, veniva in Convitto per impartire i sacramenti della Cresime e Prima Comunione. Tali cerimonie solenni erano organizzate nei minimi particolari dal nostro Direttore Spirituale e vi assistevano le famiglie commosse che a Lui e a me rivolgevano clorosi ringraziamenti. «La Cappella è stretta — mi disse una volta il Cardinal Marchetti Selvaggini — e aggiunse bonariamente: già la colpa è sua e di Monsignor Bianconi, perché gli alunni sono troppo numerosi»...Tale era Mons. Bianconi per i giovani del Convitto, sagace indagatore dell’animo giovanile, sereno e paterno sempre, luce alle loro menti, guida ai loro cuori….Ancora oggi molti ex alunni si rivolgono a Lui per consiglio, per conforto.

Ho paragonato il Convitto ad una famiglia ed ognuno sa che anche tra i familiari possono sorgere motivi di dissidio.

A maggior ragione qualche contrasto, qualche intolleranza era inevitabile che accadesse nella numerosa famiglia del Convitto, composta di tante persone diverse, per grado, per carattere, per origine e per scienza.

Monsignor Bianconi era l’angelo della pace in ogni circostanza.

      (omissis)                                                                                                           Dante Affaticati

                                                                                              già Preside e Rettore del Convitto Nazionale di Roma

Roma, 9 aprile 1962

Nel 50° anniversario di sacerdozio

  di S.E. Mons. Giulio Bianconi

 

Oggi Monsignore, fedele alla sua missione, riposa nell’ossario del cimitero di Civitavecchia aveva vissuto povero e da povero è nella pace di Cristo insieme al caro Sig. Rettore che in maniera così commossa lo ha ricordato a noi.

 

Fu memorabile l’udienza del Santo Padre Pio XII al Convitto Nazionale Maschile di Roma, avvenuta il 21 aprile 1956 ove il Papa salutò il Convitto, ricordandone le radici nel “Nobile Pontificio Collegio Clementino” fondato dal suo predecessore Clemente VIII e mise in evidenza la lodevole opera svolta da questo Collegio nell’attività didattica ed educativa.

 

Da questa testimonianza apprendiamo due cose importanti sul Convitto Nazionale di Roma:

 

-         Che l’assistenza spirituale è espressamente prevista dal regolamento 1/09/1925 n. 2009 art.129 «Circa l’istruzione religiosa e le pratiche di culto, considerate come fattori essenziali dello sviluppo morale, il Rettore si conforma alla volontà espressa dalle famiglie. Un sacerdote ha cura che gli alunni adempiano tutti i doveri religiosi. Il sacerdote stesso ha l’obbligo di celebrare la messa nei giorni festivi nell’oratorio del convitto, e di compiere tutti gli altri uffici propri del suo ministero. Le famiglie possono chiedere per iscritto che i propri figlioli siano dispensati dall’istruzione e dalle pratiche religiose.  ..(omissis) ».

 

-         Che annesse al Convitto Nazionale di Roma esistevano, ed esistono, scuole secondarie di primo e secondo grado come la Scuola Media, il Liceo-Ginnasio e il Liceo Scientifico che erano parificate (oggi sono statali) in applicazione dell’art. 142 che recita: «Nei Convitti Nazionali possono istituirsi classi o corsi d’istruzione media, classica, tecnica, scientifica e magistrale. Alle classi e ai corsi suddetti, se funzionino secondo l’ordinamento delle corrispondenti scuole statali, è concesso il riconoscimento della validità degli studi e degli esami previsto dall’art. 51 del R.D. 4 /05/1925, n. 635. L’istituzione delle classi o dei corsi deve essere deliberata dai Consigli d’Amministrazione dei Convitti, ed è subordinata all’approvazione dei M.P.I., sentito il parere della competente giunta dell’Istruzione Media. Le classi o i corsi saranno a totale carico delle amministrazioni dei convitti e gl’insegnamenti saranno affidati per incarico….(omissis) » Inoltre si applicava alle scuole annesse la normativa dell’istruzione media R.D. 6/05/1923, n. 1054 sugli istituti pareggiati.

 

-         Ai Convitti per legge istitutiva, le scuole elementari sono sempre state statali anche se con R. D. 16/04/1948 è stato soppresso il ruolo dei maestri elementari dei Convitti Nazionali.

 

Oggi alle scuole annesse al Convitto Nazionale dal 1967 si applica la normativa per le Scuole Statali con la limitazione della Circolare Ministeriale n.111 31/03/1989 che ricordando che la materia è disciplinata dalla legge 9/03/1967 n. 150 sottolinea «che i Convitti e gli Educandati sono per loro natura Istituzioni a tempo pieno, già organizzati per attuare il loro fine istituzionale.

L’attuazione del tempo pieno e del tempo prolungato presso le Scuole Elementari e Medie è in contrasto con la stessa ragion essere degli Istituti di cui trattasi.

L’utilizzazione, pertanto, di Personale Docente in aree temporali e di funzioni proprie del Personale Educativo, si risolve in indebito aggravio della spesa per Stato».

 

Dunque il Rettore è Preside delle scuole annesse al Collegio e Rettore del Collegio stesso.

Per la gestione del Convitto egli si avvale del Consiglio d’Amministrazione e degli uffici amministrativi guidati dall’Economo, mentre per la gestione delle scuole annesse si avvale della normativa riguardante la scuola.

 

Il Consiglio d’amministrazione del Convitto.

 

L’amministrazione di ciascun Convitto è affidata ad un Consiglio composto:

 

-         Dal Rettore, Presidente.

-         Da due delegati, l’uno del Consiglio Provinciale e l’altro del Consiglio Comunale del luogo dove ha sede il Convitto, scelti dal consigli medesimi anche fuori dai consigli medesimi fuori dal loro seno.

-         Da persone nominate dal M.P.I. una della quali scelta fra il personale, dirigente ed insegnante, delle scuole medie frequentate dagli allievi convittori

-         Da un funzionario dell’amministrazione finanziaria, designato dall’Intendente di finanza della provincia.

 

-         I componenti del C.d.A. durano circa tre anni e sono rieleggibili. Il loro ufficio gratuito.

-         Il consigliere che senza giustificato motivo, non intervenga a tre adunanze consecutive, decade dal suo ufficio.

 

Notava il Dott. Pecorelli che:

 «Indubbiamente molti sono i vantaggi dell’accentramento nel Capo dell’Istituto di tutte le mansioni relative al funzionamento dell’Ente in dipendenza di considerazioni relative all’unità di direzione della vita del Collegio, di prestigio, di responsabilità e di economia di tempo.

 D’altra parte, vi è chi rivela motivi in contrario.

Innanzi tutto perché i Rettori, pensano taluni, sono uomini di scuola e di studio e, perciò, mancherebbe loro la necessaria preparazione per affondare e superare i complessi problemi amministrativi e contabili di un’azienda così importante e delicata come quella di un Istituto di Educazione.

In secondo luogo perché lo stesso esercizio delle mansioni didattico-disciplinari, toglierebbe ad essi, materialmente, la possibilità di reggere con la richiesta diligenza l’amministrazione del Convitto, a meno che non trascurassero gli altri loro compiti».

«Lasciando al Rettore la presidenza del Consiglio di Amministrazione, gli altri membri, estranei al Convitto, potrebbero essere indotti a disinteressarsi dell’andamento amministrativo».

«Investendo della carica di Presidente del Consiglio una persona scelta al di fuori del Convitto tra le più stimate nel campo politico e del lavoro, l’Istituto potrebbe contare su nuove forze, su libere attività e iniziative, sia pure in continua ed assidua cooperazione col Rettore, al quale in ogni caso dovrebbe restare la responsabilità concreta del funzionamento dell’Istituto». (“Gli Istituti di Educazione in Italia” Roma, Standerini 1941).

 

-         Il Consiglio di Amministrazione, esamina ed approva il bilancio di previsione, autorizza il Rettore a stare in giudizio, cura che tutte la spese siano fatte nei limiti del bilancio stesso, prende le deliberazioni necessarie al normale funzionamento dell’Istituto, alla conservazione, all’utile trasformazione ed all’incremento del suo patrimonio.

-         Per i contratti che non eccedono il valore stabilito dalla normativa vigente, il C.d.A. potrà, pervia autorizzazione della Giunta dell’Istruzione Media e per giustificati motivi, adottare la licitazione privata o la semplice trattativa privata. Per la fornitura di generi alimentari e per i bisogni immediati dell’Istituto, il C.d.A. potrà deliberare che si provveda anche in economia. Alla fine dell’esercizio finanziario il C.d.A. esamina ed approva il conto consuntivo. I componenti il C.a.A. sono responsabili dei danni economici arrecati inseguito all’inosservanza delle leggi e dei regolamenti con dolo o colpa grave.

-         In caso di scioglimento del C.d.A. il governo dell’Ente è affidato per la durata massima di un anno ad un Commissario straordinario, le spese sono a carico dell’Ente Convitto.

-         I Convitti Nazionali potranno richiedere, per tutela dei loro interessi, e quando non trattasi di contestazioni con lo Stato l’assistenza dell’avvocatura erariale.

 

I Convitti Nazionali e i decreti Malfatti (D.P.R. 31 maggio 1974 n. 416, 417, 418, 419, 420)

 

Se con la legge 9/03/1967 n.150 il personale docente e subalterno transitò allo Stato, l’unico personale che restava a carico dell’amministrazione dei Convitti Nazionali era il personale educativo che con l’abolizione del ruolo dei Vicerettori aggiunti venne istituito nuovamente con l’art. 121:

 

 «Sono istituiti il ruolo provinciale delle Istitutrici degli educandati femminili dello Stato e il ruolo provinciale degli Istitutori dei Convitti Nazionali e dei Convitti annessi agli istituti tecnici e professionali. Al predetto personale si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico degli insegnanti elementari». Di fatto è abolita la norma prevista dal R.D. 1/09/1925 n. 2009 (art. 26) che stabiliva l’accesso al ruolo di Istitutore che prevedeva (art. 29) la laurea in giurisprudenza, lettere, filosofia, scienze politiche o i diplomi rilasciati dagli Istituti Superiori di Magistero. Il legislatore dunque reputava utile per la funzione educativa una preparazione di grado superiore. Infatti per essere ripetitori, o come si dice oggi, guida e consulenza allo studio è necessario avere una preparazione simile ai docenti curricolari.

 

Per la prima volta in tempi recenti la figura dell’Istitutore emerge nei C.C.N.L./95 art.38 e nella sua modificazione nel C.C.N.L./99 art. 23 ove si afferma che la funzione educativa rientrano nell’area docente. Nella  G. U. 113 del 6/05/1996 si definisce più chiaramente il profilo professionale e la funzione del personale Educativo, l’attività educativa, e le attività funzionali dell’attività educativa.

 

-         Le competenze del personale educativo è costituito da competenze di tipo psicopedagogico, metodologico ed organizzativo-relazionale maturate dall’esperienza e dallo studio.

 

-         L’attività educativa è volta alla promozione della crescita umana, civile e culturale  ed alla socializzazione degli allievi, convittori e semiconvittori. che sono assistiti e guidati nei vari momenti della vita in comune; all’organizzazione degli studi e delle attività del tempo libero, culturali e sportive; alla definizione delle rispettive metodologie, anche per gli aspetti psicopedagogici e di orientamento.

 

-         L’attività funzionale si esplica con tutte le attività a carattere collegiale (nella C.M. 111 31/03/1989 è infatti stato istituito il Collegio degli Educatori) di programmazione, progettazione, ricerca, documentazione, ivi compresa la produzione di materiali didattici utili alla formazione degli allievi, la relazione sui risultati conseguiti che saranno poi oggetto delle riunioni collegiali.

-         Rientrano negli adempimenti individuali di ciascun educatore:

-          La preparazione necessaria per lo svolgimento delle attività per i compiti di assistenza alle attività di studio, culturali e sportive e ricreative.

-         I rapporti con le famiglie.

-         L’accoglienza  ed alla vigilanza degli allievi, l’accompagnamento degli stessi alle scuole frequentate o viceversa.

-         Le attività a carattere collegiale sono anche destinate a fornire gli elementi di valutazione da portare ai consigli di classe, ai quali l’Educatore partecipa, a titolo consuntivo.

-         Rientra nell’attività funzionale la partecipazione ad iniziative di aggiornamento e formazione programmate sia a livello nazionale o provinciale, sia a livello locale.

-         Le attività aggiuntive sono svolte allo scopo di migliorare l’offerta formativa

-                   Con progetti intesi a definire un maggior raccordo tra Convitto, scuola e mondo del lavoro.

-                   Partecipazione a sperimentazioni.

-                   Progetti promossi dall’U.E.

-                   Coordinamento, da svolgere secondo i criteri definiti dal consiglio d’Istituto e nella sua realizzazione, come supporto organizzativo al Capo d’Istituto.

-                   In attività di aggiornamento e formazione in servizio, senza esonero per un massimo di 30 ore annue.

-         Le attività di progettazione a livello di Istituzione.

-         Il Collegio degli Educatori definisce i principi ed i contenuti del progetto educativo che adottato dal Rettore è posto in essere in base ai finanziamenti previsti dal C.d.A.

-         Il progetto è coordinato per gli aspetti didattici con i progetti d’Istituto delle scuole frequentate dagli allievi. A tal fine si crea all’interno della Istituzione Educativa un raccordo col Progetto dei Docenti, nella progettazione complessiva, tra gli aspetti didattici ed aspetti educativi dell’Istituto.

-         Il Capo d’Istituto, avvalendosi degli apporti dei Coordinatori predispone il piano attuativo del progetto che pianifica il piano globale delle attività, tenendo presente la necessaria flessibilità fra le varie componenti dell’Istituto, no dimenticando reali bisogni degli allievi.

-         Obblighi di lavoro: il punto saliente di questo articolo è la definizione dell’orario di servizio degli Istitutori in 24 ore settimanali, in aggiunta è determinato un obbligo di ulteriori 6 ore settimanali da dedicare, quando se ne presenti la necessità alle attività di carattere funzionale.

-         Norme sulla mobilità: tali norme prevedono che il personale in esubero, in possesso dei titoli ed abilitazioni prescritte, possa essere utilizzato in cattedre o posti di insegnamento, inoltre il personale educativo è ammesso ai corsi di riconversione professionale, alle stesse condizioni del personale docente.

-         Sono aboliti l’art. 92 e 102 del R.D. 1/09/1925 e tutte le altre norme in contrasto.

Come si nota il Personale Educativo, di fatto, si è riappropriato della funzione docente che ha sempre avuto fin dalle origini dei Collegi di Stato.

 

 

Il legislatore si è ricordato dell’Economo dei Convitti Nazionali?

 

Nell’art 36 del D.P.R. 31/05/1974, n. 416, quando si parla di Istituzioni con personalità giuridica, si afferma che le funzioni del Consiglio d’Amministrazione sono esercitate dalla Giunta esecutiva del Consiglio d’Istituto, salve le competenze proprie di quest’ultimo. Il riscontro della gestione finanziaria, amministrativa e patrimoniale è affidata a due revisori dei conti uno dei quali è nominato dal M.P.I. e l’altro dal Ministro per il tesoro. I revisori esaminato il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, compiono le verifiche necessarie per assicurarsi della regolare gestione dell’Istituto.

Nell’art. 41 si precisa tra l’altro che la partecipazione agli organi collegiali di cui al precedente articolo è gratuita.

In un’altra parte degli stessi decreti delegati (n. 420) si definiscono le mansioni del personale ausiliario, bidelli, guardarobieri, aiutanti cuochi, accudenti di convitto che lavorano sia nei Convitti Nazionali ed Educandati dello Stato, sia nei Convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale, sia negli istituti e scuole speciali statali.

Nell’art.6 dello stesso decreto delegato si parla delle mansioni delle carriere esecutive come gli applicati, gli aiutanti tecnici, i magazzinieri, gli infermieri, i cuochi.

Quello che si nota è il forte contrasto, nelle funzioni di segretario, che pure vigila sul il lavoro del personale esecutivo, con la caratteristica dell’Economo di Convitto così come è descritta dal regolamento del Convitto (R. D. 1/09/1925 n. 2001).

Dunque, l’Economo del Convitto non è identico al segretario della scuola del convitto annesso per il semplice fatto che il Rettore di Convitto Nazionale è anche Preside delle scuole annesse al Convitto. Al contrario nel convitto annesso, il Preside regge il convitto attraverso il Coordinatore del collegio, un educatore laureato ed abilitato all’insegnamento, e per l’amministrazione del Convitto si occupa il Consiglio d’Istituto e la Giunta Esecutiva, ciascuno secondo le proprie competenze, come dal D.P.R. 31/05/74 n. 416 e ribadito dalla C.M. n. 177 del 04/07/1975.

Anche se la normativa è molto simile, per i Convitti Nazionali ed i Convitti annessi, al punto che sembra difficile notare le differenze, ad es. il medico d’Istituto nel collegio annesso è scelto dal Consiglio d’Istituto (come da D.P.R. 31/05/79 n. 416 e ribadito dalla circolare n. 177 del 04/07/75), nei Convitti Nazionali esso è scelto dal Consiglio d’Amministrazione con gli stessi identici criteri.

Non sta a me giudicare la normativa, però qualche sospetto mi viene.

Concludendo Il Rettore del Convitto Nazionale oggi si trova a dover presiedere un Consiglio d’Amministrazione, quello del Collegio, ed i vari collegi che gli derivano dalla presenza delle scuole interne al Convitto e uditi tutti, deve secondo la normativa vigente, far agire tutti all’unisono con l’unico scopo di realizzare la completa integrazione tra tutti gli operatori che vi operano, dai collaboratori scolastici alle Funzioni Obiettivo.

Come Preside  deve presiedere i vari Collegi, i vari consigli di classe, anche del Liceo Classico  Europeo (di recente istituzione).

Come Rettore presiede il Collegio degli Educatori.

E non mi si dica che è poco.

E domani?

Non so.

  

 

Normativa sui Convitti Nazionali

1) D.L. 13/11/1859 n. 3725 – titolo III cap. VI – riguardante la istituzione dei Convitti Nazionali. 2) D.L. 10/02/1861 - concernente l’istruzione secondaria classica e i Convitti Nazionali. 3) D.M. 30/01/1888 – tabelle organiche dei salari per il personale inserviente nei Convitti. 4) D.M. 15/12/1888 – col quale è approvato il regolamento di contabilità di Convitti Nazionali. 5) R.D. 1/08/1889 – relativo ai posti gratuiti e semigratuiti per figli di insegnati di scuole medie e di impiegati dei Convitti Nazionali. 6) R.D. 18/12/1898 n. 558 – col quale è approvato il Regolamento per il Convitti Nazionali. 7) Legge 24/12/1904 – con la quale viene istituto il ruolo unico del Personale dei Convitti Nazionali. 8) Legge 9/07/1908, n. 412 – norme sugli stipendi e sulla carriera del personale dei Convitti Nazionali. 9) R.D. 18/02/1909, n. 249 -sul regolamento della carriera del personale dei Convitti Nazionali. 10) R.D. 24/03/1912, n. 1101 – col quale è approvato il regolamento per i Convitti Nazionali. 11) R.D. 6/05/1923, 1054 relativo all’istruzione media e dei Convitti Nazionali. 12) R.D. 1/09/1925, n. 2009 – Regolamento dei Convitti Nazionali. 13) R.D. 26/06/1923, n. 1413 – norme per l’applicazione de R.D. 6/05/1923, n. 1054. 14) R.D. 27/09/1923, n. 2665 - sulla applicazione, nei territori annessi, delle disposizioni del R.D. 26//061923, n. 1413. 15) R.D. 31/12/1923, n. 2977 – sulle modifiche e aggiunte al R.D. 26/06/1923, n. 1413. 16) R.D. 19/06/1924, n. 1101 – norme per l’inquadramento nei ruoli dei maestri elementari nei Convitti Nazionali. 17) R.D. 30/04/ 1931, n. 854 – regolamento di contabilità per I Convitti Nazionali. 18) R.D. 22/10/1931, n. 1410 – modifica all’art. 142 del Regolamento 1/09/1925, n. 2009. 19) R.D. 16/04/1948, n. 576 – soppressione del ruolo dei maestri elementari dei Convitti Nazionali. 20) D.L. 7/05/1948, n. 1065 - miglioramento di carriera al personale direttivo, educativo e di economato nei Convitti Nazionali. 21) D.P.R. 30/05/1953 n. 714 - regolamentazione delle norme previste all’art, 2 del D.L. 7/05/1948, n. 1065, per l’accesso al grado di vicerettore nei Convitti Nazionali. 22) D.P.R. 25/04/1963 - concernente il transito del personale ausiliario nei ruoli dello Stato. 23) D.L. 9/03/1967- riguardante il passaggio del personale docente nei ruoli ordinari dello Stato. 24) D.P.R.31/05/1974 n. 416, 417,418,419,420 – decreti delegati riguardanti l’istituzione e riordinamento di organi collegiali nelle scuole, norme sullo stato giuridico del personale docente, corresponsione di compenso per lavoro straordinario al personale della scuola, sperimentazione e ricerca educativa, aggiornamento culturale e professionale, norme sullo stato giuridico del personale non insegnante.

Bibliografia

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