STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE E SEDE
E' costituita in Torino, fra commercianti di negozi in franchising Blockbuster un'Associazione denominata:
"ASSOBBV "
più avanti chiamata semplicemente "Associazione".
La sede dell’associazione è in Torino, via Bardonecchia n. 190.
La durata dell’associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati.
L’associazione è apolitica e non ha finalità di lucro.
Essa persegue la valorizzazione nel contesto socio-economico locale, provinciale, regionale e nazionale delle aziende associate.
Essa si propone:
ARTICOLO 3 – DOMANDA DI AMMISSIONE
Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alla stessa.
Possono far parte dell'Associazione:
Tutti I soci godono, dal momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell’elettorato attivo e passivo.
ARTICOLO 5 – DOVERI DEI SOCI
I soci hanno l'obbligo di osservare le disposizioni del presente statuto nonché le norme impartite dal Consiglio Direttivo ed in genere di adempiere tutti gli obblighi morali e finanziari inerenti la condizione di socio, astenendosi da ogni iniziativa che possa recare danno all'associazione o agli interessi degli altri associati.
E' dovere dei soci corrispondere quanto stabilito nel successivo articolo 7.
ARTICOLO 6 – DECADENZA DEI SOCI
I soci che non intendessero continuare a far parte della Associazione dovranno inviare dimissioni scritte con lettera raccomandata al Consiglio Direttivo o al Presidente non oltre il 30 settembre di ogni anno.
La mancata disdetta nei modi e termini di cui sopra obbliga il socio al pagamento della quota sociale per l'anno successivo.
Il socio perderà il diritto a tale qualifica e conseguentemente ad ogni forma di assistenza o di partecipazione, se non sarà in regola con il pagamento dei contributi sociali. L'inosservanza di tali norme costituisce il socio in mora ed equivale a dimissioni volontarie, fermo restando il diritto della Associazione al recupero delle somme dovute e delle spese relative.
I soci inoltre cessano di appartenere all’associazione nei seguenti casi:
ARTICOLO 7 - PROVENTI DELLA ASSOCIAZIONE
I proventi dell'Associazione sono costituiti da:
Il pagamento delle quote annuali e dei contributi integrativi, dovrà essere effettuato tramite la forma che il Consiglio Direttivo vorrà stabilire e che farà conoscere ai soci.
La quota non è
trasmissibile ad altri tranne per trasferimenti mortis causa.
Gli organi sociali sono:
Tutte gli organi sociali durano in carica due anni e sono rieleggibili. Ove particolari circostanze lo rendono necessario, durante o alla scadenza del biennio, l'assemblea generale ordinaria può deliberare la proroga del mandato.
ARTICOLO 9 - ASSEMBLEA GENERALE
L’Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
L'assemblea generale sarà convocata in riunione ordinaria una volta all'anno entro il 30 giugno per discutere ed approvare:
Il Consiglio Direttivo in caso di comprovata necessità può spostare la data di convocazione entro 90 giorni dalla scadenza di cui sopra.
L'assemblea generale sarà convocata in riunione straordinaria nei seguenti casi:
Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo procederà alla formazione del bilancio consuntivo composto da un rendiconto economico e finanziario e alla prescritta relazione sull'andamento della gestione sociale da sottoporre alla approvazione dell'assemblea, nonché del bilancio preventivo dell’anno successivo.
Gli eventuali avanzi di gestione potranno essere utilizzati per il sostegno di azioni a favore degli associati.
All’assemblea ordinaria competeranno inoltre le deliberazioni conseguenti alle operazioni di acquisto immobili, richieste di affidamenti bancari e richieste di finanziamenti. Tutte le operazioni di acquisto o vendita in genere superiori a 3.000 Euro.
Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’associazione i soli soci in regola con il versamento della quota associativa annuale.
Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di due associati.
ARTICOLO 11 - CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA ASSOCIAZIONE
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di sette fino ad un massimo di nove eletti dall’assemblea e nel proprio ambito nomina un Presidente, due Vice presidenti ed il segretario con funzioni di tesoriere.
Le nomine dovranno avvenire nel rispetto delle seguenti condizioni:
Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. E' ammesso il rimborso spese quando le stesse siano fatte nell'interesse della Associazione. In casi controversi delibera il Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo dura in carica 2 anni. Il consiglio direttivo potrà riunirsi anche in teleconferenza.
Il Consiglio Direttivo coadiuva e collabora con il Presidente nella amministrazione e nella direzione dell'Associazione e si riunirà ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno oppure i 2/3 dei componenti il Consiglio lo richiedano, comunque almeno quattro volte l'anno.
Qualora un membro del Consiglio rimanesse assente per tre riunioni consiliari consecutive, senza averne data giustificazione al Presidente dell'Associazione, sarà considerato dimissionario ed in sua vece verrà nominato un nuovo consigliere per cooptazione, previa autorizzazione scritta per email o fax espressa da almeno 2/3 degli associati.
Il Presidente dell'Associazione ha la rappresentanza legale a tutti gli effetti della stessa anche nei rapporti con terzi, rappresenta l'assemblea in tutti i suoi atti esterni ed interni; può delegare uno o più consiglieri per incarichi particolari.
Il Presidente
può firmare impegni ed obbligazioni che vincolano l'Associazione.
Il Presidente convoca e presiede le assemblee generali e presiede il Consiglio
Direttivo; può convocare e partecipare a tutte le assemblee di categoria; firma
i bilanci ed i verbali, la corrispondenza quando in essa siano trattati
argomenti che impegnino l'Associazione o le sue linee programmatiche; firma
tutti i comunicati ufficiali.
Il Vice Presidente, coadiuva il Presidente ed in caso di sua assenza ne fa le veci con gli stessi poteri, doveri e diritti.
Le sedute consiliari saranno valide solo se vi sarà la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri in carica. Qualora non si raggiungesse il numero legale, il Presidente o chi ne fa le veci, può indire un seconda riunione non prima che siano trascorso un giorno dalla seduta andata deserta, salvo casi di urgenza, e la riunione consigliare sarà allora valida qualunque sia il numero dei Consiglieri presenti.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo saranno valide solo se otterranno il consenso della maggioranza dei presenti.
La convocazione
del Consiglio Direttivo sarà spedita ai componenti almeno 5 giorni prima della
data fissata per la riunione, con lettera semplice o fax o email;
Tutti i componenti del Consiglio Direttivo, sono tenuti al segreto d'ufficio.
ARTICOLO 12 - SCIOGLIMENTO ASSOCIAZIONE
Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l’approvazione, in prima convocazione, di almeno 2/3 dei soci esprimenti il solo voto personale, ed in seconda convocazione con la maggioranza del voto dei presenti, ed in entrambi i casi con esclusione delle deleghe.
E' vietato
distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi,
riserve o capitale durante la vita della Associazione, salvo che la destinazione
e distribuzione non siano imposte dalla legge.
Il patrimonio della Associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque
causa, deve essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai
fini di pubblica utilità. In caso di chiusura deficitaria, tutti i soci
ripartiranno in parti uguali l'eventuale deficit a loro carico.