CONVENZIONE AssiScuola® “Millennium”
PACCHETTO
ASSICURATIVO MULTIRISCHIO
Per
scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado.
DEFINIZIONI
Ai fini della presente polizza si intendono :
per Contraente: la persona fisica o giuridica con
la quale viene stipulata la presente assicurazione;
·
per Assicurazione: il contratto di
assicurazione;
·
per Polizza: il documento che prova
l'assicurazione;
·
per Assicurato: il soggetto il cui interesse è
protetto dall'Assicurazione;
·
per Società: l'Impresa Assicuratrice: sez.
A-A1-B ACE Insurance Co. Sez. A2: ARAG Assicurazioni S.p.A. Sez.
C : INTER PARTNER ASSISTANCE
·
per Premio: la somma dovuta
dall'Assicurato/Contraente alla Società;
·
per Sinistro R.C.T./O.: il
verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
·
per Sinistro Infortuni: Il
verificarsi del fatto dannoso da infortunio e/o malattia per il quale è
prestata l'assicurazione
·
per Franchigia: Parte del danno indennizzabile
che rimane a carico dell’Assicurato
·
per Beneficiario: La persona o le persone designate
nel contratto o in appendice. In mancanza di designazione beneficiari saranno
gli eredi legittimi e/o testamentari dell'infortunato.
·
per Infortunio: Un evento dovuto a causa
fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente
constatabili.
·
per Malattia: È considerata tale una alterazione
dello stato di salute dell'Assicurato non dipendente da infortunio che sia
esclusivamente dovuta a poliomielite e meningite cerebro spinale, epatite e
contagio H.I.V.
·
per invalidità permanente da infortunio: La perdita
totale o parziale definitiva ed
irrimediabile della capacità dell'Assicurato all'esercizio della propria attività, e di ogni altro lavoro
confacente alle sue attitudini ed abitudini; qualsiasi minorazione sarà
assimilata e conteggiata in proporzione alla funzionalità perduta.
·
per invalidità permanente da malattia: La perdita
totale o parziale della capacità dell'Assicurato da malattia all'esercizio
della propria attività e di ogni altro
lavoro confacente alle sue attitudini ed abitudini, derivante da malattia
assicurata che colpisca l'Assicurato stesso nel corso del presente contratto.
·
per Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in
caso di sinistro;
·
per Cose: sia gli oggetti materiali sia gli
animali;
·
per Massimale per ogni sinistro: la massima
esposizione della Società in ogni sinistro, qualunque sia il numero delle
persone decedute o che abbiano subito lesioni personali o abbiano sofferto
danni a cose di loro proprietà;
·
per danneggiamento a cose:
alterazione fisica e/o chimica di cose;
PREMESSA
Le Condizioni Particolari che seguono, ove più favorevoli,
prevalgono e/o sostituiscono e/o annullano le Condizioni Generali delle sezioni
A , A1 e B.
SEZIONE A -
POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le
reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla
valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del
diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt.
1892, 1893 e 1894 Codice Civile).
Art. 2 PAGAMENTO DEL PREMIO
L'assicurazione ha effetto dalle
ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio
sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di
pagamento.
Se l'Assicurato non paga i premi o
le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del
30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del
giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 Codice Civile). I
premi devono essere pagati alla Direzione Generale per l' Italia ovvero alla
Rappresentanza periferica, Agenti o Broker cui la polizza è assegnata.
Art. 3 FORO COMPETENTE
Foro competente é esclusivamente quello del luogo di
residenza o sede del Convenuto.
GARANZIE R.C. VERSO TERZI E VERSO I
PRESTATORI DI LAVORO
Art. 4 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
A) ASSICURAZIONE
DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (RCT)
La Società risponde delle somme che
l'Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di
legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per danni
involontariamente causati a Terzi, per morte, per lesioni personali e per
danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in
relazione all'attività svolta.
L'assicurazione comprende altresì
l'esercizio di tutte le attività complementari, preliminari, accessorie,
commerciali, assistenziali, sportive e ricreative (nulla escluso nè eccettuato)
e vale sia che l'Assicurato agisca nella sua qualità di proprietario sia che
operi quale esercente, conduttore, gestore o committente.
L'assicurazione vale anche per la
responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di
persone delle quali deve rispondere.
B) ASSICURAZIONE
DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO SUBORDINATO (R.C.O.D.)
La Società risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto
a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale
civilmente responsabile verso i prestatori di lavoro subordinato da lui
dipendenti, siano essi:
·
non soggetti all'assicurazione obbligatoria degli infortuni
sul lavoro,
·
assicurati, ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124,
nonché ai sensi del Dlgs.23/02/2000 n° 38
per gli infortuni (escluse le malattie professionali) da essi sofferti.
Danno biologico
L'assicurazione vale anche per gli
infortuni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124
cagionati ai prestatori di lavoro sopra indicati per morte, o lesioni personali
di cui l'Assicurato sia responsabile ai sensi del Codice Civile.
La validità dell'assicurazione è
subordinata alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in
regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge. Non costituisce però
causa di decadenza della copertura la mancata assicurazione di personale presso
l'INAIL, se ciò deriva o da inesatta ed erronea interpretazione delle norme di
legge vigenti, o da una involontaria omissione della segnalazione preventiva di
nuove posizioni INAIL.
C) RESPONSABILITA' CIVILE PERSONALE DEI DIPENDENTI
Quanto previsto con i precedenti
punti A) e B), si intende esteso alla responsabilità civile personale dei
prestatori di lavoro subordinati dell'Assicurato, per danni involontariamente
cagionati a Terzi o fra di loro nello svolgimento delle relative mansioni
professionali.
Ciò nei limiti dei massimali
previsti in polizza per sinistro; il quale resta ad ogni effetto unico, anche
nei casi di corresponsabilità dei prestatori di lavoro con l'Assicurato o fra
di loro.
Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto
l'assicurazione R.C.O.D., valgono anche per le azioni di rivalsa esperite
dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.
Art. 5 NON SONO CONSIDERATI TERZI :
I dipendenti iscritti all'INAIL che subiscano il danno in
occasione di lavoro o di servizio.
Art. 6 ESCLUSIONI AI FINI DELL'ASSICURAZIONE R.C.T.
L'assicurazione non comprende i danni:
A. alle cose che
l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione, ad
eccezione dei veicoli con o senza motore sia di dipendenti che di Terzi
parcheggiati nell'ambito degli stabilimenti, magazzini o depositi di proprietà
od in uso all'Assicurato;
B. derivanti dalla proprietà, possesso ed uso
di natanti e di aeromobili;
C. cagionati da
opere ed installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si
tratti di operazioni di manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti
durante l'esecuzione dei lavori;
D. cagionati da
prodotti o cose in genere dopo la consegna a Terzi e/o la loro messa in
circolazione ai sensi del D.P.R. del 24.05.1988 n. 224;
E. da furto;
F. conseguenti ad
inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o
deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde
acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo
suscettibile di sfruttamento;
G. cagionati alle opere in costruzione, alle
opere sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori;
H. alle cose trasportate, rimorchiate,
sollevate, caricate o scaricate;
I. a condutture ed
impianti sotterranei in genere, a fabbricati ed a cose in genere, dovuti ad
assestamento, cedimento, franamento o vibrazione del terreno da qualsiasi causa
determinati;
J. derivanti da
spargimento di acque o rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a
rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonchè quelli derivanti
unicamente da umidità, stillicidio ed in genere insalubrità dei locali;
K. cagionati da
veicoli a motore in genere per i quali, in conformità alle norme della legge 24
dicembre 1969 n. 990, e del relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. n. 973 del 24 novembre 1970 e delle successive modifiche,
l'assicurazione deve essere prestata con polizza Responsabilità Civile Veicoli
a Motore.
Art.7 ESCLUSIONI AI FINI DELL'ASSICURAZIONE R.C.T. ed R.C.O.
L'assicurazione non comprende i danni:
A. detenzione od impiego di esplosivi;
B. verificatisi in
connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o
provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi,
macchine acceleratrici, ecc.).
Art. 8 DANNI A MEZZI SOTTO CARICO E SCARICO
La garanzia comprende i danni a mezzi
di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione
delle anzidette operazioni, ferma restando l'esclusione dei danni alle cose
trasportate sui mezzi stessi.
Sono esclusi i danni da furto e da
incendio, nonché quelli conseguenti al mancato uso.
Art. 9 COMMITTENZA AUTO
L'assicurazione comprende la
responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art.2049 del
Codice Civile, per danni cagionati a Terzi da suoi dipendenti in relazione alla
guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di
proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A.,
ovvero a lui locati.
La garanzia vale anche per le
lesioni personali cagionate alle persone trasportate.
Questa specifica estensione di
garanzia vale nei limiti territoriali dello Stato Italiano, della Città del
Vaticano, della Repubblica di San Marino, e degli Stati per i quali è stata
rilasciata la Carta Verde.
Art.10 DANNI A COSE TROVANTISI NELL'AMBITO DI ESECUZIONE DEI
LAVORI PRESSO TERZI
La garanzia comprende i danni alle
cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori che per volume o peso
non possono essere rimosse.
Restano comunque esclusi i danni
alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo.
Tale garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro, con il
minimo di € 258,30 e fino alla concorrenza massima di € 103.292,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno
stesso periodo assicurativo.
Art.11 DANNI DA SOSPENSIONE OD INTERRUZIONE DI ESERCIZIO
La garanzia comprende la
responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni arrecati a Terzi in
conseguenza di interruzione o sospensione totale o parziale di attività
industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, a condizione però
che tali danni siano la conseguenza di morte o di lesioni personali o di
danneggiamenti a cose risarcibili a termini di polizza.
La presente estensione di garanzia
viene prestata nell'ambito del massimale pattuito in polizza, con un limite
pari al 20% del massimale stesso.
Art.12 DANNI DA INCENDIO
La garanzia comprende la
responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per danni a cose di
Terzi causati da incendio di cose di sua proprietà o da lui detenute ferma
l'esclusione dei danni alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o detenga a
qualsiasi titolo.
Qualora l'Assicurato abbia in corso
coperture assicurative prestate con rischio accessorio a polizza del ramo
incendio la presente estensione di garanzia opera in eccedenza a tale
copertura.
La garanzia viene prestata
nell'ambito del massimale di polizza con il limite del 30% del massimale
stesso.
Art. 13 PRESTATORI D’OPERA UTILIZZATI IN AFFITTO ( C.D.
LAVORO INTERINALE)
La garanzia R.C.O. si estende ai
prestatori d’opera presi in affitto tramite liste regolarmente autorizzate;
tali prestatori d’opera sono quindi equiparati ai dipendenti dell’Assicurato.
Sono compresi sia i danni subiti da tali prestatori d’opera che quelli
provocati a Terzi e/o dipendenti dell’Assicurato. E’ comunque garantita
l’azione di rivalsa esperita dall’INPS e/o dall’INAIL a’ sensi dell’articolo 1916 C.C.. La garanzia è valida in quanto
le retribuzioni corrisposte dall’Assicurato per tali prestatori d’opera vengano
comunicati alla società ai fini del calcolo del premio insieme a quella del
personale alle regolari dipendenze dell’Assicurato.
Art. 14 R.C. DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO DI SICUREZZA E SALUTE
DEI LAVORATORI
La garanzia viene estesa alla
Responsabilità Civile personale del responsabile e degli addetti del
servizio per la salute dei lavoratori di cui al D.L. 626/94. Questa
estensione vale a condizione che tali mansioni siano svolte dall'Assicurato,
dagli Amministratori, dai Collaboratori, familiari o dai dipendenti dell'Assicurato stesso.
Art. 15 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro l'Assicurato
deve darne avviso scritto entro sei giorni da quando ne ha avuto conoscenza.
L'inadempimento di tale obbligo può
comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915
Codice
Civile).
Agli effetti dell'assicurazione di
responsabilità civile verso i prestatori di lavoro soggetti all'assicurazione
obbligatoria per gli infortuni sul lavoro, l'Assicurato deve denunciare
soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta pretorile a norma della
legge infortuni, e per il danno biologico solo quelli per i quali ha ricevuto
richiesta di risarcimento.
Art. 16 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO ‑ SPESE
LEGALI
La Società assume, fino a quando ne
ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che
giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ‑
ove occorra ‑ legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed
azioni spettanti all'Assicurato stesso.
Sono a carico della Società le
spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il
limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il
danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al
danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed
Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
La Società non riconosce peraltro spese incontrate
dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati, e non
risponde di multe o ammende nè delle spese di giustizia penale.
Art. 17 PLURALITA' DI ASSICURATI
Qualora la garanzia venga prestata
per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di
risarcimento resta ad ogni effetto unico anche in caso di corresponsabilità di
più assicurati fra loro. Si precisa in ogni caso che l’indennizzo massimo
corrisposto dalla Compagnia, per ogni
singolo Assicurato non potrà superare l’importo complessivo di Euro
Unmilionecinquecentoquarantanovemilatrecentosettanta
2) CONDIZIONI PARTICOLARI
DI ASSICURAZIONE
1) OPERATIVITA' DELL'ASSICURAZIONE
L'assicurazione è valida a tutte le
attività scolastiche, parascolastiche, extra scolastiche e inter-scolastiche,
purché tali attività rientrino nel normale programma di studi o che comunque
siano regolarmente deliberate e messe in atto dagli organismi scolastici
competenti o organi autorizzati dagli stessi.
A titolo esemplificativo si possono
indicare, oltre la normale attività di studi, le ore di educazione fisica in
palestra, in piscina e su campi sportivi in genere, le attività ginnico -
sportive extracurricolari, i viaggi di istruzione, le gite scolastiche (escluso
la R.C. del vettore), nonché ogni permanenza fuori dalla scuola a scopo didattico
e sportivo senza limitazione di orari e anche fuori dal territorio comunale,
compresi i pernottamenti e/o soggiorni continuativi anche all'estero, le
attività di ricreazione all'interno ed all'esterno della scuola, le visite
guidate a musei, aziende e laboratori, le attività culturali in genere, nonché
agli stages alternanza scuola lavoro.
2) ESTENSIONE DELL'ASSICURAZIONE
La garanzia è altresì operante per:
A. Le assemblee
studentesche non autorizzate, purché si svolgano all'interno della scuola;
nonché alle assemblee che abbiano luogo in locali esterni alla scuola, purché
siano osservate la disposizioni della C.M. N. 312 XI capitolo del 27 dicembre
1979 in atto di vigilanza.
B. Il servizio
esterno alla scuola svolto da non docenti purché tale servizio venga svolto su
preciso mandato del Capo d'Istituto e/o del responsabile del servizio di
segreteria.
C. Le lezioni di
educazione fisica e per l'attività sportiva in genere svolta in palestre,
piscine e campi sportivi esterni alla scuola purché sul posto venga prevista
adeguata sorveglianza.
D. L’uso di un'aula magna o di un cinema teatro
annesso alla scuola purché non aperto al pubblico a pagamento.
E. Il tragitto
casa-scuola e viceversa per il tempo necessario a compiere il percorso prima e
dopo l'orario delle lezioni, sempreché sia configurabile una responsabilità
civile a carico del Contraente, escluso comunque ogni e qualsiasi effetto della
legge 990 (Responsabilità civile delle circolazione veicoli a motore).
F. I danni che gli
allievi possono arrecare al materiale assegnato alla scuola in comodato da
ditte e società diverse da Enti Pubblici.
G. Le attività di
prescuola e doposcuola anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata da
personale fornito in supporto da Enti Pubblici.
H. L'attività di promozione culturale e sociale
(direttiva N° 133 del 03.04.1996).
I. Le attività
ludico-sportive o di avviamento alla pratica di uno sport, regolarmente
deliberate dagli Organi Collegiali, ma
organizzate e gestite (anche con compiti di vigilanza) da alcuni genitori anche
in assenza di personale scolastico, in orario pomeridiano o in giornate
festive, presso la struttura scolastica o presso centri sportivi in genere.
3) ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' PERSONALE
L'assicurazione copre la
responsabilità personale di tutti gli operatori della scuola, degli studenti e
dei genitori membri di diritto degli
organi collegiali previsti dal DPR n. 416 del 31 maggio 1974, compresa la
responsabilità civile dei genitori in veste di accompagnatore durante gite e
visite didattiche.
La Società rinuncia al diritto di
surroga nei loro confronti entro i limiti del massimale previsto per sinistro
che resta, comunque, ad ogni effetto unico, anche nel caso di
corresponsabilità delle persone
sopraccitate.
4) NOVERO DEI TERZI
Si conviene che sono considerati
terzi tra loro gli studenti, il personale direttivo, docente e non della
scuola, nonché i genitori membri di diritto degli organi collegiali previsti
dal DPR n. 416 del 31 maggio 1974.
5) COLPA GRAVE E FATTI DOLOSI
L'assicurazione è operante anche
nei casi di colpa grave, nonché per la Responsabilità Civile che possa derivare
al Contraente da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.
6) RESPONSABILITA' VERSO STUDENTI ED OPERATORI DELLA SCUOLA
ASSICURATI ALL'I.N.A.I.L.
L'assicurazione comprende la
Responsabilità Civile derivante al Contraente per i danni subiti dagli studenti e dagli operatori della scuola
obbligatoriamente assicurati INAIL pertanto la Società risponde delle somme che il Contraente sia
tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale
civilmente responsabile verso le
suddette persone ai sensi del DPR n. 1124 del 30 giugno 1965 artt. 10 e 11.
Agli effetti di tale garanzia il
Contraente deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta
giudiziaria a norma della legge infortuni. Tale denuncia deve essere fatta
entro tre giorni da quando il Contraente ha ricevuto l'avviso per l'inchiesta
In caso di apertura di procedimento penale o comunque alla ricezione di qualsiasi
richiesta di risarcimento in relazione all'infortunio, il Contraente è tenuto
ad informare tempestivamente la Società
fornendo atti, documenti, notizie e quant'altro riguardi la vertenza e
consentendo alla stessa la visione di ogni documento relativo ai fatti
interessanti l'assicurazione.
7) PRECISAZIONI
Per le attività esterne alla scuola
la garanzia si intende valida solo se il Contraente ha predisposto per esse la
sorveglianza prevista dalla normativa scolastica.
A parziale deroga di quanto espressamente
previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, il termine per la denuncia dei sinistri viene elevato a
30 giorni.
La validità del contratto avrà
termine alla sua naturale scadenza, senza obbligo di disdetta.
Il Contraente ha facoltà, per non
interrompere le garanzie e le condizioni di assicurazione, di inviare alla
Società il rinnovo dell'anno successivo alle stesse modalità, in tal caso il
Contraente beneficia della proroga del pagamento dei premi al 30° giorno
dalla scadenza a deroga delle Condizioni Generali di polizza.
A precisazione della Circolare del
Ministero della P.I. n° 2170 del 30.05.96, il Contraente ed il beneficiario, dei propri Docenti, studenti e
personale alla dipendenze, risulta essere l'Amministrazione Scolastica.
L'Assicurato/Contraente è
considerato terzo nei confronti degli alunni/studenti che sono considerati
Assicurati aggiunti a tutti gli effetti.
La Compagnia rinuncia al diritto di
recesso in caso di sinistro.
CONDIZIONI AGGIUNTIVE
a) STAGES e ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO
La garanzia è operante durante la
partecipazione a "STAGES" e "ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO" con
l'intesa che tale partecipazione può comportare esperimenti e prove pratiche
dirette.
b) RINUNCIA ALLA RIVALSA
La società rinuncia al diritto di surroga nei confronti
degli assicurati
CONDIZIONE SPECIALE
A
- RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE VERSO TERZI E VERSO
LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
Definizioni, nel testo che segue,
si intendono:
per Assicurato: IL DIRIGENTE
SCOLASTICO;
·
per Società: Ace Insurance S.A. - N.V.;
·
per R.C. verso P.A:
la Responsabilità Civile che l'Assicurato ha verso la Pubblica
Amministrazione;
·
per R.C. verso Terzi : la Responsabilità Civile che
l’Assicurato ha verso Terzi
·
per massimale: l'importo massimo che la Società potrà essere
chiamata a corrispondere per il risarcimento dovuto dall'Assicurato.
Art. 1 OGGETTO DELLA GARANZIA
L'assicurazione, alle condizioni
tutte di cui alla presente polizza, è prestata per il DIRIGENTE SCOLASTICO di
ogni ordine e grado, sia di ruolo sia incaricato, nell’esercizio delle sue
funzioni professionali, per tutte le Sedi di cui è Titolare o reggente.
RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO LA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
La Società si obbliga, fino alla
concorrenza del massimale di Euro 154.937,00
per sinistro e per anno assicurativo, : a tenere indenne l'Assicurato
dall’azione di rivalsa della Pubblica Amministrazione per danni da questi
provocati a terzi, anche in concorso con altri dipendenti dello Stato,
nell’espletamento delle sue funzioni istituzionali di cui la Pubblica
Amministrazione sia stata direttamente chiamata a rispondere, per danni
derivanti da violazione di obblighi di servizio regolarmente accertati da
organi di controllo.
La garanzia vale anche per le
perdite patrimoniali che l’Assicurato sia tenuto a risarcire alla Pubblica
Amministrazione per fatti colposi connessi a responsabilità di tipo
amministrativo e contabile.
Tale estensione di garanzia sarà
operante per un periodo di 10 anni anche
dopo la cessazione del servizio per dimissioni volontarie o per pensionamento
fino all’espletamento di ogni controllo da parte della Pubblica Amministrazione
sugli atti compiuti dall’Assicurato nella sua veste di Capo d’Istituto
purchè il fatto commesso dall’Assicurato sia avvenuto durante il periodo di
efficacia del contratto di assicurazione e semprechè la denuncia di sinistro
sia pervenuta alla Società non oltre 10 anni dalla cessazione del
contratto stesso.
Sono comunque esclusi dalla
garanzia i danni derivanti da fatti dolosi commessi dall’Assicurato.
Esclusivamente a titolo
esemplificativo e non limitativo, si precisa che la presente garanzia si
intende operante per danni verificatisi a seguito di fatti inerenti le funzioni di DIRIGENTE
SCOLASTICO, compreso multe, ammende e sanzioni in genere ed in particolare
per :
·
Nomina di supplenti, docenti o di personale ausiliario e
amministrativo.
·
Distribuzione interna delle cattedre.
·
Applicazione dei criteri stabiliti dal Consiglio d'Istituto
per la formazione delle classi.
·
Individuazione dei docenti e non docenti soprannumerati in
caso di contrazione dell'organico.
·
Applicazione delle norme di legge nella compilazione
dell'orario di servizio dei docenti e del personale ausiliario e di segreteria.
·
Concessione degli esoneri di studenti dalle lezioni di
educazione disica.
·
concessione di congedi o aspettative al personale docente e
non docente.
·
Applicazione delle norme che regolano gli scrutini
trimestrali e/o quadrimestrali e gli scrutini per l'ammissione degli studenti
agli esami di maturità, nonchè gli esami previsti per gli allievi delle scuole
medie.
·
Applicazione delle norme che regolano l'adozione dei libri
di testo.
·
Applicazione delle norme che disciplinino l'attuazione del
calendario delle lezioni previste dal Ministero della Pubblica Istruzione.
·
Applicazione delle norme che disciplinino l'attuazione dei
viaggi di istruzione in Italia e all'estero.
·
Esercizio di temporanea funzione di ispettore, commissario
per esami di qualsiasi genere, conferite dal Provveditorato agli Studi o dal
Ministero della Pubblica Istruzione.
·
Applicazione delle norme che disciplinano i rapporti con
docenti e non docenti.
·
Sono inoltre
compresi, fermo restando quanto previsto al precedente punto, i danni di cui
l'Assicurato debba rispondere per:
·
Errata indicazione per la stesura di documenti inventariati
dei beni mobili ed immobili della scuola.
·
Ammanchi nel patrimonio dei beni mobili.
·
Mancata vigilanza sull'attività del personale
Amministrativo, tecnico ed Ausiliario alla custodia dei beni della scuola.
·
Errata interpretazione delle norme di legge che regolano la
stesura e l'esercizio del bilancio contabile della scuola.
·
Errato conteggio degli stipendi delle indennità di ogni
tipo, degli scatti e delle progressioni di carriera del personale docente e
A.T.A.
·
Errato conteggio arretrati spettanti al personale docente e
A.T.A. per ricostruzione di carriera.
·
Errato conteggio delle ritenute fiscali, contributi
assicurativi e previdenziali riguardanti emolumenti di qualsiasi tipo.
·
Mancata individuazione di situazioni di pericolo all'interno
della scuola, con particolare riguardo allo stato delle strutture edilizie e
della situazione igienica; nonchè mancata vigilanza su situazioni che possono
far presagire ragionevolmente pericoli per l'incolumità fisica degli studenti,
dei docenti e non docenti e di ogni altro operatore scolastico a pieno titolo.
·
Esecuzione di delibere degli organi collegiali. In ogni caso
si precisa che la garanzia prestata si riferisce esclusivamente alla
responsabilità civile personale dell'Assicurato.
Art. 2 ALTRE ASSICURAZIONI
Qualora al tempo del sinistro
esistano per lo stesso rischio altre assicurazioni validamente stipulate
dall'Assicurato o da altri Contraenti anche nell'interesse di questo ultimo, la
presente garanzia è operante solo in secondo rischio oltre il massimale
assicurato dalle altre assicurazioni.
CONDIZIONE SPECIALE
B
- RESPONSABILITA' CIVILE VERSO
TERZI E VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DEL DIRETTORE DEI
SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
Definizioni, nel testo che segue,
si intendono:
·
per Assicurato: IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED
AMMINISTRATIVI;
·
per Società: Ace Insurance S.A. - N.V.;
·
per R.C. verso P.A.: la Responsabilità Civile che
l'Assicurato ha verso la Pubblica Amministrazione;
·
per R.C. verso Terzi : la Responsabilità Civile che
l’Assicurato ha verso Terzi .
·
per massimale: l'importo massimo che la Società potrà essere
chiamata a corrispondere per il risarcimento dovuto dall'Assicurato;
·
per franchigia: l'importo che resta a carico dell'Assicurato
per ogni sinistro nei casi previsti (R.C. verso la Pubblica Amministrazione).
Art. 1 OGGETTO DELLA GARANZIA
L'assicurazione, alle condizioni
tutte di cui alla presente polizza, è prestata per il DIRETTORE DEI SERVIZZI
GENERALI ED AMMINISTRATIVI di ogni ordine e grado, sia di ruolo sia incaricato,
nell’esercizio delle sue funzioni professionali, per tutte le Sedi di cui è
Titolare o reggente.
RESPONSABILITA’
CIVILE VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
La
Società si obbliga inoltre, fino alla concorrenza del massimale di Euro
154.937,00 per sinistro e per anno
assicurativo a tenere indenne l'Assicurato dall’azione di rivalsa della
Pubblica Amministrazione per danni da questi provocati a Terzi, anche in
concorso con altri dipendenti dello Stato, nell’espletamento delle sue funzioni
Istituzionali di cui la Pubblica
Amministrazione sia stata direttamente chiamata a rispondere per danni
derivanti da violazioni di obblighi di servizio regolarmente accertati da
organi di controllo.La garanzia vale anche per le perdite patrimoniali che
l'Assicurato sia tenuto a risarcire alla Pubblica Amministrazione per fatti
colposi connessi a responsabilità di tipo amministrativo e contabile.
Art 2 VALIDITA’ DELLA GARANZIA
L’Assicurazione
vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato
nel corso del periodo di efficacia dell’Assicurazione a condizione che tali
richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre 2
anni prima della data di effetto dell’Assicurazione e non siano state ancora
presentate neppure alla Pubblica Amministrazione.
In
caso di cessazione volontaria dell’attività o di decesso, l’Assicurato o i suoi
eredi possono richiedere alla Società di poter disporre di un ulteriore
massimale a consumo per le richieste di risarcimento che pervengano nei 10 anni
successivi alla data di cessazione del Contratto semprechè il fatto che ha
originato la richiesta si sia verificato nel periodo di efficacia del Contratto
stesso.
Art. 3 AMBITO TERRITORIALE
A deroga di quanto indicato nelle
Condizioni Generali di Assicurazione, l'assicurazione vale per le richieste di
risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio
dello Stato Italiano.
Art. 4 VINCOLO DI SOLIDARIETA'
Indipendentemente dall'eventuale
sussistenza, a termini di Legge, del vincolo di solidarietà con altre persone
fisiche o giuridiche in relazione alla determinazione del fatto dannoso, la
presente copertura riguarda la sola quota di responsabilità dell'Assicurato.
Art. 5 PERSONE NON CONSIDERATE
TERZE
Non sono considerati Terzi, il
coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonchè qualsiasi altro parente
affine con lui convivente.
Art. 6 DELIMITAZIONI
·
l'assicurazione non vale per le perdite patrimoniali
conseguenti a:
·
smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di
preziosi o di titoli al portatore nonchè per le perdite derivanti da
sottrazioni, furto, rapina o incendio.
·
attività svolta dall'Assicurato quale componente di consigli
di Amministrazione di Enti o Società.
·
interruzione o sospensione totale o parziale, mancato o
ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigiane, agricole o di
servizi.
Esclusivamente a titolo
esemplificativo e non limitativo, si precisa che la presente garanzia si
intende operante per danni verificatisi a seguito di fatti inerenti le funzioni di DIRETTORE
AMMINISTRATIVO, compreso multe, ammende e sanzioni in genere ed in particolare
per:
·
Erronea compilazione della scheda fiscale con conseguente
emissione del modello 101.
·
Retribuzione non dovuta a personale supplente annuale, o a
supplente temporaneo.
·
Liquidazione di spese dovute ad errore di interpretazioni
legislative.
·
Erroneo versamento delle ritenute e contributi
assistenziali.
·
Erronea liquidazione dell'indennità di missione.
·
Erronea compilazione dati contabili o fiscali su modulistica
varia.
·
Errata compilazione del registro dello stato di servizio del
personale direttivo, docente e a.t.a., con conseguente emissione di
certificazione errata.
Errata
registrazione di documenti contabili di ogni specie, connessi con le scritture
finanziarie.
·
Mancato completamento dei dati contabili sul registro degli
assegni corrisposti a tutto il personale amministrativo (o registro stipendi).
·
Smarrimento di documentazione agli atti nei fascicoli
personali.
·
Smarrimento di diplomi.
·
Mancata conservazione di atti.
·
Omissione di una denuncia di infortunio sul registro degli
infortuni.
·
Erroneo versamento delle tasse scolastiche.
·
Errata indicazione per la stesura di documenti inventariali
dei beni mobili ed immobili della scuola ammanchi nel patrimonio dei beni
mobili.
·
Mancata vigilanza sull'attività del personale amministrativo
tecnico ed ausiliario alla custodia dei beni della scuola.
·
Errata interpretazione delle norme di legge che regolano la
stesura e l'esercizio del bilancio contabile della scuola.
·
Errato conteggio degli stipendi delle indennità di ogni
tipo, degli scatti e delle progressioni di carriera del personale docente e
a.t.a.
Art. 7 ALTRE ASSICURAZIONI
Qualora al tempo del sinistro
esistano per lo stesso rischio altre assicurazioni validamente stipulate
dall'Assicurato o da altri Contraenti anche nell'interesse di questo ultimo, la
presente garanzia è operante solo in secondo rischio oltre il massimale
assicurato dalle altre assicurazioni.
CONDIZIONE SPECIALE C
- RESPONSABILITA' CIVILE VERSO
TERZI E VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DEL CONSIGLIO
D’ISTITUTO
Definizioni: nel testo che segue,
si intendono:
·
per Assicurato: IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
·
per Società: Ace Insurance S.A. - N.V.;
·
per R.C. verso P.A.: la Responsabilità Civile che
l'Assicurato ha verso la Pubblica Amministrazione;
·
per R.C. verso Terzi : la Responsabilità Civile che
l’Assicurato ha verso Terzi
·
per massimale: l'importo massimo che la Società potrà essere
chiamata a corrispondere per il risarcimento dovuto dall'Assicurato;
·
per franchigia: l'importo che resta a carico dell'Assicurato
per ogni sinistro nei casi previsti (R.C. verso la Pubblica Amministrazione).
Art. 1 OGGETTO DELLA GARANZIA
L’Assicurazione
alle condizioni tutte di cui alla presente Polizza, è prestata per il CONSIGLIO
D’ISTITUTO
nell’esercizio
delle sue funzioni professionali, per tutte le sedi di cui è titolare o
reggente.
RESPONSABILITA’
CIVILE VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
La Società si obbliga inoltre, con il limite Euro 154.937,00 del massimale di polizza per sinistro e per
anno assicurativo a tenere indenne
l'Assicurato dall’azione di rivalsa
della Pubblica Amministrazione per danni da questi provocati a terzi, anche in concorso con altri dipendenti dello
Stato, nell'espletamento delle sue funzioni istituzionali di cui la Pubblica
Amministrazione sia stata direttamente chiamata a rispondere, per danni
derivanti da violazioni di obblighi di servizio regolarmente accertati da
organi di Controllo .
La garanzia vale anche per le
perdite patrimoniali che l'Assicurato sia tenuto a risarcire alla Pubblica
Amministrazione per fatti colposi connessi a responsabilità di tipo
amministrativo e contabile.
Art. 2 VALIDITA' DELLA GARANZIA
L'assicurazione vale per le
richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel
corso del periodo di efficacia dell'assicurazione a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti
colposi posti in essere non oltre 2 anni prima della data di effetto
dell'assicurazione e non siano state ancora presentate neppure alla Pubblica
Amministrazione.
In caso di cessazione volontaria
dell'attività , l'Assicurato può richiedere alla Società di poter disporre di
un ulteriore massimale a consumo per le richieste di risarcimento che
pervengano nei dieci anni successivi alla data di cessazione del contratto
sempreché il fatto che ha originato la
richiesta si sia verificato nel periodo di efficacia del contratto stesso.
Art. 3 AMBITO TERRITORIALE
A deroga di quanto indicato nelle
Condizioni Generali di Assicurazione, l'assicurazione vale per le richieste di
risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio
dello Stato Italiano.
Art. 4 VINCOLO DI SOLIDARIETA'
Indipendentemente dall'eventuale
sussistenza, a termini di Legge, del vincolo di solidarietà con altre persone
fisiche o giuridiche in relazione alla determinazione del fatto dannoso, la
presente copertura riguarda la sola quota di responsabilità dell'Assicurato.
Art. 5 PERSONE NON CONSIDERATE
TERZE
Non sono considerati Terzi, il
coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonchè qualsiasi altro parente
affine con lui convivente.
Art. 6 DELIMITAZIONI
·
L'assicurazione non vale per le perdite patrimoniali
conseguenti a:
·
smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di
preziosi o di titoli al portatore nonchè per le perdite derivanti da
sottrazioni, furto, rapina o incendio.
·
attività svolta dall'Assicurato quale componente di consigli
di Amministrazione di Enti o Società.
·
interruzione o sospensione totale o parziale, mancato o
ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigiane, agricole o di
servizi.
Esclusivamente a titolo
esemplificativo e non limitativo, si precisa che la presente garanzia si
intende operante per danni verificatisi a seguito di fatti inerenti i Poteri
del Consiglio d'Istituto, comprese multe, ammende e sanzioni in genere.
1) Al consiglio d'istituto spettano
le deliberazioni relative:
A. all'accettazione
e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni;
B. alla costituzione
di fondazioni;
C. all'accensione di
mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale;
D. ai contratti di
alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su
beni immobili appartenenti alla istituzione scolastica, previa verifica, in
caso di alienazione di beni pervenuti per effetto di successioni a causa di
morte e donazioni, della mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali
che ostino alla dismissione del bene;
E. all'adesione a
reti di scuole e consorzi;
F. all'utilizzazione
economica delle opere dell'ingegno;
G. alla
partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il coinvolgimento di
agenzie, enti, Università, soggetti pubblici o privati.
2) Al consiglio d'istituto spettano
le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo
svolgimento, da parte del dirigente delle seguenti attività negoziali:
A. contratti di
sponsorizzazione;
B. contratti di
locazione di immobili appartenenti alla istituzione scolastica;
C. utilizzazione di
locali, beni o siti informatici appartenenti alla istituzione scolastica da
parte di soggetti terzi;
D. convenzioni
relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto
terzi;
E. alienazione di
beni prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate;
F. contratti di
prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;
G. destinazione dei
fondi trasferiti dagli enti locali per assicurare il diritto allo studio;
H. partecipazione a
progetti internazionali.
Nei casi specificamente individuati
dal comma 1) l'esercizio dei poteri di gestione è subordinato alla previa
deliberazione del consiglio d'istituto. In tali casi, il dirigente non può
inoltre recedere, rinunciare o transigere se non previamente autorizzato dal
consiglio d'istituto. In tutti gli altri casi, il dirigente ha il potere di
recedere, rinunciare e transigere, qualora lo richieda l'interesse
dell'istituzione scolastica.
Procedura ordinaria di
contrattazione
1. Per le attività
di contrattazione riguardanti acquisti e forniture eccedenti il limite di spesa
di Euro 2000 quando non risulti
altrimenti disposto dalle norme di cui al capo secondo del presente titolo, il
dirigente procede alla scelta del contraente previa comparazione delle offerte
di almeno tre ditte direttamente interpellate.
2. L'invito a
presentare un'offerta deve contenere l'esatta indicazione delle prestazioni
contrattuali nonché i termini e le modalità di esecuzione e di pagamento.
3. L'osservanza
dell'obbligo di cui al presente articolo è esclusa quando non sia possibile
acquisire da altri operatori il medesimo bene sul mercato di riferimento
dell'istituto.
4. E' sempre
possibile il ricorso alle procedure di gara disciplinate dalle norme generali
di contabilità dello Stato.
5. Le istituzioni
scolastiche sono tenute ad osservare le norme dell'Unione Europea.
6. Le funzioni di
ufficiale rogante, per la stipula degli atti che richiedono la forma pubblica,
sono esercitate dal funzionario appositamente designato dal competente Ufficio
scolastico.
Art. 7 ALTRE ASSICURAZIONI
Qualora al tempo del sinistro
esistano per lo stesso rischio altre assicurazioni validamente stipulate
dall'Assicurato o da altri Contraenti anche nell'interesse di questo ultimo, la
presente garanzia è operante solo in secondo rischio oltre il massimale
assicurato dalle altre assicurazioni.
SEZIONE A1
ASSICURAZIONE TUTELA GIUDIZIARIA
1) PERSONE ASSICURATE
Si considerano assicurati:
·
gli studenti iscritti alla scuola;
·
il Capo d'Istituto;
·
tutti gli operatori
della scuola (insegnanti di ruolo e non, supplementi annuali e temporanei,
personale non docente di ruolo e non, siano essi dipendenti dello Stato o di
Enti Locali);
·
i genitori quando svolgono il ruolo di membri di diritto
degli organi collegiali previsti dal DPR n. 416 del 31 maggio 1974, e quando
sono nelle vesti di accompagnatori durante viaggi di istruzione, visite ed
uscite didattiche in genere (settimane bianche comprese).
2) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
La Società
assume a proprio carico l'onere delle spese stragiudiziali e giudiziali
conseguenti ad un sinistro rientrante in
garanzia. Esse sono:
·
le spese peritali;
·
le spese di giustizia;
·
spese legali di soccombenza in caso di condanna
dell'Assicurato.
La garanzia riguarda esclusivamente
i sinistri conseguenti e strettamente connessi alle attività per le quali è
operante l'assicurazione di Responsabilità Civile.
3) RISCHI ASSICURATI
L'assicurazione viene prestata
nell'ambito delle attività scolastiche ed accessorie descritte in polizza.
4) ESCLUSIONI
Sono esclusi dalla garanzia:
·
il pagamento di multe, ammende, e sanzioni in genere;
·
gli oneri fiscali (bollatura, documenti, spese di
registrazione, di sentenze e atti in genere ecc.);
·
le spese per controversie derivanti da fatti dolosi
dell'Assicurato;
·
le spese per controversie riguardanti la circolazione di
veicoli o natanti.
5) LIMITI TERRITORIALI
L'assicurazione vale per le
controversie derivanti da violazione di norme o inadempimenti verificatisi
nella Repubblica Italiana, nello Stato Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino e che, in caso di
giudizio, sono trattate davanti all'Autorità Giudiziaria degli stessi Paesi.
L'assicurazione si estende alle
controversie concernenti la responsabilità di natura extracontrattuale o penale
determinate da fatti verificatisi nei Paesi della UE, in Austria e in Svizzera.
6) COESISTENZA CON ASSICURAZIONE DI
RESPONSABILITA' CIVILE
La garanzia opera ad integrazione e
dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall'assicurazione di Responsabilità
Civile per spese di resistenza e di soccombenza.
7) DECORRENZA DELLA GARANZIA
La garanzia viene prestata per le
controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità della
garanzia e precisamente: dopo le ore 24 di decorrenza dell'assicurazione, e che
siano denunciate entro 12 mesi dalla cessazione del contratto.
Ai fini di cui al comma precedente,
i fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel
momento iniziale della violazione della norma o dell'adempimento; qualora il
fatto che da origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi,
il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in
essenza il primo atto.
Le vertenze promosse da o contro
più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano
a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazione a carico di più
persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il sinistro sarà unico a tutti
gli effetti.
8) DENUNCIA DEL SINISTRO
Unitamente alla denuncia
l'Assicurato, è tenuto a fornire alla Società tutti gli atti ed i documenti
occorrenti, una precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro
nonchè tutti gli altri elementi necessari. In ogni caso l'Assicurato deve
trasmettere alla Società, con la massima urgenza gli atti giudiziari e,
comunque, ogni altra comunicazione relativa al sinistro.
9) GESTIONE DEL SINISTRO
L'Assicurato, dopo aver fatto alla
Società la denuncia del sinistro, nomina per la tutela dei suoi interessi un
legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale
ove egli ha il domicilio o hanno sede gli Uffici Giudiziari competenti,
segnalandone immediatamente il nominativo alla Società, che preso atto della
designazione del legale, assume a proprio carico le spese relative.
L'Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere
accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa senza il
preventivo benestare della Società, che dovrà pervenire all'Assicurato entro 30
giorni dalla richiesta, pena il rimborso delle spese da questo sostenute. Negli
stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto
del benestare. L'Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al legale
da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria relativi
al sinistro, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali in
vigore. La copia di tale documentazione di tutti gli atti giudiziari
predisposti dal legale deve essere trasmessa alla Società. Per quanto riguarda
le spese attinenti l'esecuzione forzata, la Società tiene indenne l'Assicurato
, limitatamente ai primi due tentativi. In caso di disaccordo tra l'Assicurato
e la Società in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà demandata
ad un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di
accordo, dal Presidente del Tribunale competente. Ciascuna delle parti
contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito
dell'arbitrato. La Società avvertirà l'Assicurato del suo diritto di avvalersi
di tale proceduta.
10) DIRITTO DI SCELTA
L'Assicurato ha comunque il diritto
di scegliere un legale di sua fiducia, fermo il limite territoriale, in caso di
conflitto di interessi con la Società o di instaurazione di un procedimento
giudiziario, il diritto si estende alla scelta del perito. Di tali diritti la
Società avvertirà l'Assicurato.
11) MASSIMALE
La presente Assicurazione Tutela
Giudiziaria è prestata fino ad un limite massimo di Euro 15.500,00 per sinistro
rientrante in garanzia ai sensi delle Condizioni Particolari e Generali della
presente polizza.
SEZIONE
A2
-
POLIZZA DI ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE
Condizioni Generali di
Assicurazione
Definizioni
Assicurato: il
soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Caso
assicurativo: il sinistro, ovvero il verificarsi del fatto dannoso
- cioè la controversia - per il quale è prevista l'assicurazione.
Contraente: il soggetto che stipula
l'assicurazione.
Polizza: il
documento contrattuale che disciplina i rapporti tra Società, Contraente e
Assicurato e che si compone degli stampati Condizioni Generali di
Assicurazione, Condizioni Particolari di Polizza con le eventuali Condizioni
Aggiuntive.
Protezione
Legale: l’assicurazione Tutela Giudiziaria ai sensi del D.Lgs.
175/95 - artt. 44 e seguenti.
Società: ARAG S.p.A.
- Verona.
Unico caso
assicurativo: il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge
più assicurati.
Art. 1 - Oggetto dell’assicurazione
1. La
Società, alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale
convenuto, assicura la Protezione Legale, compresi i relativi oneri non
ripetibili dalla controparte, occorrenti all’Assicurato per la difesa dei suoi
interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza.
2. Tali
oneri sono:
·
le spese per l’intervento del legale incaricato della
gestione del caso assicurativo;
·
le eventuali spese del legale di controparte, nel caso
di soccombenza per condanna dell’Assicurato, o di
transazione
autorizzata
dalla Società ai sensi dell’Art. 13 comma 4;
·
le spese per l’intervento del Consulente Tecnico
d’Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti
purché scelti in accordo con la Società ai
sensi dell’Art. 13 comma 5;
·
le spese processuali nel processo penale (art. 535
Codice di Procedura Penale);
·
le spese di giustizia.
3. E’ garantito l’intervento di un unico legale per ogni grado di
giudizio, territorialmente competente ai sensi dell’Art. 11 comma 3.
Art. 2 - Delimitazioni dell’oggetto dell’assicurazione
1. L’Assicurato è tenuto a
:
regolarizzare a proprie
spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti
necessari per la gestione del caso assicurativo;
ad assumere
a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o
alla fine della causa.
2. La
Società non si assume il pagamento di :
·
multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
·
spese liquidate a favore delle parti civili costituite
contro l’Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura
Penale).
3.
Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel
caso di due esiti negativi.
Art. 3 - Indicazioni e dichiarazioni
1. Le dichiarazioni inesatte, le reticenze del Contraente o
dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del
rischio all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello
stesso, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle
garanzie assicurative nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi
degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 Codice Civile.
2. La Società, una volta a conoscenza di circostanze
aggravanti che comportino un premio maggiore, può richiedere la relativa
modifica delle condizioni in corso.
Art. 4 - Altre assicurazioni
L'Assicurato deve comunicare
alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni
per lo stesso rischio; l'Assicurato deve dare avviso dei casi assicurativi a
tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi
dell'art. 1910 Codice Civile.
Art. 5 - Decorrenza e durata del contratto
1.
Salvo la limitazione prevista dall'art. 10 comma 2 della polizza, il rischio
assicurativo è coperto dalle ore 24 del giorno indicato nella polizza, se in
quel momento il premio e gli accessori sono stati corrisposti; in caso diverso
è coperto dalle ore 24 del giorno in cui si effettua il pagamento, ferme
restando le scadenze stabilite nella polizza.
2. Il contratto ha la
durata pattuita nella polizza e si rinnova tacitamente, ogni volta, per la durata
iniziale, con il massimo di 2 (due) anni e così di seguito, ai sensi dell’art.
1899 Codice Civile.
Art. 6 - Disdetta, recesso o anticipata
risoluzione del contratto
1. Le parti possono disdire
il contratto con lettera raccomandata almeno 2 (due) mesi prima della sua
scadenza.
2. Dopo ogni denuncia di
caso assicurativo e fino al 30° (trentesimo) giorno dopo la sua definizione, le
parti possono recedere dal contratto con preavviso di 15 (quindici) giorni da
darsi con lettera raccomandata; in tale caso al Contraente è dovuto il rimborso
della quota di premio netto relativa al periodo di rischio pagato e non goduto.
Art. 7 - Clausole o accordi particolari
Clausole o accordi
particolari sono validi solo se ratificati dalla Direzione Generale della
Società.
Art. 8 - Pagamento del premio
1. Il premio è sempre
determinato per il periodo di un anno, salvo il caso di contratto di durata
inferiore, ed è interamente dovuto anche se sia stato concesso il frazionamento
rateale.
2. Se il Contraente non
paga il premio o le rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24
del 15° (quindicesimo) giorno successivo a quello di scadenza e riprende vigore
dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze, ai
sensi dell'art. 1901 Codice Civile.
3. Qualora il Contraente
non corrisponda la rata di premio entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza, la
Società può, con lettera raccomandata, dichiarare risolto il contratto, fermo
il diritto di esigere il pagamento dei premi scaduti.
4. I premi devono essere
pagati presso la sede della Società ovvero dell'Agenzia alla quale è assegnata
la polizza.
Art. 9 - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del
rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive
alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art 1897 Codice Civile, e
rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 10 - Insorgenza del caso assicurativo
1.
Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende
:
·
per l’esercizio di pretese al risarcimento di danni
extracontrattuali - il momento del verificarsi
del primo
evento che
ha originato il diritto al risarcimento;
·
per tutte le restanti ipotesi - il momento in cui
l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare
norme di legge o di contratto.
In presenza di più violazioni
della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si
fa
riferimento alla data della
prima violazione.
2. La garanzia assicurativa viene prestata
per i casi assicurativi che siano insorti :
·
durante il periodo di validità della polizza, se si
tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali,
di procedimento penale e di ricorsi od
opposizioni alle sanzioni amministrative; trascorsi 3 (tre)
mesi dalla decorrenza della polizza, in tutte le restanti ipotesi.
3. La
garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo
di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società, nei modi e
nei termini dell’ Art. 11, entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione del
contratto stesso.
4. La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da
contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati
già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o
modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.
5. Si considerano a tutti gli effetti come unico caso
assicurativo:
·
vertenze promosse da o contro più persone ed aventi
per oggetto domande identiche o connesse;
·
indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più
persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.
In
tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati
coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a
prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.
Art. 11 - Denuncia del caso assicurativo e libera
scelta del Legale
1. L'Assicurato deve
immediatamente denunciare alla Società qualsiasi caso assicurativo nel momento
in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.
2. In ogni caso deve fare
pervenire alla Direzione Generale della Società notizia di ogni atto a lui
notificato, entro 3 (tre) giorni dalla data della notifica stessa.
3. L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il
legale cui affidare la tutela dei propri interessi, iscritto presso il foro ove
ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo alla
Società contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo.
4. Se l’Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società
lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l’Assicurato non vi
provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l’Assicurato deve
conferire mandato.
5. L’Assicurato ha comunque il diritto di scegliere
liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la
Società.
Art. 12 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia
assicurativa
Se l'Assicurato richiede la
copertura assicurativa è tenuto a:
·
informare immediatamente la Società in modo completo e
veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi
di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
·
conferire mandato al legale incaricato della tutela
dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i
fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e
procurare i documenti necessari.
Art. 13 - Gestione del caso assicurativo
1. Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, la Società si
adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.
2. Ove ciò non riesca, se
le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso
quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al
Legale scelto nei termini dell'art.11.
3. La garanzia assicurativa
viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che
penale se l’impugnazione presenta possibilità di successo.
4. L'Assicurato non può
addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della
vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva
autorizzazione della Società.
5. L’eventuale nomina di
Consulenti Tecnici di Parte e di Periti viene concordata con la Società.
6. La Società non è
responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.
7. In caso di conflitto di
interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra
l'Assicurato e la Società, la decisione può venire demandata, con esclusione
delle vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di
comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del
Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.
Ciascuna delle parti
contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito
dell'arbitrato.
La Società avverte
l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.
Art. 14 - Recupero di somme
1. Spettano integralmente
all’Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o
comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.
2. Spettano invece alla
Società, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le
spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.
Art. 15 - Estensione territoriale
1. Nell'ipotesi di diritto
al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi nonché di
procedimento penale l'assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono
in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo
sempreché il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori.
2. In tutte le altre
ipotesi la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere
trattati nella Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella
Repubblica di San Marino.
Art. 16 - Indicizzazione - adeguamento del massimale, delle indennità e del
premio
1. Il massimale, le
indennità assicurate e il relativo premio sono basati sul "numero indice
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati", pubblicato
dall'ISTAT - Istituto Centrale di Statistica di Roma, in conformità a quanto
segue:
a) nel corso di ogni anno
solare viene adottato come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti,
l'indice del mese di settembre dell'anno precedente;
b) alla scadenza di ogni
rata annuale, se si è verificata una variazione, in più o in meno, rispetto
all'indice inizialmente adottato o al suo equivalente, il massimale, le
indennità assicurate ed il corrispondente premio vengono aumentati o ridotti in
proporzione;
c) l'aumento o la riduzione
decorrono dalla scadenza della rata annua.
2. Qualora, in conseguenza
delle variazioni dell'indice, il massimale, le indennità assicurate ed il
premio venissero a superare il doppio degli importi inizialmente stabiliti, sia
la Società che il Contraente hanno la facoltà di rinunciare all'aggiornamento
della polizza, ed il massimale, le indennità assicurate ed il premio rimangono
quelli risultanti dall'ultimo aggiornamento effettuato.
3. In caso di eventuale
ritardo od interruzione nella pubblicazione degli indici, la Società propone
l'adeguamento tenendo conto delle variazioni notoriamente avvenute nei prezzi
correnti rispetto all'ultimo adeguamento.Il Contraente ha comunque la facoltà
di rinunciare all’aggiornamento proposto.
Art. 17 - Oneri fiscali
Le imposte, le tasse e
tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al premio, al contratto ed
agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il loro
pagamento sia stato anticipato dalla Società.
Art. 18 - Rinvio
I rapporti contrattuali sono regolati esclusivamente dalla
presente polizza e, per quanto in essa non precisato, dalle norme di legge.
A) Condizioni Particolari di
Polizza per gli Alunni degli Istituti Assicurati con
Assiscuola Millennium
“Evolution Top”
Art. 19 –
Soggetti assicurati
Le garanzie previste
all'Art. 1 – Oggetto dell’assicurazione - delle Condizioni Generali di
Assicurazione, vengono prestate a tutela dei diritti di tutti gli alunni degli
Istituti Scolastici Assicurati con la Contraente (istituti come da allegato
elenco) e loro genitori, per fatti commessi e/o occorsi dagli/agli alunni
durante le attività scolastiche e ricreative organizzate dalle autorità
scolastiche e durante il percorso che gli alunni compiono dalla propria
abitazione alla scuola e viceversa, entro i limiti di tempo che vanno da un'ora
prima dell'inizio delle lezioni ad un'ora dopo la fine delle lezioni medesime.
Art. 20 – Prestazioni garantite
Le garanzie valgono per:
- sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento
danni a persona e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi;
- controversie contrattuali con la propria Compagnia
d’Assicurazione per il rischio infortuni (garanzia esercitabile esclusivamente
dal soggetto che subisce il danno/infortunio o dal genitore di quest’ultimo).
Art. 21 – Massimale
Art. 22 - Esclusioni
Le garanzie non sono
valide:
a) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a
sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo,
terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze
radioattive;
b) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
c) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida
di imbarcazioni o aeromobili;
d) per fatti dolosi delle persone assicurate;
e) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento
dell'ambiente;
f) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo
oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una
destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o
non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che
l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla
guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza
dell'omissione degli obblighi di cui alla legge 24.12.1969 n. 990 e
successive modificazioni;
g) nei casi di violazione degli Artt. n. 186 (guida sotto
l'influenza dell'alcool), n. 187 (guida sotto l'influenza di sostanze
stupefacenti) e n. 189, comma 1 (comportamento in caso d'incidente) del Nuovo
Codice della Strada;
h) per fatti derivanti da partecipazione a gare o
competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratt di
gare di pura regolarità indette dall'ACI.
i) per le vertenze fra Contraente e/o Assicurato/i.
I) azioni di
chiamata in causa dell’Assicuratore di Responsabilità Civile da parte del
danneggiante.
B)
Condizioni
Particolari di Polizza per Dirigenti Scolastici e Direttori dei Servizi
Generali ed Amministrativi degli Istituti Assicurati con Assiscuola “Evolution
Top”
Art. 23 – Soggetti assicurati
Le
garanzie previste all'Art. 1 – Oggetto dell’assicurazione - delle Condizioni
Generali di Assicurazione, vengono prestate a tutela dei diritti dei Dirigenti
Scolastici e dei Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi degli
Istituti Assicurati (come da allegato elenco) con la Contraente, per fatti
inerenti le relative attività Istituzionali.
Art. 24 – Garanzie
Le garanzie vengono
prestate alle persone garantite per la difesa:
·
in procedimenti penali per delitti colposi o
contravvenzioni. La garanzia è operante anche prima della
·
formulazione ufficiale della notizia di reato.
·
in procedimenti penali per delitti dolosi conclusi con
proscioglimento o assoluzione con decisione
passata in giudicato;
·
sono esclusi i
casi di estinzione del reato per qualsiasi causa (a parziale deroga art.23
lettera d).
·
La Società rimborsa le spese di difesa sostenute
quando la sentenza sia passata in giudicato.
Art. 25– Massimale
Le garanzie vengono prestate
per un massimale di € 11.000,00 per caso assicurativo, senza limite annuo.
Art. 26 - Esclusioni
Le garanzie non sono
valide:
a)
per fatti conseguenti a
tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di
terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da
detenzione od impiego di sostanze radioattive;
b)
per il pagamento di multe,
ammende e sanzioni in genere;
c)
per controversie derivanti
dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
d)
per fatti dolosi delle
persone assicurate;
e)
per fatti non accidentali
relativi ad inquinamento dell'ambiente;
f)
se il conducente non è
abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da
immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati
sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione
obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in
qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non
essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui alla legge 24.12.1969
n. 990 e successive modificazioni;
g)
nei casi di violazione
degli Artt. n. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), n. 187 (guida sotto
l'influenza di sostanze stupefacenti) e n. 189, comma 1 (comportamento in caso
d'incidente) del Nuovo Codice della Strada;
h)
per fatti derivanti da
partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si
tratti di gare
di
pura regolarità indette dall'ACI;
i) per le vertenze fra Contraente e/o
Assicurato/i.
SEZIONE B - POLIZZA DI ASSICURAZIONE INFORTUNI
1)
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE POLIZZA INFORTUNI
Art. 1 - Definizione di infortunio
E' considerato infortunio un evento
dovuto a causa violenta, fortuita ed esterna che produca lesioni fisiche
obiettivamente constatabili.
Art. 2 - Delimitazione
dell'assicurazione
·
L'assicurazione vale, soggetta alle esclusioni, per gli
infortuni che l'Assicurato subisce nell'espletamento delle mansioni relative
alla occupazione professionale dichiarata in polizza o nello svolgimento di
ogni altra attività che non abbia carattere professionale.
·
Ai sensi della presente polizza sono considerati infortuni,
purché non derivanti da eventi esplicitamente esclusi dal successivo Art. 3, anche:
·
l'asfissia meccanica ivi compreso l'annegamento;
·
l'assideramento o congelamento;
·
i colpi di sole o di calore;
·
le lesioni (esclusi gli infarti);
·
le ernie traumatiche e da sforzo, incluse anche le ernie
discali, in base a quanto disposto nelle Condizioni Speciali Art. 30).
Art. 3 ‑ Esclusioni
Sono esclusi dalla presente
assicurazione gli infortuni derivanti:
da eventi direttamente connessi
allo stato di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, insurrezioni
a carattere generale salvo quanto previsto dall'Art. 33) delle Condizioni
Speciali;
A. trasformazioni o
assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di
particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine
acceleratrici, raggi X, ecc.);
B. da delitti dolosi
compiuti o tentati dall'Assicurato;
C. dalla pratica di
paracadutismo, speleologia, immersioni subacquee con uso di autorespiratore,
alpinismo con scalata di rocce di grado
superiore al terzo della Scala U.I.A.A., salto dal trampolino con gli
sci, bob, pugilato, deltaplano, sport aerei in genere;
D. dalla
partecipazione a corse e gare (e relative prove) ippiche, calcistiche,
ciclistiche, sciistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo;
E. dalla
partecipazione a corse e gare (e relative prove) comportanti l'uso di veicoli o
natanti a motore, salvo che si tratti di regolarità pura;
F. da abuso di
psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o allucinogeni;
G. dall'uso e guida
di mezzi di locomozione aerei e subacquei;
H. da stato di intossicazione
acuta alcoolica alla guida di qualsiasi veicolo e/o natante;
I. dall'arruolamento
volontario, il richiamo per mobilitazione e per motivi di carattere
eccezionale;
J. da operazioni
chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio.
Art. 4 ‑ Persone non
assicurabili - Limite d'età
La garanzia assicurativa non vale
per le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza, epilessia o dalle
seguenti infermità mentali: schizofrenia, sindromi organiche-cerebrali, forme
maniaco depressive, stati paranoidi; l'assicurazione cessa con il manifestarsi
di una delle predette condizioni.
La garanzia
assicurativa si intende prestata senza limiti di età: tuttavia a decorrere
dalla scadenza annuale
immediatamente successiva al
compimento del 75° anno di età, l'assicurazione potrà essere rinnovata con
patto speciale previa presentazione, 30 giorni prima della scadenza stessa, di
certificato medico attestante buona salute
Art. 5 - Dichiarazioni
dell'Assicurato/Contraente
La Società presta la garanzia e ne
determina il premio in base alle dichiarazioni fornite
dall'Assicurato/Contraente, che pertanto deve manifestare tutte le circostanze
che influiscono sulla valutazione del rischio.
Dichiarazioni inesatte o reticenze possono comportare sia il mancato
risarcimento del danno o un risarcimento ridotto, sia il recesso o l'annullamento
del contratto, secondo quanto previsto dagli Artt. 1892 e 1893 del C.C.
Art. 6 ‑ Limiti territoriali
L'assicurazione é valida per tutti
i paesi del mondo. Gli indennizzi verranno comunque pagati in Italia ed in Lire
italiane.
Art. 7 ‑ Altre Assicurazioni
Il Contraente deve comunicare alla
Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre polizze per le
stesse persone e per gli stessi rischi contemplati dalla presente
polizza. In caso di omissione di tale
comunicazione decade il diritto all'indennizzo. La Società entro trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione di cui sopra, può recedere dal contratto con preavviso di
quindici giorni.
Art. 8 ‑ Forma delle
comunicazioni ‑ Validità delle variazioni
Tutte le comunicazioni alle quali
l'Assicurato/Contraente é tenuto sono valide solo se fatte per iscritto alla
Direzione Generale per l'Italia ovvero alla Rappresentanza periferica, Agente o
Broker cui la polizza é assegnata, oppure al mandatario scelto
dall'Assicurato/Contraente e riconosciuto dalla Società.
Qualunque modificazione del
contratto non é valida se non risulta da atto di variazione sottoscritto dalle
Parti.
Art. 9 ‑ Variazioni di rischio
L'Assicurato/Contraente ha
l'obbligo di dare immediata comunicazione scritta alla Società di ogni
variazione che intervenga a modificare ogni elemento del rischio. Se la
variazione implica diminuzione del rischio, la Società provvederà a ridurre in
proporzione il premio a partire dalla scadenza annuale successiva alla
comunicazione fatta dall'Assicurato/Contraente. Se la variazione implica
aggravamento del rischio, la Società ha facoltà di recedere dal contratto con
preavviso di quindici giorni, salvo accordo tra le Parti per la prosecuzione
del contratto stesso con apposito atto di variazione.
Art. 10 ‑ Criteri di
indennizzabilità
La Società corrisponde l'indennità
per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano da
considerarsi indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o
sopravvenute; pertanto l'influenza che l'infortunio può aver esercitato su tali
condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle
lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non
indennizzabili.
Nei casi di preesistenti
mutilazioni o difetti fisici, l'indennità per invalidità permanente é liquidata
per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio come se esso avesse
colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio
derivante dalle condizioni preesistenti.
Art. 11 ‑ Prova
Colui che richiede l'indennità deve
provare l'esistenza di tutti gli elementi del proprio diritto e deve inoltre
consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dalla Società, a
tale fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e
curato l'Assicurato.
Art. 12 ‑ Morte
La somma assicurata per il caso di
morte viene liquidata dalla Società ai beneficiari designati o, in difetto di
designazione, agli eredi in parti uguali, purché la morte dell'Assicurato
risulti conseguente ad un infortunio risarcibile a termini di polizza e questa
si verifichi entro 730 giorni dal giorno nel quale l'infortunio stesso é
avvenuto.
Art. 13 ‑ Invalidità
Permanente
Se l'infortunio ha per conseguenza
una invalidità permanente e questa si verifica entro 730 giorni dal giorno nel
quale é avvenuto, la Società liquida per tale titolo una indennità calcolata
sulla somma assicurata per invalidità assoluta, secondo la tabella annessa al
T.U. sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie
professionali (con esclusione comunque di ogni e qualsiasi invalidità
conseguente a malattia professionale) approvata con D.P.R. del 30.06.1965 n.
1124 (per l'industria), con rinuncia da parte della Società all'applicazione
della franchigia relativa prevista.
Per gli Assicurati mancini le
percentuali di invalidità permanente previste dalla precitata tabella per
l'arto superiore destro varranno per l'arto superiore sinistro e viceversa.
La perdita totale ed irrimediabile
dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita
anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali di cui alla
citata tabella vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta.
Nei casi di perdita anatomica o
funzionale di più organi od arti, le percentuali previste nella predetta
tabella sono addizionate fino al massimo del 100% (cento per cento) della somma
assicurata per il caso di invalidità permanente totale.
La perdita anatomica o funzionale
di una falange, del pollice o dell'alluce é stabilita nella metà, e quella di
qualunque altro dito delle mani o dei piedi in un terzo della percentuale
fissata per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi di invalidità
permanente non specificati nella predetta tabella l'indennità viene stabilita
tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi indicati, della misura
nella quale é per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un
qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente della sua professione.
In caso di perdita anatomica o
riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali
sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
Il grado di invalidità permanente
viene stabilito al momento in cui le condizioni dell'Assicurato sono
considerate permanentemente immutabili, al più tardi entro 730 giorni dal
giorno dell'infortunio
Art. 14 ‑ Inabilità
temporanea
A. Se l'infortunio
ha per conseguenza una inabilità temporanea al lavoro, semprechè tale garanzia
sia prevista in polizza, la Società liquida l'indennità giornaliera assicurata:
·
integralmente per tutto il tempo in cui l'Assicurato si é
trovato nella totale incapacità fisica di attendere alle occupazioni
dichiarate;
·
parzialmente, per tutto il tempo in cui l'Assicurato non ha
potuto attendere che in parte alle sue occupazioni, in relazione al grado che
egli ha conservato, o che é andato riacquistando, della sua capacita' fisica.
B. L'indennità per
inabilità temporanea viene corrisposta per un periodo massimo di 365 giorni a
decorrere dall'undicesimo giorno successivo a quello dell'infortunio.
L'indennità cessa il giorno in cui il trattamento all'Assicurato é considerato
completo dal medico curante o l'inabilità al lavoro é terminata, oppure il
grado di invalidità permanente può essere fissato, nonchè con la morte
dell'Assicurato.
·
Se alla fine delle cure mediche l'Assicurato si dichiara
ancora inabile al lavoro, la Società é obbligata a fare ulteriori pagamenti
solo se la continuazione di detta incapacità é dichiarata da un certificato
medico preparato ed inviato alla Società a periodi non superiori a quattordici
giorni.
Art. 15 ‑ Cumulo di indennità
L'indennità per inabilità temporanea
è cumulabile con quella per morte o per invalidità permanente. Se dopo il
pagamento di una indennità per invalidità permanente, ma entro 365 giorni dal
giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, la
Società corrisponde ai beneficiari designati o, in difetto, agli eredi, la
differenza tra l'indennità pagata e quella assicurata per il caso di morte, ove
questa sia superiore e non chiede rimborso nel caso contrario.
Il diritto all'indennità per invalidità permanente é di carattere personale e quindi non é trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l'Assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'indennità sia stata liquidata o comunque
offerta in misura determinata, la
Società paga agli eredi l'importo liquidato od offerto, secondo le norme della
successione testamentaria o legittima.
Art. 16 ‑ Rimborso spese mediche da infortunio
La Società rimborsa agli
Assicurati, per i quali tale garanzia é richiesta, in caso di infortunio
risarcibile a termini di polizza, il costo delle cure mediche sostenute, fino a
concorrenza, per ogni evento, dell'importo assicurato indicato in polizza.
Per cure mediche si intendono:
·
spese ospedaliere o cliniche;
·
onorari a medici e a chirurghi;
·
accertamenti diagnostici ed esami di laboratorio;
·
spese per il trasporto su ambulanze e/o mezzi speciali di
soccorso all'Istituto di cura o all'ambulatorio;
·
spese fisioterapiche in genere e spese farmaceutiche;
·
spese per la prima protesi, escluse comunque le protesi
dentarie.
Rimangono espressamente escluse le
spese sostenute per operazioni di plastica, salvo quelle rese necessarie per
eliminare o contenere il grado di invalidità permanente.
Qualora gli Assicurati fruiscano di
altre analoghe prestazioni assicurative (sociali o private), la garanzia vale
per l'eventuale eccedenza di spese da questa non rimborsate.
Art. 17 ‑ Denuncia
dell'infortunio ‑ Obblighi relativi
La denuncia di ogni infortunio deve
essere fatta alla Direzione Generale per l'Italia ovvero alla Rappresentanza
periferica, Agente o Broker cui la polizza é assegnata, o al mandatario scelto
dall'Assicurato/Contraente e riconosciuto dalla Società, entro quindici giorni
dall'infortunio stesso o dal momento in cui l'Assicurato/Contraente, o suoi
aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità. La denuncia deve indicare il
luogo, giorno ed ora dell'evento e deve essere corredata da un certificato
medico.
Nel caso di inabilità temporanea, i
certificati dovranno essere rinnovati alle rispettive scadenze.
In mancanza, la liquidazione
dell'indennità viene fatta considerando data di guarigione quella pronosticata
dell'ultimo certificato regolarmente inviato, salvo che la Società possa
stabilire una data anteriore. Se l'infortunio risulta nella morte
dell'Assicurato, la Società deve essere informata entro le ventiquattro ore per
telegramma.
L'Assicurato é obbligato a mettersi
sotto cure mediche immediatamente dopo l'infortunio, a seguire le prescrizioni
mediche ed a trattenersi dal commettere atti che possono ostacolare la cura e
l'abilità di ricominciare il lavoro.
Art. 18 ‑ Controversie
In caso di divergenze sulla natura
e sulle conseguenze dell'infortunio (o della malattia), le Parti si obbligano a
conferire mandato, con scrittura privata, ad un Collegio di tre medici di
decidere a norma e nei limiti delle condizioni di polizza.
Le decisioni del Collegio sono
prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di Legge.
La proposta di convocare il
Collegio Medico deve partire dall'Assicurato o dagli aventi diritto, e deve
essere fatta per iscritto con l'indicazione del nome del medico designato, dopo
di ché la Società comunica all'Assicurato il nome del medico che essa a sua
volta designa. Il terzo medico viene scelto dalle Parti sopra una terna di
medici proposta dai primi; in caso di disaccordo lo designa il Segretario
dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il
Collegio Medico. Nominato il terzo medico, la Società convoca il Collegio
invitando l'Assicurato a presentarsi.
Il Collegio Medico ha sede presso
il luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede
l'agenzia cui é assegnata la polizza o presso la quale é stato concluso il
contratto.
Ciascuna delle Parti sostiene le
proprie spese, contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo
medico.
La decisione del Collegio Medico é
vincolante per le Parti anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo
verbale.
Art. 19 ‑ Recesso in caso di
sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al
sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società o il
Contraente hanno facoltà di far cessare l'assicurazione nei confronti della
persona cui il sinistro si riferisce, oppure di recedere dal contratto, con
preavviso di trenta giorni.
In caso di recesso esercitato dalla
Società, quest'ultima rimborserà al Contraente la quota di premio netto
relativa al periodo di rischio non corso, qualora fosse il Contraente ad
esercitare il recesso, lo stesso avrà diritto ad un rimborso pari al 50% del
premio netto corrisposto relativo al periodo per il quale l'assicurazione non
avrà più efficacia.
Art. 20 ‑ Rinnovo del
contratto
In mancanza di disdetta inviata da
una delle Parti con lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto é
prorogato per 365 giorni e così successivamente. Per la validità di tale
lettera farà fede il timbro dell'Ufficio Postale.
Art. 21 ‑ Pagamento del
premio
L'Assicurato/Contraente é tenuto a
pagare, presso la Direzione Generale per l'Italia ovvero alla Rappresentanza
periferica, Agente o Broker cui la polizza é assegnata, alle rispettive
scadenze e per tutta la durata del contratto, i premi comprensivi delle
addizionali stabiliti dalla polizza medesima. La prima rata deve essere pagata
alla consegna della polizza; le rate successive vengono pagate contro rilascio
di quietanze emesse dalla Direzione Generale per l'Italia ovvero alla
Rappresentanza periferica, Agente o Broker cui la polizza é assegnata, che devono portare la data del pagamento e
la firma della persona che riscuote l'importo.
L'assicurazione decorre dalle ore
ventiquattro del giorno indicato nella polizza, se in quel momento il premio e
le addizionali sono pagati; in caso diverso decorre dalle ore ventiquattro del
giorno in cui si effettua il pagamento, ferme restando le scadenze nel
contratto.
Per le rate successive alla prima é
concesso il termine di rispetto di quindici giorni, trascorso il quale
l'assicurazione resta sospesa e rientra in
vigore soltanto dalle ore ventiquattro del giorno di pagamento
del premio, delle addizionali e delle spese, ferme restando le scadenze
contrattualmente stabilite.
Trascorso il termine di
rispetto di cui
sopra, la Società ha diritto di
dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto, fermo il
diritto ai premi scaduti, o di esigerne giudizialmente l'esecuzione.
Il premio é sempre determinato per
periodo di assicurazione di 365 giorni, salvo il caso di contratto di durata
inferiore, ed é interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il
frazionamento in due o più rate.
Art. 22 ‑ Regolazione del
premio
Se il premio é convenuto, in tutto o in parte, in base ad elementi di rischio fluttuanti, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed é regolato alla fine di ogni periodo assicurativo secondo le risultanze delle variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito.
A tale scopo entro sessanta giorni
dalla fine di ogni periodo assicurativo, devono essere forniti per iscritto
alla Società i dati necessari.
Le differenze attive o passive
risultanti dalle regolazioni devono essere pagate nei trenta giorni dalla
relativa comunicazione.
La mancata comunicazione dei dati
occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva
a favore della Società.
Se
l'Assicurato/Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione
dei dati anzidetti, o il pagamento delle differenze attive dovute, il premio
anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto
o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha
avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e
l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui
l'Assicurato/Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per
la Società di agire giudizialmente e di dichiarare, con lettera raccomandata,
la risoluzione del contratto.
immediatamente successiva al compimento del 75° anno di età, l'assicurazione potrà essere rinnovata con patto speciale previa presentazione, 30 giorni prima della scadenza stessa, di certificato medico attestante buona salute.
Art. 5
Art. 23 ‑ Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione
sono a carico dell'Assicurato/Contraente.
Art. 24 ‑ Foro competente
Foro competente, a scelta della
parte attrice, é quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero
quello del luogo ove ha sede l'agenzia cui è assegnata la polizza o presso la
quale é stato concluso il contratto.
Art. 25 ‑ Rinvio alle norme
di Legge
Per tutto quanto non é qui
diversamente regolato valgono le vigenti norme di Legge.
2) CONDIZIONI PARTICOLARI
PER POLIZZE CUMULATIVE
ART. 1 – ESCLUSIONI
Sono esclusi dall'assicurazione
unicamente gli infortuni direttamente derivanti da:
·
uso di aeromobili militari non adibiti a regolare traffico
civile (continuativo od occasionale), ovvero,
·
uso di aeromobili privati, a meno che tale uso non si renda
necessario a seguito di emergenza ad altro mezzo di trasporto sul quale
l'Assicurato si trovi in viaggio;
·
guida di aeromobili di ogni tipo;
·
uso di mezzi aerei condotti da persone non munite di
brevetto;
·
guida od uso di mezzi di locomozione subacquei;
·
esercizio, anche occasionale, dei seguenti sport:
·
pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme,
pelota, alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai senza
accompagnatore di guida qualificata, salti dal trampolino con sci o idroscì,
guidoslitta, caccia a cavallo, immersioni con autorespiratore, paracadutismo e
sport aerei in genere, speleologia;
·
partecipazione a corse o gare sportive e/o in generale a
qualsiasi attività sportiva avente carattere protezionistico o
semiprofessionistico, tra le altre:
gioco del calcio, automobilismo (salvo quelle di regolarità e le
gimcane), motociclismo, motonautica, ippica, ecc., e relative prove ed
allenamenti;
·
ubriachezza (ma solo quando l'Assicurato è alla guida di
veicolo), abuso di psicofarmaci, dall'uso non terapeutico di stupefacenti o
allucinogeni;
·
reati dolosi commessi o tentati dall'Assicurato, salvo il
caso di atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;
·
partecipazione ad esercitazioni militari (con l'esclusione
del servizio militare in tempo di pace); ed inoltre guerra, ostilità,
invasione, rivoluzione, insurrezione, guerra civile, potere militare; salvo il
caso che l'Assicurato sia colto dagli eventi bellici mentre si trova in un
Paese non in stato di belligeranza, nel qual caso la garanzia resta valida per
il periodo massimo di 14 giorni dalla dichiarazione dello stato di guerra;
·
trasformazioni o assestamenti energetici del nucleo
dell'atomo, naturali o provocati artificialmente e da accelerazioni di
particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine
acceleratrici, raggi X, ecc.).
Sono esclusi dalla presente
copertura assicurativa tutti i sinistri derivanti da molestie, abusi e/o
violenze di natura sessuale.
ART. 2 - SOMME ASSICURATE E
GARANZIE PRESTATE
Come da Certificato di Adesione
emesso (specificate sotto la voce CONDIZIONI SPECIALI)
ART. 3 – BENEFICIARI DELLE GARANZIE
La garanzia è prestata per gli
allievi iscritti alla scuola, di seguito definiti assicurati, ed è inoltre
prestata per il capo d’istituto e tutti gli operatori della scuola: insegnanti,
personale A.T.A. e supplenti di ruolo e non di ruolo che siano essi dipendenti
dello Stato, o di Enti Locali; i genitori degli alunni assicurati, quando sono
in veste di accompagnatori durante i viaggi, soggiorni d’istruzione, gite,
uscite didattiche, e quando gli stessi sono nei locali dell’Istituto; il personale in quiescenza che svolge
attività all’interno dell’Istituto, secondo quanto stabilito dalla Circolare
Ministeriale 127 del 14.04.94; esperti esterni autorizzati dal Consiglio
d’Istituto, che svolgono, a qualunque titolo, attività di collaborazione
all’interno dell’Istituto; partecipanti a corsi di alfabetizzazione e delle 150 ore; gli alunni di altre scuole
(anche stranieri) che siano temporaneamente ospiti dell’Istituto, per attività
scolastica e culturale. Esperti esterni che sottoscrivono contratti di
prestazione d’opera occasionali per attività integrative nell’ambito della
direttiva 133 D.P.R. 567/96 con l’Istituto.
E’ considerato infortunio un evento
dovuto a causa violenta, fortuita ed esterna, che produca lesioni fisiche
obiettivamente constatabili.
ART. 4 – OPERATIVITÀ’
DELL’ASSICURAZIONE
L’assicurazione è operante per gli
infortuni subiti dagli assicurati durante l’intera permanenza nella sede della
scuola, succursali o sedi staccate della stessa, senza limiti di orario.
L’assicurazione è operante nelle
seguenti situazioni:
·
attività scolastiche, parascolastiche, extra scolastiche,
inter-scolastiche, ricreative e tutto
quello che rientra nei programmi scolastici;
·
durante tutte le ore di lezione, comprese quelle di
educazione fisica (motoria, per le scuole materne ed elementari);
·
attività ginnico/sportiva, anche extra programma, comprese
le “settimane bianche”, l’esercizio degli sport invernali e/o sulla neve
·
gite e passeggiate, viaggi di integrazione culturale e di
preparazione di indirizzo;
·
visite guidate, visite a musei, scambi ed attività culturali
in genere, purché siano controllate da organi scolastici o da organi
autorizzati da quelli;
·
visite a cantieri, aziende e laboratori, stage e alternanza
scuola lavoro, anche se tali comprendono esperimenti e prove pratiche dirette;
·
tutte le attività ricreative di carattere ginnico/sportivo e
non, che si svolgessero anche in occasione di prescuola, doposcuola o interscuola,
compresi i giochi della gioventù e relativi allenamenti anche in strutture
esterne alla scuola, purché effettuati in presenza di personale incaricato o in
convenzione con la stessa;
·
le attività ivi comprese quelle ginnico/sportive e non, organizzate nell’ambito del mondo
scolastico e deliberate dal consiglio d’istituto o di circolo, con esplicita
esclusione delle competizioni organizzate dalle federazioni sportive.
ART. 5 – RISCHIO IN ITINERE
La garanzia vale durante i
trasferimenti interni ed esterni connessi allo svolgimento delle suddette
attività e durante il tragitto casa/scuola e viceversa, con qualsiasi mezzo di
locomozione, purché questi infortuni avvengano esclusivamente durante il
tempo necessario a compiere il percorso
prima e dopo l’orario di inizio di tutte le attività per gli studenti, o
lavorativo per gli operatori della scuola.
ART. 6 - ESTENSIONI
DELL’ASSICURAZIONE
Sono considerati infortuni:
·
intossicazioni da cibo avariato consumato durante la
refezione scolastica;
·
lesioni causate da contatto con sostanze corrosive;
·
morsi di animali e di rettili, nonché punture d’insetto;
·
asfissia ed annegamento;
·
assideramento e congelamento;
·
folgorazioni;
·
colpi di sole e di calore;
·
contagio da A.I.D.S. o Epatite avvenuto nell’ambito delle
attività scolastiche, se diagnosticato entro tre mesi dall’infortunio il
massimale per tale garanzia è fissato in Euro 10.330,00
·
assemblee
studentesche non autorizzate nei locali dell’Istituto;
·
aggressioni o atti violenti anche con movente politico,
sociale o sindacale, sempreché l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva e/o
volontaria.
A parziale deroga delle condizioni
generali di assicurazione, si intendono inclusi in garanzia le alluvioni,
inondazioni e terremoti, con l’intesa che in ogni caso l’esborso massimo non
potrà superare l’importo complessivo di Euro 2.582.290,00 qualunque sia il numero delle persone
assicurate infortunate.
ART. 7 – RISCHIO AEREONAUTICO
Nell’ambito della copertura
suddetta l’assicurazione si intende estesa all’uso, in veste di passeggero, di
aeromobili di linea eserciti da società di traffico aereo regolare ed
autorizzato (escluso aeromobili privati, salvo quanto previsto all’Art. 2 punto
2). Il risarcimento in questi casi, comunque, non potrà superare il massimo
complessivo di Euro 5.164.570,00 per
sinistro, indipendentemente dal numero di assicurati infortunati..
ART. 8 – ULTERIORI ESTENSIONI DELL’ASSICURAZIONE
La garanzia si intende estesa agli
infortuni derivanti dalla conseguenza di sforzi muscolari e di ernie addominali
entrambi traumatiche. Se l’ernia, anche
bilaterale, non risulta operabile secondo parere medico, sarà corrisposta
un’indennità a titolo di invalidità permanente non superiore al 10% del
capitale assicurato per il caso di invalidità permanente assoluta. Qualora dovessero insorgere contestazioni
circa la natura e l’operabilità dell’ernia, la decisione verrà rimessa al
collegio medico.
ART. 9 – CHIARIMENTI SU PRESTAZIONI E GARANZIE
A. MORTE DA INFORTUNIO
Se l'infortunio ha per conseguenza
la morte dell'Assicurato e questa si verifica entro due anni dal giorno nel
quale l'infortunio è avvenuto, gli Assicuratori liquidano ai beneficiari la
somma assicurata per il caso di morte.
Per beneficiari si intendono, salvo diversa designazione da parte
dell'Assicurato, gli eredi legittimi e/o testamentari. In caso di premorienza o commorienza dei
beneficiari designati, detta somma sarà liquidata agli eredi legittimi e/o
testamentari. Vengono parificati al
caso di morte il caso in cui l'Assicurato venga dichiarato disperso dalle
competenti Autorità ed il caso di sentenza di morte presunta, ai sensi
dell'art. 60 comma 3 del Codice Civile.
L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per
invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per
invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in
conseguenza di questo, l'Assicurato muore gli eredi dell'Assicurato non sono
tenuti ad alcun rimborso, mentre i beneficiari hanno diritto soltanto alla
differenza tra l'indennizzo per morte (se superiore) e quello già pagato per
invalidità permanente.
B. INVALIDITÀ PERMANENTE DA
INFORTUNIO
Se l'infortunio ha per conseguenza
una invalidità permanente e questa si verifica entro due anni dal giorno nel
quale l'infortunio è avvenuto, gli Assicuratori liquidano all'Assicurato un
indennizzo calcolato sulla somma assicurata per il caso di invalidità
permanente secondo la tabella contenuta nell'allegato 1 del D.P.R. 30/06/1965
n. 1124 e successive modifiche, integrazioni e/o interpretazioni, con rinuncia
in ogni caso da parte degli Assicuratori all'applicazione di franchigie
previste dal citato decreto e con riguardo a qualsiasi categoria di persone nei confronti delle
quali la normativa di cui trattasi si renda applicabile. La perdita totale o irrimediabile dell'uso
funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica
dello stesso; se si tratta di minorazione, le percentuali sopra indicate
vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale
di più organi o arti, l'indennizzo viene stabilito mediante l'addizione delle
percentuali corrispondenti ad ogni
singola lesione.
Resta tuttavia convenuto che:
·
In caso di infortunio liquidabile a termini di polizza, che
determini un grado d’invalidità pari o superiore al 50% (cinquanta per cento)
della totale, verrà riconosciuta all’assicurato un’invalidità permanente del
100% (cento percento);
·
In caso di infortunio liquidabile a termini di polizza che
colpisca un alunno orfano di un genitore e che comporti una invalidità
permanente di grado uguale o superiore al 25%, la somma assicurata verrà
raddoppiata.
·
La percentuale di invalidità permanente da liquidare in caso
di perdita totale, anatomica o funzionale di un arto superiore, sarà sempre
calcolata come se l’arto fosse quello destro (sinistro per i mancini).
·
Nel caso in cui a seguito di infortunio indennizzabile ai
sensi delle condizioni contrattuali, esclusi gli infortuni causati da movimenti
tellurici, residui all’assicurato un’invalidità permanente di grado pari o
superiore al 80% della totale, la Società riconoscerà un capitale aggiuntivo
pari a Euro 51.646,00. L’esposizione
massima della Società a titolo di maggiorazione del capitale non potrà comunque
superare l’importo di Euro 516.460,00 nel caso di evento che colpisca
contemporaneamente più assicurati dello stesso Istituto. Qualora le indennità
da corrispondere a titolo di maggiorazione ai sensi della presente garanzia
eccedessero nel loro complesso tale importo, le stesse verranno adeguate con
riduzione ed imputazione proporzionale
sui singoli infortunati.
C. INVALIDITÀ PERMANENTE DA
MALATTIA per poliomielite e meningite cerebro spinale.
Nel caso in cui
l’alunno, successivamente al novantesimo giorno dalla sua iscrizione all’anno
scolastico, contragga poliomielite o meningite cerebro spinale, i capitali
garantiti per l’invalidità permanente da infortunio si intenderanno garantiti anche per l’invalidità permanente da queste malattie.
L’indennizzo, per
questi casi, sarà effettuato secondo la seguente tabella:
L’assicurazione è prestata per i
soli casi di poliomielite e meningite cerebro spinale insorte successivamente
alla data di effetto dell’assicurazione.
D - SPESE MEDICHE ASSICURATE A
SEGUITO DI INFORTUNIO
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|
%Acc |
% Liq |
% Acc |
% Liq |
% Acc |
% Liq |
% Acc |
% Liq |
% Acc |
% Liq |
% Acc |
% Liq |
% Acc |
% Liq |
% Acc |
% Liq |
|
4 |
1 |
12 |
12 |
20 |
20 |
28 |
28 |
36 |
43 |
44 |
59 |
52 |
75 |
60 |
91 |
|
5 |
2 |
13 |
13 |
21 |
21 |
29 |
29 |
37 |
45 |
45 |
61 |
53 |
77 |
61 |
93 |
|
6 |
3 |
14 |
14 |
22 |
22 |
30 |
30 |
38 |
47 |
46 |
63 |
54 |
79 |
62 |
95 |
|
7 |
4 |
15 |
15 |
23 |
23 |
31 |
33 |
39 |
49 |
47 |
65 |
55 |
81 |
63 |
97 |
|
8 |
5 |
16 |
16 |
24 |
24 |
32 |
35 |
40 |
51 |
48 |
67 |
56 |
83 |
64 |
99 |
|
9 |
6 |
17 |
17 |
25 |
25 |
33 |
37 |
41 |
53 |
49 |
69 |
57 |
85 |
65&+ |
100 |
|
10 |
10 |
18 |
18 |
26 |
26 |
34 |
39 |
42 |
55 |
50 |
71 |
58 |
87 |
ECC. |
100 |
|
11 |
11 |
19 |
19 |
27 |
27 |
35 |
41 |
43 |
57 |
51 |
73 |
59 |
89 |
ECC. |
100 |
Sono assicurate e rimborsabili nel
limite della somma concordata per periodo annuale le spese mediche a seguito di
infortunio:
·
per visite mediche specialistiche, acquisto di medicinali;
·
incluso rimborso ticket
sanitari;
·
per intervento chirurgico anche ambulatoriale;
·
durante il ricovero in istituti pubblici o privati;
·
per applicazione di apparecchi gessati, bendaggi e docce di
immobilizzazione;
·
per analisi ed accertamenti diagnostici strumentali e di
laboratorio, compreso l’artroscopia diagnostica ed operativa;
·
per terapie fisiche e specialistiche;
artrosi conseguenti ad infortunio, protesi e tutori di
funzione degli arti superiori, inferiori e del tronco; protesi oculari ed
acustiche.
Fermo restando il limite della
somma assicurata per rimborso spese mediche da infortunio, la garanzia
comprende le seguenti prestazioni:
D1 - SPESE E CURE
ODONTOIATRICHE Senza sottolimiti per dente: in caso di cure
odontoiatriche e ortodontiche rese necessarie da infortunio, vengono
rimborsate, sino alla somma pattuita nelle prestazioni, le spese per cure
odontoiatriche ed ortodontiche.
Si precisa che le spese per le protesi sono rimborsabili solo per la prima
protesi ( e non le successive) purché esse sia applicata entro tre anni dal
giorno dell’infortunio.
Nel caso in cui, a parere medico
espresso, a richiesta, in consulto con i medici degli assicuratori, per l’età
giovanile dell’Assicurato, non sia possibile l’applicazione della PRIMA protesi
nei tre anni stabiliti, l'Assicurato potrà chiedere che vengano rimborsate,
una sola volta, ora per allora, le spese riconosciute necessarie, sino ad un
massimo del corrispondente costo previsto dalla Tariffa Nazionale Dell’Ordine
dei Medici.
La ricostruzione delle parti
danneggiate – intervento di conservativa -, non è considerata protesi e rientra
pertanto, a tutti gli effetti, nelle spese per cure odontoiatriche ed
ortodontiche .
D2 - SPESE E CURE
OCULISTICHE: Acquisto lenti: senza sottolimiti per rotture di
lenti e/o montature (comprese lenti a contatto) come conseguenza diretta di
infortunio che abbia colpito l’assicurato. Viene incluso l’acquisto di nuove
lenti, nel limite della somma pattuita, come
conseguenza di infortunio che causa danno oculare. Sono escluse dalla
garanzia le lenti “usa e getta”.
D3 - ACQUISTO
APPARECCHI ACUSTICI DA INFORTUNIO, senza limite: in caso di
cure rese necessarie da infortunio, vengono rimborsate, sino alla somma
pattuita nelle prestazioni, le spese per cure all’apparato uditivo; si precisa
che le spese per le protesi sono
rimborsabili solo per la prima protesi ( e non le successive) purché essa sia
applicata entro tre anni dal giorno dell’infortunio. Il rimborso avverrà dietro
presentazione dei giustificativi di spesa e dei certificati comprovanti la
menomazione subita dall’assicurato/a.
D4 - ACQUISTO O
NOLEGGIO CARROZZELLE: ove la garanzia sia prevista dalla polizza
nell’ambito del sotto limite concordato per acquisto e noleggio di carrozzelle
reso necessario a seguito di infortunio. Dovranno essere presentati dietro
richiesta degli assicuratori i documenti giustificativi debitamente quietanzati
e sottoscritti dal medico nonché dal responsabile d’Istituto.
E - DIARIA DA RICOVERO
Entro la somma stabilita, a seguito di infortunio
indennizzabile a termini di polizza, per
indennità giornaliera per ogni giorno di ricovero presso istituti
pubblici o privati per un massimo di 365 giorni.
F - DAY HOSPITAL
In caso di day-hospital, la somma
pattuita per diaria da ricovero verrà
corrisposta al 100% (cento per cento), per un massimo di 180 giorni .
G - DIARIA DA GESSO
Viene corrisposta quando
l’assicurato non possa, a causa dell’applicazione agli arti di gesso o
apparecchi immobilizzatori, applicati e rimossi necessariamente da personale
medico o paramedico nelle apposite strutture, con il limite per giorno e
complessivo stabilito nelle prestazioni, recarsi a scuola o, recandovisi, non
possa partecipare con profitto alle attività in classe.
Unicamente ai fini della presente
clausola si stabilisce
convenzionalmente di calcolare un giorno di garanzia ogni quattro ore di mancato profitto.
H - DANNO ESTETICO
Se a seguito di infortunio, non
altrimenti risarcibile, indennizzabile a termini di polizza, l’assicurato
subisse deturpazioni o sfregi di carattere estetico al viso, gli assicuratori
riconosceranno un indennizzo a titolo
di rimborso spese sostenute per la cura ed applicazioni, nonché per interventi
di chirurgia plastica ed estetica,
effettuate allo scopo di eliminare o ridurre il danno, con il massimale
stabilito nelle prestazioni e garanzie previste. Il rimborso sarà effettuato, dietro presentazione di adeguata
documentazione, al massimo entro tre anni dalla data d’infortunio.
I - SPESE DI TRASPORTO DELL’ASSICURATO DAL LUOGO DELL’INFORTUNIO
ALL’ISTITUTO DI CURA
Con qualsiasi mezzo idoneo, con il
limite massimo stabilito nelle prestazioni e garanzie previste.
L - SPESE DI ACCOMPAGNAMENTO E
TRASPORTO DELL’ASSICURATO DALLA PROPRIA ABITAZIONE (O DALLA SCUOLA)
ALL’ISTITUTO DI CURA E VICEVERSA.
Se a seguito di infortunio,
l’assicurato necessitasse, a prescrizione medica, di cure ripetute (medicazioni
complesse, applicazioni fisioterapiche e terapie mediche ecc.), gli
assicuratori corrisponderanno, a titolo di
concorso alle spese di accompagnamento e trasporto necessarie a
raggiungere l’istituto di cura, la somma forfetaria giornaliera stabilita alle
singole combinazioni.
M - SPESE DI TRASPORTO DA CASA A
SCUOLA E VICEVERSA
Qualora un assicurato, a seguito di
infortunio, diventi portatore, al di fuori di strutture ospedaliere, di
gessature o apparecchi protesici agli arti inferiori (o superiori, se il
trasporto autonomo è reso problematico), applicati e rimossi da personale
medico o paramedico; in tale caso gli rimborseranno le spese di trasporto da
casa a scuola e viceversa, fino alla concorrenza del stabilito. Il rimborso verrà
effettuato dietro presentazione di adeguata documentazione, o in mancanza di
documentazione, verrà effettuato un rimborso chilometrico di Euro 00,55 /Km,
con le seguenti avvertenze:
·
trasferimenti all’interno del Comune: 7 km forfetari
giornalieri;
·
trasferimenti da Comune a Comune: distanze calcolate, in
linea retta, da centro Comune a centro Comune, arrotondati al km superiore.
N - SPESE AGGIUNTIVE
Esclusivamente a seguito di
infortunio accertato: (danni materiali la cui
effettività l’assicurato è tenuto a dimostrare, nel caso di richiesta da
parte degli assicuratori, con conferma
sottoscritta dal docente responsabile e/o dal Preside d’istituto) conseguenti
a: Infortunio risarcibile a termini di polizza, escluso furto e smarrimento:
·
Danni a capo di vestiario danneggiati a seguito di
infortunio risarcibile a termini di polizza;
·
Danni a strumenti musicali, esclusivamente per i
Conservatori e le scuole musicali, con valore a nuovo superiore a Euro
41,50 i danni relativi saranno
rimborsati con uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 15,50 Il massimo degrado per vetustà, applicabile
allo strumento, è stabilito nel 50% del valore d’acquisto;
·
Danni a sedie e rotelle e tutori, per portatori di handicap:
senza alcuna franchigia o scoperto nell’ambito del massimale.
O - SPESE PER LEZIONI PRIVATE DI
RECUPERO
Qualora l’assicurato sia rimasto
assente dalle lezioni, in conseguenza di infortunio indennizzabile dalla
presente polizza, per un periodo superiore a trenta giorni consecutivi, gli
assicuratori rimborseranno, previa presentazione di adeguata documentazione, le
spese sostenute per le lezioni private di recupero.
P
- PERDITA DELL’ANNO SCOLASTICO
Se a seguito di infortunio
indennizzabile a termini di polizza, accaduto negli ultimi quattro mesi di
scuola, l’assicurato (in questo caso solo gli alunni) si trovassero
nell’impossibilità di concludere l’anno con esito positivo, e di conseguenza
dovessero ripetere l’anno stesso, gli assicuratori riconosceranno la somma
indicata nelle prestazioni a titolo forfetario, ma solo per il primo anno
scolastico ripetuto.
Q - SPESE FUNERARIE
A seguito di infortunio mortale
indennizzabile dalla presente polizza, gli assicuratori risarciranno, in
aggiunta al capitale garantito per il caso di morte, anche le spese funerarie
sostenute e documentate.
R - SPESE PER IL TRASPORTO DELLA
SALMA
A seguito di infortunio mortale,
indennizzabile a termini di polizza, avvenuto in paese straniero (escluso la
Repubblica di S. Marino e lo stato Città del Vaticano), gli assicuratori
rimborsano agli aventi diritto le spese sostenute e documentate per il
rimpatrio della salma.
S - INDENNITA’ DA ASSENZA PER
INFORTUNIO
in caso che l’assicurato, a seguito
di infortunio risarcibile a termini di polizza, sia rimasto assente dalle
lezioni o dal lavoro (per gli operatori) per più di 20 giorni consecutivi
scolastici, e non abbia presentato alcuna spesa, viene riconosciuta una
liquidazione “omnia” di Euro 77,00
ART. 10 - ESERCIZIO DELLA RIVALSA
Qualora l’infortunio sia la
conseguenza di un sinistro indennizzabile, occorso all’Assicurato nella sua
qualità di trasportato su mezzo di trasporto, gli assicuratori rinunciano ad
esercitare i diritti di rivalsa nei confronti di terzi, lasciando
all’assicurato o aventi diritto di avvalersi della facoltà di scegliere di
essere risarcito dal diretto responsabile ai sensi della legge 990
(assicurazione obbligatoria).
ART. 11 – MODALITÀ PER LA
CORRESPONSIONE DI RIMBORSI ED
INDENNIZZI
Fermo l’obbligo della denuncia di
infortunio, la corresponsione dell’indennizzo avverrà a guarigione avvenuta,
previa presentazione agli assicuratori dei documenti giustificativi, anche in
copia salvo che diversamente richiesto, debitamente quietanzati (notule del
medico, ricevuta del farmacista, referti clinici, ricevute pagamento ticket…),
salvo i casi descritti nella voce “D1” secondo capoverso.
ART. 12 – COMUNICAZIONE DELLE
GENERALITÀ DEGLI ASSICURATI
Il contraente è esonerato
dall’obbligo di denunciare le generalità degli assicurati: per la loro
identificazione, e per il computo del premio, si farà riferimento ai registri
del contraente, che quest’ultimo si obbliga ad esibire in qualsiasi momento
alle persone incaricate dagli assicuratori per accertamenti e controlli insieme
ad ogni altro documento probatorio in suo possesso.
ART. 13 – ESONERO DELLA
COMUNICAZIONE DELL’ESISTENZA DI ALTRE ASSICURAZIONI
Resta inteso e convenuto che il
contraente è esonerato dall’obbligo di dichiarare l’eventuale esistenza di
altri contratti di assicurazione stipulati in proprio dagli assicurati.
ART. 14 – PAGAMENTO INDENNIZZI
Si conviene che, a richiesta
dell’assicurato, l’ammontare liquidabile potrà essere versato al contraente,
purché la relativa quietanza sia sottoscritta per accettazione sia
dall’assicurato sia dal contraente e/o altro avente diritto.
ART. 15 – PATOLOGIA OCCULTA
Gli infortuni sono indennizzabili
anche quando la causa determinante sia ascrivibile a stati patologici occulti,
sempre che l’infortunio si sia verificato durante le ore di educazione fisica
(motoria per le scuole materne ed elementari).
ART. 16 – MASSIMALE CATASTROFALE
Nel caso di evento che colpisca più
persone assicurate, l’indennizzo dovuto dagli assicuratori non potrà in alcun
caso superare complessivamente l’importo di Euro 5.164.570,00
ART. 17 - PRECISAZIONI
Tutti gli assicurati sono garantiti
indipendentemente dal loro stato psico-fisico; gli assicuratori,
comunque, corrispondono l’indennità per le sole conseguenze dirette ed
esclusive dell’infortunio; se l’infortunio colpisce una persona che non sia
fisicamente integra e sana, non è indennizzabile quanto imputabile a condizioni
fisiche o patologiche preesistenti.
A precisazione della circolare
ministeriale della Pubblica Istruzione n. 2170 del 30.06.96, le controversie
potranno essere risolte: ricorrendo alla magistratura ordinaria; oppure
accettando l’arbitrato, secondo le condizioni generali di polizza. Il
contraente ha facoltà di scelta.
La Compagnia rinuncia al diritto di
recesso in caso di sinistro.
ART. 18 - DENUNCIA DI INFORTUNIO -
OBBLIGHI RELATIVI.
La denuncia dell'infortunio con
l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento e delle cause che lo hanno
determinato, deve essere fatta per iscritto agli Assicuratori entro trenta
giorni dall'infortunio o dal momento in cui l'Assicurato od i suoi aventi
diritto ne abbiano avuto la possibilità.
L'Assicurato deve ricorrere alle
cure di un medico e seguirne le prescrizioni. L'infortunato, i suoi familiari
od aventi diritto, devono consentire alle visite di medici incaricati dagli
Assicuratori ed a qualsiasi accertamento che gli Assicuratori ritengano
necessario sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e
curato la persona assicurata.
In caso di morte, immediata o
sopravvenuta per effetto dell'infortunio, gli Assicuratori devono essere
prontamente avvertiti a mezzo telegramma.
Se non viene adempiuto
intenzionalmente agli obblighi sopra previsti, l'infortunato ed i suoi aventi
diritto perdono il diritto alle indennità. Se l'inadempienza è involontaria,
gli Assicuratori hanno diritto di ridurre le indennità in ragione del
pregiudizio sofferto.
ART. 19 - DENUNCIA DELLA MALATTIA - OBBLIGHI RELATIVI.
La denuncia della malattia che,
secondo parere medico, sembri comportare invalidità permanente, deve essere
prestata per iscritto dall'Assicurato e/o dal Contraente.
La denuncia stessa deve essere
corredata da certificato medico riflettente un dettagliato rapporto sulla
natura, decorso e conseguenze della malattia. L'Assicurato deve sottoporsi agli
accertamenti e controlli medici disposti dagli Assicuratori fornendo agli
stessi ogni informazione.
Trascorsi 240 giorni dalla denuncia
della malattia, l'Assicurato deve presentare specifica certificazione medica
attestante il grado di invalidità permanente direttamente ed esclusivamente
residuato dalla malattia denunciata.
Qualora la presente assicurazione
pervenga alla scadenza prima che la malattia sia denunciata e sempreché la
stessa si sia manifestata durante il periodo di validità dell'assicurazione,
per la presentazione della denuncia è stabilito il termine di un anno dalla
scadenza dell'assicurazione.
ART. 20 - LIMITI DI ETÀ - PERSONE
NON ASSICURABILI.
L'assicurazione non vale per le
persone di età superiore ai 75 anni e cessa dalla prossima scadenza annuale del
premio per quelle che raggiungono tale limite di età nel corso del contratto.
Gli Assicuratori restituiranno i rispettivi premi scaduti successivamente, che
fossero loro eventualmente versati.
Non sono assicurabili le persone
affette da alcolismo, tossicomanie e l'assicurazione cessa con il loro manifestarsi.
ART. 21 - CONTROVERSIE.
In caso di divergenza sul grado di
invalidità permanente, le Parti si obbligano a conferire ad un Collegio di tre
medici il mandato di decidere in base alle condizioni e limitazioni
contrattuali.
Ciascuna delle parti nomina un
medico, i due medici così designati nominano il terzo, in caso di disaccordo su
tale nomina, provvede il Consiglio dell'Ordine dei Medici del luogo dove il
Collegio medico risiede. Il collegio è dispensato da ogni formalità di legge e
ha facoltà di rinviare l'accertamento dell'invalidità permanente concedendo un
anticipo di indennità. Le sue decisioni sono prese a maggioranza di voti e sono
vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il
verbale. Ciascuna Parte paga le spettanze e le spese del medico da essa
nominato e la metà di quelle del terzo. Tuttavia, se il grado di invalidità
permanente clinicamente accertato dal Collegio medico supera di un terzo o più
quello valutato dagli Assicuratori, questi rispondono di tutte le spettanze e
le spese del Collegio medico.
CONDIZIONI
PARTICOLARI DI POLIZZA COMUNI A TUTTE LE SEZIONI
ART. 22 DECORRENZA
DELL'ASSICURAZIONE - PAGAMENTO DEL PREMIO.
L'assicurazione decorre dalle ore
24 del giorno indicato dal Contratto e/o da quello della comunicazione di
Copertura Provvisoria inviata alla
Scuola da AssiScuola® Srl
La Comunicazione di Copertura
Provvisoria è, a TUTTI GLI EFFETTI valida ed efficace, sino
all’emissione ed al perfezionamento del corrispondente contratto
Il premio
dovrà essere corrisposto, in via esclusiva a AssiScuola® Srl oppure ACE Insurance S.A.-N.V., entro 30
giorni della decorrenza della
polizza.
Trascorso tale periodo la polizza
rimarrà sospesa e si riattiverà alle ore 24 del giorno che sarà corrisposto il
premio.
Il premio è sempre determinato per
periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata
minore, ed è dovuto per intero anche se ne sia stato concesso il frazionamento
ART. 23 – DURATA DEL CONTRATTO
A parziale deroga dell’articolo
1899 del Codice Civile, il presente contratto non è soggetto a tacita proroga e
cessa alla naturale scadenza senza obbligo di disdetta. Il contraente ha
facoltà di richiedere agli stessi assicuratori il rinnovo della copertura per
un ulteriore anno e, se accordato, il contraente beneficia di una proroga del
pagamento premi di 30 giorni dalla data di inizio della nuova polizza.
ART. 24 – COMUNICAZIONE DEL NUMERO
DEGLI ASSICURATI
Il Contraente dichiara, all’atto
del perfezionamento del presente contratto, il numero delle persone da
assicurare pagando il premio dovuto e si impegna a comunicare eventuali
variazioni successive, per i
conseguenti conteggi di premio aggiuntivo.
Il numero degli Assicurati indicato
nella Copertura Provvisoria può avere, senza pregiudicare la validità
della stessa, carattere puramente indicativo in attesa che venga determinato il
numero definitivo.
Qualora il numero delle persone dichiarato dalla
Contraente ed inserito nel contratto, sia inferiore a quello effettivo, le
garanzie previste dalla presente polizza saranno comunque prestate a tutti gli
Assicurati usufruenti le garanzie sempre che il premio pro capite sia stato
versato da almeno il 90 per cento della totalità delle persone da assicurare.
Solo in caso diverso si applicherà
l’articolo 1898 del codice civile, ultimo comma (regola proporzionale).
ART. 25 - DENUNCIA DI
SINISTRO
La denuncia può essere effettuata a
mezzo FAX, o via INTERNET, mediante l’apposito programma, al menu “Sinistri
On-line” del sito ASSISCUOLA.IT, salvo casi mortali o catastrofici, che
andranno anche comunicati a mezzo telegramma alla AssiScuola® srl .
Qualora gli apparecchi telematici , della AssiScuola® srl per
qualunque motivo, non dovessero funzionare e non sarà stato quindi possibile da
parte della stessa, rubricare il sinistro, gli Assicuratori consentono che la
denuncia possa essere fatta anche successivamente, al più tardi, a richiesta
del danneggiato o avente diritto, ritenendo valida ed efficace la
documentazione presso la scuola.
ART. 26 – VALIDITÀ TERRITORIALE
La presente assicurazione è valida
in tutto il mondo.
ART. 27 - FORO COMPETENTE.
Foro competente é esclusivamente
quello del luogo di residenza o sede del Convenuto.
SEZIONE
C - GARANZIA DI ASSISTENZA AssiScuola®
Assistance
DEFINIZIONI
·
Alle seguenti denominazioni Contraente e Società
attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:
·
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto
dall'assicurazione;
·
Assicurazione: il contratto di assicurazione;
·
Assistenza: l’aiuto tempestivo, in denaro o in natura,
fornito all’Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di
un Sinistro;
·
Bagaglio: quanto l’Assicurato porta con sé per il fabbisogno
personale durante il Viaggio.
·
Centrale Operativa: l'organizzazione di INTER PARTNER SpA
costituita da risorse umane e da attrezzature, in funzione 24 ore su 24 e tutti
i giorni dell'anno, per l'erogazione delle prestazioni di Assistenza. E' composta dalla Centrale
Telefonica, che riceve le chiamate degli Assicurati e attiva le assistenze, e
dalla Rete Esterna che effettua gli interventi sul posto.
·
Certificato: documento riportante il numero ed un estratto
delle Condizioni Generali di Assicurazione della Polizza in possesso degli
Assicurati;
·
Contraente: il soggetto che stipula il contratto di
assicurazione;
·
Europa: Italia, Paesi europei;
·
Familiare: coniuge, convivente (purchè risultante dallo
stato di famiglia), figlio, genero o nuora, fratello o sorella, genitore,
suocero;
·
Franchigia: la parte del danno espressa in cifra fissa che
rimane a carico dell’Assicurato.
·
Furto: il reato previsto dall’art. 624 del Codice Penale
commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi
la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
·
Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di
Sinistro;
·
Infortunio: evento
dannoso dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni
fisiche obiettivamente constatabili;
·
Istituto di cura: ospedale, clinica, casa di cura
regolarmente autorizzata all'erogazione dell'assistenza ospedaliera, esclusi
gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e di soggiorno, le cliniche
per cure dietologiche ed estetiche, i gerontocomi e gli ospizi per anziani;
·
Istituto Scolastico: Ente che racchiude una pluralità di
Assicurati, identificabili da documenti ufficiali di appartenenza all’Ente
medesimo quali certificati di iscrizione, documenti di assunzione, lettere di
incarico e quanto altro idoneo alla sua qualificazione.
·
Italia: il territorio italiano, la Repubblica di San Marino
e lo Stato della Città del Vaticano.
·
Malattia: ogni alterazione dello stato di salute non
dipendente da Infortunio;
·
Malattia improvvisa: Malattia di acuta insorgenza di cui
l'Assicurato non era a conoscenza alla data di inizio della copertura; non è
considerata Malattia improvvisa l'acutizzarsi o la manifestazione improvvisa di
una precedente patologia nota all'Assicurato;
·
Massimale: la somma fino alla concorrenza della quale, per
ciascun Viaggio e persona, la Società presta la garanzia;
·
Polizza: i documenti che provano l’Assicurazione;
·
Rapina: il reato previsto dall’art. 628 del Codice Penale
commesso da chiunque si impossessi, mediante violenza o minaccia alla persona,
della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne
profitto per sé o per altri.
·
Residenza: il luogo in cui l'Assicurato dimora abitualmente;
·
Ricovero: la degenza in Istituto di cura che comporti almeno
un pernottamento;
·
Rischio: la probabilità che si verifichi il Sinistro e
l’entità dei danni che possono derivarne;
·
Scippo: il reato previsto agli artt. 624 e 625 del Codice
Penale commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui,
sottraendola a chi la detiene con destrezza, ovvero strappando la cosa di mano
o di dosso alla persona, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
·
Scoperto: la parte del danno, espressa in percentuale, che
rimane a carico dell’Assicurato;
·
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è
prestata la garanzia assicurativa;
·
Società: INTER PARTNER SpA;
·
Vettore: persona o società che esegue il trasporto di cose e
persone per conto di terzi;
·
Viaggio: lo spostamento dell’Assicurato in occasione di
trasferimenti e/o gite a scopo didattico effettuate dall’Istituto Scolastico
Contraente.
PRESTAZIONI DI ASSISTENZA
A) Prestazioni di assistenza BASE
Le prestazioni di assistenza di
seguito riportate hanno estensione territoriale in Italia, limitatamente al
luogo ove l’Istituto Scolastico è situato ed escludono la partecipazione degli
Assicurati a gare sportive.
Consigli medici
Qualora l'Assicurato a seguito di
malattia o infortunio necessiti di parlare per telefono con un medico per avere
consigli.
La Società, tramite la Centrale
Operativa, fornirà la consulenza medica richiesta.
Invio medico e/o ambulanza
Servizio non in emergenza e pertanto
non sostitutivo all’intervento degli Organismi ufficiali di soccorso – servizio
di emergenza 118
Qualora l'Assicurato, a seguito di
Infortunio o Malattia improvvisa necessiti di una visita medica presso
l’Istituto scolastico di appartenenza e, qualora gli stessi medici di guardia
della Centrale Operativa lo valutino necessario, la Società invia un medico
generico. Il relativo costo resta a carico della Società.
La prestazione viene erogata negli
orari di permanenza degli aventi diritto presso l’Istituto scolastico. Qualora
nessuno dei medici convenzionati della Rete Esterna fosse disponibile, la
Società potrà organizzare, in alternativa e in accordo con l’Assicurato, il suo
trasferimento in una struttura medica mediante autoambulanza.
Ambulanza per trasporto in ospedale
in Italia
Qualora l'Assicurato a seguito di
Infortunio o Malattia improvvisa, necessiti di un trasporto in autoambulanza
per un Ricovero dall’Istituto scolastico ove trovasi in Italia al centro
ospedaliero più vicino, la Società provvede ad inviare l'ambulanza tenendo i
costi a suo carico.
B) Prestazioni di assistenza PLUS
Le prestazioni di assistenza di
seguito riportate hanno estensione territoriale in Italia, limitatamente al
luogo ove l’Istituto Scolastico è situato ed escludono la partecipazione degli
Assicurati a gare sportive.
Consigli medici
Qualora l'Assicurato a seguito di
malattia o infortunio necessiti di parlare per telefono con un medico per avere
consigli.
La Società, tramite la Centrale
Operativa, fornirà la consulenza medica richiesta.
Invio medico e/o ambulanza
Servizio non in emergenza e
pertanto non sostitutivo all’intervento degli Organismi ufficiali di soccorso –
servizio di emergenza 118
Qualora l'Assicurato, a seguito di
Infortunio o Malattia improvvisa necessiti di una visita medica presso
l’Istituto scolastico di appartenenza e, qualora gli stessi medici di guardia
della Centrale Operativa lo valutino necessario, la Società invia un medico
generico. Il relativo costo resta a carico della Società.
La prestazione viene erogata negli
orari di permanenza degli aventi diritto presso l’Istituto scolastico. Qualora
nessuno dei medici convenzionati della Rete Esterna fosse disponibile, la
Società potrà organizzare, in alternativa e in accordo con l’Assicurato, il suo
trasferimento in una struttura medica mediante autoambulanza.
Ambulanza per trasporto in ospedale
in Italia
Qualora l'Assicurato a seguito di
Infortunio o Malattia improvvisa, necessiti di un trasporto in autoambulanza
per un Ricovero dall’Istituto scolastico ove trovasi in Italia al centro
ospedaliero più vicino, la Società provvede ad inviare l'ambulanza tenendo i
costi a suo carico.
Le prestazioni di assistenza e le
garanzie di seguito riportate sono valide in Italia ed Europa durante lo
spostamento dell’Assicurato in occasione di trasferimenti e/o gite a scopo
didattico effettuate dall’Istituto Scolastico.
Segnalazione medico specialista
all’estero
Qualora l’Assicurato, a seguito di
Infortunio o Malattia avvenuti in Viaggio all’estero, necessiti di una visita
specialistica sul posto, purché giudicata necessaria dai medici di guardia
della Centrale Operativa, la Società provvederà a segnalare lo specialista più
idoneo reperibile nella zona in cui si trova l’Assicurato, compatibilmente con
le disponibilità locali.
Consulto specialistico e ricerca
del Centro specializzato
Qualora il medico della Centrale
Operativa della Società e il medico curante dell’Assicurato, colpito da
Infortunio o Malattia improvvisa,
ritengano che per la particolare patologia da cui l’Assicurato è affetto
siano maggiormente idonee strutture sanitarie specializzate nazionali ed
estere, la Società organizza e prenota per l’Assicurato un consulto con uno
specialista della rete convenzionata della Società.
La Società reperisce lo
specialista, prenota il consulto e tiene a proprio carico l’onorario fino ad un
massimo di € 520,00 per anno assicurativo comprensive delle spese di viaggio
(incluse vitto e alloggio) dello specialista per recarsi dal paziente.
La presente prestazione viene
fornita fino ad un massimo di una volta per anno assicurativo.
Anticipo somme di denaro (per i
soli Assicurati maggiorenni)
Qualora l’Assicurato in Viaggio
necessiti di denaro per sostenere spese impreviste e di prima necessità a cui
non gli sia possibile far fronte direttamente ed immediatamente la Società
provvederà:
ad assisterlo affinché riesca a
trasferire sul posto, tramite istituti bancari locali, somme di denaro dalla
propria banca;
a richiedere all’Assicurato di
designare una persona che in Italia metta a disposizione della Società stessa
l’importo richiesto. Contestualmente, questa si impegna a pagare sul posto o a
far pervenire l’importo suddetto all’Assicurato fino alla concorrenza massima
di € 520,00.
Invio medicinali all'estero
La Società provvederà, nel limite
del possibile e nel rispetto delle norme che regolano il trasporto dei
medicinali e solo in conseguenza di evento fortuito, all’inoltro a destinazione
di medicinali (registrati in Italia) indispensabili al proseguimento di una
terapia in corso, nel caso in cui, non potendo disporre l’Assicurato di detti
medicinali gli sia impossibile procurarseli in loco od ottenerne di
equivalenti.
In ogni caso il costo di detti
medicinali resta a carico dell’Assicurato.
Rientro del convalescente
Qualora l'Assicurato convalescente,
dopo un Ricovero presso un Istituto di cura avvenuto per Malattia o Infortunio,
occorsi durante un Viaggio, sia impossibilitato a rientrare alla propria
Residenza con il mezzo inizialmente previsto (e semprechè non abbia già fruito
della prestazione “Rientro sanitario” fino alla propria Residenza), la Società,
tramite i medici di guardia della Centrale Operativa, d'intesa con i medici
curanti, definirà le modalità del rientro, tenendo a proprio carico la relativa
spesa, e provvederà a organizzare il trasferimento del convalescente alla sua
Residenza con il mezzo più idoneo: aereo di linea (in classe economica), treno
(in 1ª classe o vagone letto).
Informazioni cliniche sul paziente
Qualora l'Assicurato, a seguito di
Infortunio o Malattia avvenuti in Viaggio venga ricoverato in un Istituto di
cura sul posto, la Società, su richiesta dell'Assicurato o dei suoi familiari, stabilisce un
collegamento continuo tra i medici di guardia presso la Centrale Operativa e i
medici che hanno in cura il paziente sul posto, mantenendo informati i
familiari sull'evoluzione del quadro clinico.
Quanto sopra nel rispetto della
legge n. 675/96 a tutela della “privacy”.
Familiare accanto
Qualora l'Assicurato, a seguito di
Infortunio o Malattia avvenuti in Viaggio, venga ricoverato in Istituto di cura
in loco, e non possa essere dimesso entro 5 (cinque) giorni dalla data del
Ricovero, e qualora in assenza di un proprio congiunto sul posto, richieda di
essere raggiunto da un Familiare, la Società provvederà ad organizzare il
viaggio del Familiare mettendo a disposizione di quest'ultimo un biglietto di
viaggio, andata e ritorno, in treno (1ª classe) o se il viaggio supera le 6 ore
in aereo (classe economica) e tenendo a proprio carico i relativi costi. Sono escluse le spese di
soggiorno (vitto e alloggio) del Familiare e qualsiasi altra spesa al di fuori
di quelle sopra indicate.
Rientro anticipato in Italia
Qualora l’Assicurato in Viaggio
debba ritornare anticipatamente alla propria Residenza per l’avvenuto decesso
di: coniuge, genitori, figli, fratelli e sorelle, suoceri, generi e nuore, la
Società provvederà ad organizzare il viaggio di rientro fino al luogo della
Residenza in Italia, mettendo a disposizione dell’Assicurato un biglietto di
viaggio in treno (1ª classe) o qualora il viaggio in treno superi le 6 ore in
aereo (classe economica). Resta salva ed impregiudicata la facoltà della
Società di richiedere all’Assicurato la documentazione comprovante il sinistro
che ha dato luogo alla prestazione.
Rientro sanitario
Qualora l'Assicurato in Viaggio
venga colpito da Infortunio o Malattia improvvisa e le sue condizioni siano
tali che i medici della Centrale Operativa, d'intesa con i medici curanti sul
posto o, in assenza di questi ultimi, con il medico inviato dalla Società,
ritengano necessario un suo trasferimento in un Istituto di cura prossimo alla
sua Residenza in Italia, allo scopo di assicurare una cura adeguata alla
patologia del paziente, la Società definirà le modalità del rientro e
provvederà a:
organizzare il trasferimento del
paziente con il mezzo più idoneo:
aereo sanitario;
aereo di linea eventualmente
barellato;
treno/vagone letto;
autoambulanza.
assistere il paziente, se
necessario, durante il rientro con personale medico e/o infermieristico.
Tutti i costi di organizzazione e
di trasporto del paziente, compresi gli onorari del personale medico e/o
infermieristico inviato sul posto e che lo accompagnano, sono a carico della
Società.
Non danno luogo al trasferimento:
le malattie infettive e ogni
patologia il cui trasporto implichi violazione di norme sanitarie;
le malattie e gli infortuni che non
impediscano all'Assicurato di proseguire il Viaggio o che, a giudizio dei
medici, non necessitino di rientro sanitario e possano essere curate sul posto.
Interprete a disposizione
Qualora l'Assicurato in Viaggio
all'estero venga ricoverato a causa di Infortunio o Malattia ed incontri
difficoltà a comunicare nella lingua locale, la Società provvederà a reperire
in loco un interprete e terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un
massimo di 8 ore lavorative.
Traduzione cartella clinica
Qualora l’Assicurato necessiti del
consulto con uno specialista straniero a seguito di Infortunio o Malattia
avvenuti in Viaggio, la Società provvede alla traduzione della cartella clinica
dell’Assicurato e dell’eventuale diagnosi tenendo a proprio carico il costo
relativo.
ESCLUSIONI RELATIVE A TUTTE LE PRESTAZIONI
L'Assicurazione non è operante nei
casi di:
·
atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi,
sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni;
·
eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani,
alluvioni, inondazioni;
·
sviluppo, comunque insorto, controllato o meno, di energia
nucleare o di radioattività;
·
abuso di alcolici, psicofarmaci, nonché uso non terapeutico
di stupefacenti e allucinogeni;
·
atti dolosi (compreso il suicidio o tentato suicidio) o di
pura temerarietà dell'Assicurato.
·
ricoveri od interventi sanitari che siano la conseguenza
diretta di situazioni patologiche note all'Assicurato alla data di inizio della
copertura e/o le loro conseguenze, ricadute o recidive;
·
malattie nervose o mentali;
·
malattie dipendenti dalla gravidanza oltre la 26° settimana
di gestazione e dal puerperio;
·
aborto volontario;
·
malattie correlate a sindrome da immunodeficienza acquisita;
·
infortuni derivanti dalla pratica di sport aerei, motonautici, motoristici in genere e
relative gare, prove ed allenamenti - salvo che si tratti di gare di regolarità
pura;
·
infortuni derivanti dalla pratica di alpinismo con scalata
di rocce od accesso ai ghiacciai, da salti dal trampolino con sci o idroscì, da
guida o uso di guidoslitte per competizione;
In ogni caso, la garanzia non sarà
operante se l’intervento non sia stato preventivamente autorizzato dalla
Centrale Operativa.
MODALITA’ PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA
Per la fornitura delle prestazioni
di assistenza, l’Assicurato potrà chiamare in Italia il Numero Verde dedicato a
chiamata gratuita:
800 - 91 49 56
Per le richieste di assistenza
all'estero, l'Assicurato potrà
chiamare il numero urbano:
039 – 06 - 42 11 55 75
In caso di Sinistro l'Assicurato
potrà contattare per telefono (oppure telex, telefax) la Centrale Operativa e
comunicare:
·
nome dell’Istituto Scolastico di appartenenza;
·
indirizzo dell’Istituto Scolastico;
·
numero di polizza;
·
cognome e nome del responsabile scolastico per l’assistenza
agli studenti;
·
le generalità complete dell'Assicurato ed un recapito
telefonico;
·
l'indirizzo - anche temporaneo - ed il numero di telefono
del luogo di chiamata;
·
la prestazione richiesta.
Tutte le prestazioni comunque
devono essere autorizzate dalla Società pena la decadenza di ogni diritto.
Nel caso in cui le prestazioni
fornite dalla Centrale Operativa superino i massimali previsti o prevedano dei
costi a carico dell'Assicurato, quest'ultimo, su indicazione della Centrale
Operativa, dovrà fornire sufficienti garanzie di restituzione delle somme
anticipate.
L'Assicurato si obbliga inoltre:
·
a sottoporsi agli accertamenti medici eventualmente
richiesti dalla Società;
·
a sciogliere dal segreto professionale i medici che lo hanno
visitato e curato;
·
a produrre, su richiesta della Società, copia conforme
all'originale della cartella clinica o del certificato medico comprovante il
tipo di patologia e/o l'intervento eseguito;
·
a fornire, a richiesta della Società, ogni documentazione
comprovante il diritto alle prestazioni.
PARTE SPECIALE – SERVIZI
In base ad accordi stipulati fra la
Società e INTER PARTNER Spa, l’Assicurato avrà inoltre la possibilità di poter
usufruire dei seguenti servizi telefonando alla Centrale Operativa, dal lunedì
al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 18,00, escluso i festivi infrasettimanali:
Informazioni generali su D.L.626/94
norme sulla sicurezza
Qualora il Assicurato desideri
informazioni sui contenuti della normativa relativi a:
·
disposizioni generali,
·
prevenzione e protezione,
·
sorveglianza sanitaria,
·
requisiti ed adeguamenti relativi al luogo di lavoro,
applicazioni particolari e specifiche (ad esempio protezioni agenti biologici)
può telefonare alla Centrale
Operativa per ottenere le informazioni che gli necessitano.
La Centrale Operativa provvederà ad
approfondire l’argomento e fornire la stessa nel più breve tempo possibile.
La risposta sarà inviata per
iscritto previa autorizzazione del Assicurato.
Nell’ipotesi in cui l’ Assicurato
rifiuti di ricevere la risposta per iscritto, il servizio stesso non potrà
essere realizzato.
La Centrale Operativa eroga le
informazioni oggetto della presente prestazione avvalendosi della consulenza di
professionisti abilitati a svolgere detta attività e assicurati con primarie
società di assicurazione per il rischio R.C. professionale.
Informazioni meteorologiche in
Italia
Qualora il Assicurato richieda
informazioni in Italia relative alle condizioni meteorologiche., nuvolosità,
precipitazioni, vento, neve e nebbia, la Centrale Operativa fornirà le
informazioni richieste.
Informazioni turistiche
Qualora l’ Assicurato necessiti di
informazioni telefoniche sui seguenti argomenti :
Informazioni su burocrazia
turistica (documenti, vaccinazioni obbligatorie e consigliate, rappresentanze
italiane all’estero, ecc.)
Informazioni e consigli su
situazione sanitaria nel paese di destinazione
Informazioni e consigli su
situazione climatica del paese di destinazione
Informazioni sui luoghi di
soggiorno e sui percorsi di viaggio (strada più veloce, strada più panoramica,
distanze chilometriche) in Italia
informazioni ed eventuale
prenotazione di alberghi e ristoranti nel mondo
informazioni ed orari di trasporto
(aerei, treni, traghetti, pullman)
informazioni ed eventuale
prenotazione di pensioni per cani e gatti può telefonare alla Centrale
Operativa per ottenere le informazioni.
GARANZIA BAGAGLIO
OGGETTO DELLA GARANZIA
La Società, nei limiti del
Massimale per Assicurato di :
Euro 260,00 in Italia e
Euro 364,00 all’estero
indennizza i danni materiali e
diretti al Bagaglio dell’Assicurato durante il Viaggio, compresi i capi di
vestiario indossati, causati da:
·
Furto;
·
Rapina;
·
Scippo;
·
Perdita o danneggiamento imputabili a responsabilità del
Vettore o dell’albergatore.
MASSIMALI E LIMITI
La garanzia è prestata fino alla
concorrenza, per Assicurato, del Massimale sopra indicato con il limite massimo
di Euro 52,00 per ciascun singolo oggetto.
Sono considerati “singolo oggetto”
ognuno dei seguenti gruppi di oggetti:
·
oggetti di metallo prezioso, orologi e pietre preziose;
·
apparecchiature fotocineottiche e loro accessori;
·
radio, televisori, registratori, apparecchiature
elettroniche in genere e loro accessori.
L’eventuale indennizzo verrà corrisposto
dalla Società successivamente a quello del Vettore (relativamente ai danni
subiti in occasione di trasporto aereo) o dell’albergatore responsabili ai
sensi di legge dell’evento, fino alla concorrenza del Massimale, al netto di
quanto già indennizzato dagli stessi.
ESCLUSIONI
La garanzia non è operante per:
·
negligenza o incuria dell’Assicurato;
·
i danni determinati o agevolati da dolo o colpa grave
dell’Assicurato, di suoi familiari o conviventi, di suoi dipendenti o di altre
persone che agiscono per lui;
·
i danni causati dall’aver dimenticato, smarrito o perduto un
oggetto;
·
i danni da rottura, a meno che siano dovuti ad un Incidente
occorso al mezzo di trasporto;
·
i danni dovuti a
bagnamento o colaggio di liquidi;
·
i danni causati dalla caduta di perle o pietre preziose
dalla loro incastonatura;
·
i danni causati alle attrezzature sportive durante il loro
utilizzo;
·
i danni verificatisi quando il Bagaglio sia lasciato a bordo
di auto o motoveicoli;
Sono inoltre esclusi dalla
garanzia:
·
il denaro in ogni sua forma (banconote, assegni, ecc.),
biglietti di viaggio, documenti, titoli e collezioni di qualsiasi natura,
merci, campionari, cataloghi, souvenir, oggetti d’arte, attrezzature
professionali, telefoni, occhiali da vista e da sole, lenti a contatto e caschi;
·
gli oggetti di metallo prezioso, orologi, pietre preziose e
pellicce, nel caso in cui non siano portati addosso o indossati;
·
le apparecchiature fotocineottiche e loro accessori, se
consegnati al vettore aereo;
·
i beni che non risultano indicati nella denuncia sporta alle
Autorità competenti;
·
i beni acquistati durante il Viaggio;
·
i beni di consumo, intendendosi per tali, a puro titolo
esemplificativo, creme, profumi, bevande, medicinali, sigarette, ecc.;
·
i beni consegnati ad impresa di trasporto o di spedizioni
quando questi non viaggiano insieme all’Assicurato;
·
il furto del Bagaglio lasciato nella tenda da campeggio;
In nessun caso verrà risarcito il
cosiddetto valore affettivo che gli oggetti perduti o danneggiati avevano per
l’Assicurato né il danno conseguente al mancato uso o godimento dei medesimi.
OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI
SINISTRO
In caso di Sinistro avvenuto:
·
nel corso del tragitto aereo (danni, rotture, ammanchi,
ritardata o mancata riconsegna, ecc.), l’Assicurato deve effettuare immediata
denuncia presso l’apposito ufficio (Lost and Found) facendosi rilasciare il
rapporto d’irregolarità bagaglio (Property Irregularity Report). Deve inoltre
presentare reclamo scritto al Vettore aereo trasmettendo alla Società la
conferma del danno subito od il mancato ritrovamento e l’importo rimborsato dal
Vettore stesso;
·
in aeroporto, l’Assicurato deve sporgere regolare denuncia
al competente ufficio di Polizia dell’aeroporto e trasmetterla alla Società;
·
in altri luoghi, l’Assicurato deve sporgere regolare
denuncia alle Autorità Giudiziarie o di Polizia e trasmetterla alla Società.
L’Assicurato deve inoltre inviare
alla Società:
·
l’elenco dettagliato delle cose danneggiate o rubate, nonché
l’idonea documentazione comprovante l’acquisto dei beni (fatture, scontrini,
ricevute, ecc.);
·
le fatture di riparazione o la dichiarazione
d’irreparabilità in caso di rottura redatta su carta intestata da parte di uno
specialista del settore di pertinenza;
L’inadempimento di uno degli
obblighi suddetti può comportare la perdita totale o parziale del diritto al
rimborso ai sensi dell’Articolo 1915 del Codice Civile.
La denuncia e gli originali dei
documenti dovranno essere inoltrati a:
INTER PARTNER ASSISTANCE– VIA
CALANDRA 18— 00187 ROMA
DETERMINAZIONE DEL DANNO
Il rimborso, se dovuto, avverrà,
fermo il limite sopra indicato, in base alla semplice vetustà del bene all’atto
del Sinistro, indipendentemente dallo stato di conservazione ed utilizzo dello
stesso, applicando un degrado calcolato come segue:
·
in presenza di documentazione probante il possesso
dei beni o la data di acquisto degli stessi (fatture, scontrini, ricevute,
ecc.):
·
fino ai tre mesi precedenti la data del Sinistro: 30%;
·
oltre i tre mesi e fino ai sei mesi precedenti la data del Sinistro: 50%;
·
oltre i sei mesi o in assenza di documentazione
probante il possesso dei beni o la data di acquisto degli stessi: 60%.
Per ogni Sinistro, resterà a carico
dell’Assicurato una franchigia di Euro 26,00.
PER
ULTERIORE INFORMAZIONE :
20098 SAN GIULIANO MILANESE
(MI) VIA PARLAMENTO, 15
TEL. 02/98.48.111
portatile 338/27.48.256 FAX
02/98.244.001
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