CONVENZIONE AssiScuola® “Millennium”

PACCHETTO ASSICURATIVO MULTIRISCHIO

Per scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado.

 

 

DEFINIZIONI

Ai fini della presente polizza si intendono :

per Contraente: la persona fisica o giuridica con la quale viene stipulata la presente assicurazione;

·          per Assicurazione: il contratto di assicurazione;

·          per Polizza: il documento che prova l'assicurazione;

·          per Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione;

·          per Società: l'Impresa Assicuratrice: sez. A-A1-B ACE Insurance Co. Sez. A2: ARAG Assicurazioni S.p.A. Sez. C : INTER PARTNER ASSISTANCE

·          per Premio: la somma dovuta dall'Assicurato/Contraente alla Società;

·          per Sinistro R.C.T./O.: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;

·          per Sinistro Infortuni: Il verificarsi del fatto dannoso da infortunio e/o malattia per il quale è prestata l'assicurazione

·          per Franchigia: Parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell’Assicurato

·          per Beneficiario: La persona o le persone designate nel contratto o in appendice. In mancanza di designazione beneficiari saranno gli eredi legittimi e/o testamentari dell'infortunato.

·          per Infortunio: Un evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili.

·          per Malattia: È considerata tale una alterazione dello stato di salute dell'Assicurato non dipendente da infortunio che sia esclusivamente dovuta a poliomielite e meningite cerebro spinale, epatite e contagio H.I.V.

·          per invalidità permanente da infortunio: La perdita totale o parziale  definitiva ed irrimediabile della capacità dell'Assicurato all'esercizio della  propria attività, e di ogni altro lavoro confacente alle sue attitudini ed abitudini; qualsiasi minorazione sarà assimilata e conteggiata in proporzione alla funzionalità perduta.

·          per invalidità permanente da malattia: La perdita totale o parziale della capacità dell'Assicurato da malattia all'esercizio della propria attività e di ogni  altro lavoro confacente alle sue attitudini ed abitudini, derivante da malattia assicurata che colpisca l'Assicurato stesso nel corso del presente contratto.

·          per Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;

·          per Cose: sia gli oggetti materiali sia gli animali;

·          per Massimale per ogni sinistro: la massima esposizione della Società in ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà;

·          per danneggiamento a cose: alterazione fisica e/o chimica di cose;

PREMESSA

Le Condizioni Particolari che seguono, ove più favorevoli, prevalgono e/o sostituiscono e/o annullano le Condizioni Generali delle sezioni A , A1 e B.

SEZIONE A -  POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE

  CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile).

Art. 2 PAGAMENTO DEL PREMIO

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di pagamento.

Se l'Assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 Codice Civile). I premi devono essere pagati alla Direzione Generale per l' Italia ovvero alla Rappresentanza periferica, Agenti o Broker cui la polizza è assegnata.

Art. 3 FORO COMPETENTE

Foro competente é esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del Convenuto.

GARANZIE R.C. VERSO TERZI E VERSO I PRESTATORI DI LAVORO

Art. 4 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

A)            ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (RCT)

La Società risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per danni involontariamente causati a Terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività svolta.

L'assicurazione comprende altresì l'esercizio di tutte le attività complementari, preliminari, accessorie, commerciali, assistenziali, sportive e ricreative (nulla escluso nè eccettuato) e vale sia che l'Assicurato agisca nella sua qualità di proprietario sia che operi quale esercente, conduttore, gestore o committente.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali deve rispondere.

 

B) ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO SUBORDINATO (R.C.O.D.)

La Società risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile verso i prestatori di lavoro subordinato da lui dipendenti, siano essi:

·          non soggetti all'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro,

·          assicurati, ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nonché ai sensi del Dlgs.23/02/2000 n° 38  per gli infortuni (escluse le malattie professionali) da essi sofferti.

 

Danno biologico

L'assicurazione vale anche per gli infortuni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 cagionati ai prestatori di lavoro sopra indicati per morte, o lesioni personali di cui l'Assicurato sia responsabile ai sensi del Codice Civile.

La validità dell'assicurazione è subordinata alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge. Non costituisce però causa di decadenza della copertura la mancata assicurazione di personale presso l'INAIL, se ciò deriva o da inesatta ed erronea interpretazione delle norme di legge vigenti, o da una involontaria omissione della segnalazione preventiva di nuove posizioni INAIL.

C) RESPONSABILITA' CIVILE PERSONALE DEI DIPENDENTI

Quanto previsto con i precedenti punti A) e B), si intende esteso alla responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro subordinati dell'Assicurato, per danni involontariamente cagionati a Terzi o fra di loro nello svolgimento delle relative mansioni professionali.

Ciò nei limiti dei massimali previsti in polizza per sinistro; il quale resta ad ogni effetto unico, anche nei casi di corresponsabilità dei prestatori di lavoro con l'Assicurato o fra di loro.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O.D., valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

Art. 5 NON SONO CONSIDERATI TERZI :

I dipendenti iscritti all'INAIL che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio.

Art. 6 ESCLUSIONI AI FINI DELL'ASSICURAZIONE R.C.T.

L'assicurazione non comprende i danni:

A.    alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione, ad eccezione dei veicoli con o senza motore sia di dipendenti che di Terzi parcheggiati nell'ambito degli stabilimenti, magazzini o depositi di proprietà od in uso all'Assicurato;

B.    derivanti dalla proprietà, possesso ed uso di natanti e di aeromobili;

C.    cagionati da opere ed installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori;

D.    cagionati da prodotti o cose in genere dopo la consegna a Terzi e/o la loro messa in circolazione ai sensi del D.P.R. del 24.05.1988 n. 224;

E.    da furto;

F.    conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;

G.    cagionati alle opere in costruzione, alle opere sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori;

H.    alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;

I.      a condutture ed impianti sotterranei in genere, a fabbricati ed a cose in genere, dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazione del terreno da qualsiasi causa determinati;

J.     derivanti da spargimento di acque o rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonchè quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere insalubrità dei locali;

K.    cagionati da veicoli a motore in genere per i quali, in conformità alle norme della legge 24 dicembre 1969 n. 990, e del relativo regolamento di esecuzione  approvato con  D.P.R. n. 973 del 24 novembre 1970 e delle successive modifiche, l'assicurazione deve essere prestata con polizza Responsabilità Civile Veicoli a Motore.

Art.7 ESCLUSIONI AI FINI DELL'ASSICURAZIONE R.C.T. ed R.C.O.

L'assicurazione non comprende i danni:

A.    detenzione od impiego di esplosivi;

B.    verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.).

Art. 8 DANNI A MEZZI SOTTO CARICO E SCARICO

La garanzia comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l'esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi.

Sono esclusi i danni da furto e da incendio, nonché quelli conseguenti al mancato uso.

Art. 9 COMMITTENZA AUTO

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art.2049 del Codice Civile, per danni cagionati a Terzi da suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati.

La garanzia vale anche per le lesioni personali cagionate alle persone trasportate.

Questa specifica estensione di garanzia vale nei limiti territoriali dello Stato Italiano, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, e degli Stati per i quali è stata rilasciata la Carta Verde.

Art.10 DANNI A COSE TROVANTISI NELL'AMBITO DI ESECUZIONE DEI LAVORI PRESSO TERZI

La garanzia comprende i danni alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori che per volume o peso non possono essere rimosse.

Restano comunque esclusi i danni alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo. Tale garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro, con il minimo di € 258,30 e fino alla concorrenza massima di  € 103.292,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo.

Art.11 DANNI DA SOSPENSIONE OD INTERRUZIONE DI ESERCIZIO

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni arrecati a Terzi in conseguenza di interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, a condizione però che tali danni siano la conseguenza di morte o di lesioni personali o di danneggiamenti a cose risarcibili a termini di polizza.

La presente estensione di garanzia viene prestata nell'ambito del massimale pattuito in polizza, con un limite pari al 20% del massimale stesso.

Art.12 DANNI DA INCENDIO

La garanzia comprende la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per danni a cose di Terzi causati da incendio di cose di sua proprietà o da lui detenute ferma l'esclusione dei danni alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o detenga a qualsiasi titolo.

Qualora l'Assicurato abbia in corso coperture assicurative prestate con rischio accessorio a polizza del ramo incendio la presente estensione di garanzia opera in eccedenza a tale copertura.

La garanzia viene prestata nell'ambito del massimale di polizza con il limite del 30% del massimale stesso.

Art. 13 PRESTATORI D’OPERA UTILIZZATI IN AFFITTO ( C.D. LAVORO INTERINALE)

La garanzia R.C.O. si estende ai prestatori d’opera presi in affitto tramite liste regolarmente autorizzate; tali prestatori d’opera sono quindi equiparati ai dipendenti dell’Assicurato. Sono compresi sia i danni subiti da tali prestatori d’opera che quelli provocati a Terzi e/o dipendenti dell’Assicurato. E’ comunque garantita l’azione di rivalsa esperita dall’INPS e/o dall’INAIL  a’ sensi dell’articolo 1916 C.C.. La garanzia è valida in quanto le retribuzioni corrisposte dall’Assicurato per tali prestatori d’opera vengano comunicati alla società ai fini del calcolo del premio insieme a quella del personale alle regolari dipendenze dell’Assicurato.

Art. 14 R.C. DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO DI SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI

La garanzia viene estesa alla Responsabilità Civile personale del responsabile e degli addetti  del   servizio per la salute dei lavoratori di cui al D.L. 626/94. Questa estensione vale a condizione che tali mansioni siano svolte dall'Assicurato, dagli Amministratori, dai Collaboratori, familiari o dai  dipendenti dell'Assicurato stesso.

Art. 15 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso scritto entro sei giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 Codice

Civile).

Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro soggetti all'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro, l'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta pretorile a norma della legge infortuni, e per il danno biologico solo quelli per i quali ha ricevuto richiesta di risarcimento.

Art. 16 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO ‑ SPESE LEGALI

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ‑ ove occorra ‑ legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce peraltro spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati, e non risponde di multe o ammende nè delle spese di giustizia penale.

Art. 17 PLURALITA' DI ASSICURATI

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza   per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta ad ogni effetto unico anche in caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro. Si precisa in ogni caso che l’indennizzo massimo corrisposto dalla Compagnia, per ogni  singolo Assicurato non potrà superare l’importo complessivo di Euro Unmilionecinquecentoquarantanovemilatrecentosettanta 

2) CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE

1) OPERATIVITA' DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione è valida a tutte le attività scolastiche, parascolastiche, extra scolastiche e inter-scolastiche, purché tali attività rientrino nel normale programma di studi o che comunque siano regolarmente deliberate e messe in atto dagli organismi scolastici competenti o organi autorizzati dagli stessi.

A titolo esemplificativo si possono indicare, oltre la normale attività di studi, le ore di educazione fisica in palestra, in piscina e su campi sportivi in genere, le attività ginnico - sportive extracurricolari, i viaggi di istruzione, le gite scolastiche (escluso la R.C. del vettore), nonché ogni permanenza fuori dalla scuola a scopo didattico e sportivo senza limitazione di orari e anche fuori dal territorio comunale, compresi i pernottamenti e/o soggiorni continuativi anche all'estero, le attività di ricreazione all'interno ed all'esterno della scuola, le visite guidate a musei, aziende e laboratori, le attività culturali in genere, nonché agli stages alternanza scuola lavoro.

2) ESTENSIONE DELL'ASSICURAZIONE

La garanzia è altresì operante per:

A.    Le assemblee studentesche non autorizzate, purché si svolgano all'interno della scuola; nonché alle assemblee che abbiano luogo in locali esterni alla scuola, purché siano osservate la disposizioni della C.M. N. 312 XI capitolo del 27 dicembre 1979 in atto di vigilanza.

B.    Il servizio esterno alla scuola svolto da non docenti purché tale servizio venga svolto su preciso mandato del Capo d'Istituto e/o del responsabile del servizio di segreteria.

C.    Le lezioni di educazione fisica e per l'attività sportiva in genere svolta in palestre, piscine e campi sportivi esterni alla scuola purché sul posto venga prevista adeguata sorveglianza.

D.    L’uso di un'aula magna o di un cinema teatro annesso alla scuola purché non aperto al pubblico a pagamento.

E.    Il tragitto casa-scuola e viceversa per il tempo necessario a compiere il percorso prima e dopo l'orario delle lezioni, sempreché sia configurabile una responsabilità civile a carico del Contraente, escluso comunque ogni e qualsiasi effetto della legge 990 (Responsabilità civile delle circolazione veicoli a motore).

F.    I danni che gli allievi possono arrecare al materiale assegnato alla scuola in comodato da ditte e società diverse da Enti Pubblici.

G.    Le attività di prescuola e doposcuola anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata da personale fornito in supporto da Enti Pubblici.

H.    L'attività di promozione culturale e sociale (direttiva N° 133 del 03.04.1996).

I.      Le attività ludico-sportive o di avviamento alla pratica di uno sport, regolarmente deliberate dagli Organi  Collegiali, ma organizzate e gestite (anche con compiti di vigilanza) da alcuni genitori anche in assenza di personale scolastico, in orario pomeridiano o in giornate festive, presso la struttura scolastica o presso centri sportivi in genere.

3) ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' PERSONALE

L'assicurazione copre la responsabilità personale di tutti gli operatori della scuola, degli studenti e dei genitori  membri di diritto degli organi collegiali previsti dal DPR n. 416 del 31 maggio 1974, compresa la responsabilità civile dei genitori in veste di accompagnatore durante gite e visite didattiche.

La Società rinuncia al diritto di surroga nei loro confronti entro i limiti del massimale previsto per sinistro che resta, comunque, ad ogni effetto unico, anche nel caso di corresponsabilità  delle persone sopraccitate.

4) NOVERO DEI TERZI

Si conviene che sono considerati terzi tra loro gli studenti, il personale direttivo, docente e non della scuola, nonché i genitori membri di diritto degli organi collegiali previsti dal DPR n. 416 del 31 maggio 1974.

5) COLPA GRAVE E FATTI DOLOSI

L'assicurazione è operante anche nei casi di colpa grave, nonché per la Responsabilità Civile che possa derivare al Contraente da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

6) RESPONSABILITA' VERSO STUDENTI ED OPERATORI DELLA SCUOLA ASSICURATI  ALL'I.N.A.I.L.

L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante al Contraente per i danni subiti dagli  studenti e dagli operatori della scuola obbligatoriamente assicurati INAIL pertanto la Società  risponde delle somme che il Contraente sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese)  quale  civilmente responsabile  verso le suddette persone ai sensi del DPR n. 1124 del 30 giugno 1965 artt. 10   e 11.

Agli effetti di tale garanzia il Contraente deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta giudiziaria a norma della legge infortuni. Tale denuncia deve essere fatta entro tre giorni da quando il Contraente ha ricevuto l'avviso per l'inchiesta In caso di apertura di procedimento penale o comunque alla ricezione di qualsiasi richiesta di risarcimento in relazione all'infortunio, il Contraente è tenuto ad informare tempestivamente  la Società fornendo atti, documenti, notizie e quant'altro riguardi la vertenza e consentendo alla stessa la visione di ogni documento relativo ai fatti interessanti l'assicurazione.

7) PRECISAZIONI

Per le attività esterne alla scuola la garanzia si intende valida solo se il Contraente ha predisposto per esse la sorveglianza prevista dalla normativa scolastica.

A parziale deroga di quanto espressamente previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, il termine  per la denuncia dei sinistri viene elevato a 30 giorni.

La validità del contratto avrà termine alla sua naturale scadenza, senza obbligo di disdetta.

Il Contraente ha facoltà, per non interrompere le garanzie e le condizioni di assicurazione, di inviare alla Società il rinnovo dell'anno successivo alle stesse modalità, in tal caso il Contraente beneficia della proroga del pagamento  dei premi  al 30° giorno dalla scadenza a deroga delle Condizioni Generali di polizza.

A precisazione della Circolare del Ministero della P.I. n° 2170 del 30.05.96, il Contraente ed il  beneficiario, dei propri Docenti, studenti e personale alla dipendenze, risulta essere l'Amministrazione Scolastica.

L'Assicurato/Contraente è considerato terzo nei confronti degli alunni/studenti che sono considerati Assicurati aggiunti a tutti gli effetti.

La Compagnia rinuncia al diritto di recesso in caso di sinistro.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE

a) STAGES e ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO

La garanzia è operante durante la partecipazione a "STAGES" e "ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO" con l'intesa che tale partecipazione può comportare esperimenti e prove pratiche dirette.

b) RINUNCIA ALLA RIVALSA

La società rinuncia al diritto di surroga nei confronti degli assicurati

CONDIZIONE SPECIALE  A

- RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE VERSO TERZI E VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

Definizioni, nel testo che segue, si intendono:

per Assicurato: IL DIRIGENTE SCOLASTICO;

·          per Società: Ace Insurance S.A. - N.V.;

·          per R.C. verso P.A:  la Responsabilità Civile che l'Assicurato ha verso la Pubblica Amministrazione;

·          per R.C. verso Terzi : la Responsabilità Civile che l’Assicurato ha verso Terzi

·          per massimale: l'importo massimo che la Società potrà essere chiamata a corrispondere per il risarcimento dovuto dall'Assicurato.

Art. 1 OGGETTO DELLA GARANZIA

L'assicurazione, alle condizioni tutte di cui alla presente polizza, è prestata per il DIRIGENTE SCOLASTICO di ogni ordine e grado, sia di ruolo sia incaricato, nell’esercizio delle sue funzioni professionali, per tutte le Sedi di cui è Titolare o reggente.

 

RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La Società si obbliga, fino alla concorrenza del massimale di Euro 154.937,00  per sinistro e per anno assicurativo, : a tenere indenne l'Assicurato dall’azione di rivalsa della Pubblica Amministrazione per danni da questi provocati a terzi, anche in concorso con altri dipendenti dello Stato, nell’espletamento delle sue funzioni istituzionali di cui la Pubblica Amministrazione sia stata direttamente chiamata a rispondere, per danni derivanti da violazione di obblighi di servizio regolarmente accertati da organi di controllo.

La garanzia vale anche per le perdite patrimoniali che l’Assicurato sia tenuto a risarcire alla Pubblica Amministrazione per fatti colposi connessi a responsabilità di tipo amministrativo e contabile.

Tale estensione di garanzia sarà operante per un periodo di 10 anni  anche dopo la cessazione del servizio per dimissioni volontarie o per pensionamento fino all’espletamento di ogni controllo da parte della Pubblica Amministrazione sugli atti compiuti dall’Assicurato nella sua veste di Capo d’Istituto purchè il fatto commesso dall’Assicurato sia avvenuto durante il periodo di efficacia del contratto di assicurazione e semprechè la denuncia di sinistro sia pervenuta alla Società non oltre 10 anni dalla cessazione del contratto stesso.

Sono comunque esclusi dalla garanzia i danni derivanti da fatti dolosi commessi dall’Assicurato.

 

Esclusivamente a titolo esemplificativo e non limitativo, si precisa che la presente garanzia si intende operante per danni verificatisi a seguito di fatti  inerenti le funzioni di DIRIGENTE SCOLASTICO, compreso multe, ammende e sanzioni in genere ed in particolare per  :

·          Nomina di supplenti, docenti o di personale ausiliario e amministrativo.

·          Distribuzione interna delle cattedre.

·          Applicazione dei criteri stabiliti dal Consiglio d'Istituto per la formazione delle classi.

·          Individuazione dei docenti e non docenti soprannumerati in caso di contrazione dell'organico.

·          Applicazione delle norme di legge nella compilazione dell'orario di servizio dei docenti e del personale ausiliario e di segreteria.

·          Concessione degli esoneri di studenti dalle lezioni di educazione disica.

·          concessione di congedi o aspettative al personale docente e non docente.

·          Applicazione delle norme che regolano gli scrutini trimestrali e/o quadrimestrali e gli scrutini per l'ammissione degli studenti agli esami di maturità, nonchè gli esami previsti per gli allievi delle scuole medie.

·          Applicazione delle norme che regolano l'adozione dei libri di testo.

·          Applicazione delle norme che disciplinino l'attuazione del calendario delle lezioni previste dal Ministero della Pubblica Istruzione.

·          Applicazione delle norme che disciplinino l'attuazione dei viaggi di istruzione in Italia e all'estero.

·          Esercizio di temporanea funzione di ispettore, commissario per esami di qualsiasi genere, conferite dal Provveditorato agli Studi o dal Ministero della Pubblica Istruzione.

·          Applicazione delle norme che disciplinano i rapporti con docenti e non docenti.

·          Sono  inoltre compresi, fermo restando quanto previsto al precedente punto, i danni di cui l'Assicurato debba rispondere per:

·          Errata indicazione per la stesura di documenti inventariati dei beni mobili ed immobili della scuola.

·          Ammanchi nel patrimonio dei beni mobili.

·          Mancata vigilanza sull'attività del personale Amministrativo, tecnico ed Ausiliario alla custodia dei beni della scuola.

·          Errata interpretazione delle norme di legge che regolano la stesura e l'esercizio del bilancio contabile della scuola.

·          Errato conteggio degli stipendi delle indennità di ogni tipo, degli scatti e delle progressioni di carriera del personale docente e A.T.A.

·          Errato conteggio arretrati spettanti al personale docente e A.T.A. per ricostruzione di carriera.

·          Errato conteggio delle ritenute fiscali, contributi assicurativi e previdenziali riguardanti emolumenti di qualsiasi tipo.

·          Mancata individuazione di situazioni di pericolo all'interno della scuola, con particolare riguardo allo stato delle strutture edilizie e della situazione igienica; nonchè mancata vigilanza su situazioni che possono far presagire ragionevolmente pericoli per l'incolumità fisica degli studenti, dei docenti e non docenti e di ogni altro operatore scolastico a pieno titolo.

·          Esecuzione di delibere degli organi collegiali. In ogni caso si precisa che la garanzia prestata si riferisce esclusivamente alla responsabilità civile personale dell'Assicurato.

Art. 2      ALTRE ASSICURAZIONI

Qualora al tempo del sinistro esistano per lo stesso rischio altre assicurazioni validamente stipulate dall'Assicurato o da altri Contraenti anche nell'interesse di questo ultimo, la presente garanzia è operante solo in secondo rischio oltre il massimale assicurato dalle altre assicurazioni.

CONDIZIONE SPECIALE  B

- RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DEL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

Definizioni, nel testo che segue, si intendono:

·          per Assicurato: IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI;

·          per Società: Ace Insurance S.A. - N.V.;

·          per R.C. verso P.A.: la Responsabilità Civile che l'Assicurato ha verso la Pubblica Amministrazione;

·          per R.C. verso Terzi : la Responsabilità Civile che l’Assicurato ha verso Terzi .

·          per massimale: l'importo massimo che la Società potrà essere chiamata a corrispondere per il risarcimento dovuto dall'Assicurato;

·         per franchigia: l'importo che resta a carico dell'Assicurato per ogni sinistro nei casi previsti (R.C. verso la Pubblica Amministrazione).

Art. 1  OGGETTO DELLA GARANZIA

L'assicurazione, alle condizioni tutte di cui alla presente polizza, è prestata per il DIRETTORE DEI SERVIZZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI di ogni ordine e grado, sia di ruolo sia incaricato, nell’esercizio delle sue funzioni professionali, per tutte le Sedi di cui è Titolare o reggente.

RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La Società si obbliga inoltre, fino alla concorrenza del massimale di Euro 154.937,00  per sinistro e per anno assicurativo a tenere indenne l'Assicurato dall’azione di rivalsa della Pubblica Amministrazione per danni da questi provocati a Terzi, anche in concorso con altri dipendenti dello Stato, nell’espletamento delle sue funzioni Istituzionali di cui  la Pubblica Amministrazione sia stata direttamente chiamata a rispondere per danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio regolarmente accertati da organi di controllo.La garanzia vale anche per le perdite patrimoniali che l'Assicurato sia tenuto a risarcire alla Pubblica Amministrazione per fatti colposi connessi a responsabilità di tipo amministrativo e contabile.

Art 2  VALIDITA’ DELLA GARANZIA

L’Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell’Assicurazione a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre 2 anni prima della data di effetto dell’Assicurazione e non siano state ancora presentate neppure alla Pubblica Amministrazione.

In caso di cessazione volontaria dell’attività o di decesso, l’Assicurato o i suoi eredi possono richiedere alla Società di poter disporre di un ulteriore massimale a consumo per le richieste di risarcimento che pervengano nei 10 anni successivi alla data di cessazione del Contratto semprechè il fatto che ha originato la richiesta si sia verificato nel periodo di efficacia del Contratto stesso.  

Art. 3 AMBITO TERRITORIALE

A deroga di quanto indicato nelle Condizioni Generali di Assicurazione, l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dello Stato Italiano.

Art. 4 VINCOLO DI SOLIDARIETA'

Indipendentemente dall'eventuale sussistenza, a termini di Legge, del vincolo di solidarietà con altre persone fisiche o giuridiche in relazione alla determinazione del fatto dannoso, la presente copertura riguarda la sola quota di responsabilità dell'Assicurato.

 

Art. 5 PERSONE NON CONSIDERATE TERZE

Non sono considerati Terzi, il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonchè qualsiasi altro parente affine con lui convivente.

Art. 6 DELIMITAZIONI

·          l'assicurazione non vale per le perdite patrimoniali conseguenti a:

·          smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o di titoli al portatore nonchè per le perdite derivanti da sottrazioni, furto, rapina o incendio.

·          attività svolta dall'Assicurato quale componente di consigli di Amministrazione di Enti o Società.

·          interruzione o sospensione totale o parziale, mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigiane, agricole o di servizi.

Esclusivamente a titolo esemplificativo e non limitativo, si precisa che la presente garanzia si intende operante per danni verificatisi a seguito di fatti  inerenti le funzioni di DIRETTORE AMMINISTRATIVO, compreso multe, ammende e sanzioni in genere ed in particolare per:

·          Erronea compilazione della scheda fiscale con conseguente emissione del modello 101.

·          Retribuzione non dovuta a personale supplente annuale, o a supplente temporaneo.

·          Liquidazione di spese dovute ad errore di interpretazioni legislative.

·          Erroneo versamento delle ritenute e contributi assistenziali.

·          Erronea liquidazione dell'indennità di missione.

·          Erronea compilazione dati contabili o fiscali su modulistica varia.

·          Errata compilazione del registro dello stato di servizio del personale direttivo, docente e a.t.a., con conseguente emissione di certificazione errata.

Errata registrazione di documenti contabili di ogni specie, connessi con le scritture finanziarie.

·          Mancato completamento dei dati contabili sul registro degli assegni corrisposti a tutto il personale amministrativo (o registro stipendi).

·          Smarrimento di documentazione agli atti nei fascicoli personali.

·          Smarrimento di diplomi.

·          Mancata conservazione di atti.

·          Omissione di una denuncia di infortunio sul registro degli infortuni.

·          Erroneo versamento delle tasse scolastiche.

·          Errata indicazione per la stesura di documenti inventariali dei beni mobili ed immobili della scuola ammanchi nel patrimonio dei beni mobili.

·          Mancata vigilanza sull'attività del personale amministrativo tecnico ed ausiliario alla custodia dei beni della scuola.

·          Errata interpretazione delle norme di legge che regolano la stesura e l'esercizio del bilancio contabile della scuola.

·          Errato conteggio degli stipendi delle indennità di ogni tipo, degli scatti e delle progressioni di carriera del personale docente e a.t.a.

Art. 7 ALTRE ASSICURAZIONI

Qualora al tempo del sinistro esistano per lo stesso rischio altre assicurazioni validamente stipulate dall'Assicurato o da altri Contraenti anche nell'interesse di questo ultimo, la presente garanzia è operante solo in secondo rischio oltre il massimale assicurato dalle altre assicurazioni.

CONDIZIONE SPECIALE C

- RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO

Definizioni: nel testo che segue, si intendono:

·          per Assicurato: IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

·          per Società: Ace Insurance S.A. - N.V.;

·          per R.C. verso P.A.: la Responsabilità Civile che l'Assicurato ha verso la Pubblica Amministrazione;

·          per R.C. verso Terzi : la Responsabilità Civile che l’Assicurato ha verso Terzi

·          per massimale: l'importo massimo che la Società potrà essere chiamata a corrispondere per il risarcimento dovuto dall'Assicurato;

·          per franchigia: l'importo che resta a carico dell'Assicurato per ogni sinistro nei casi previsti (R.C. verso la Pubblica Amministrazione).

Art. 1 OGGETTO DELLA GARANZIA

L’Assicurazione alle condizioni tutte di cui alla presente Polizza, è prestata per il CONSIGLIO D’ISTITUTO

nell’esercizio delle sue funzioni professionali, per tutte le sedi di cui è titolare o reggente.

 

RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

La Società si obbliga inoltre,  con il limite Euro 154.937,00  del massimale di polizza per sinistro e per anno assicurativo  a tenere indenne l'Assicurato  dall’azione di rivalsa della Pubblica Amministrazione per danni da questi provocati a terzi,  anche in concorso con altri dipendenti dello Stato, nell'espletamento delle sue funzioni istituzionali di cui la Pubblica Amministrazione sia stata direttamente chiamata a rispondere, per danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio regolarmente accertati da organi di Controllo .

La garanzia vale anche per le perdite patrimoniali che l'Assicurato sia tenuto a risarcire alla Pubblica Amministrazione per fatti colposi connessi a responsabilità di tipo amministrativo e contabile.

Art. 2 VALIDITA' DELLA GARANZIA

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione  a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre 2 anni prima della data di effetto dell'assicurazione e non siano state ancora presentate neppure alla Pubblica Amministrazione.

In caso di cessazione volontaria dell'attività , l'Assicurato può richiedere alla Società di poter disporre di un ulteriore massimale a consumo per le richieste di risarcimento che pervengano nei dieci anni successivi alla data di cessazione del contratto sempreché il fatto che ha originato  la richiesta si sia verificato nel periodo di efficacia del contratto stesso.

Art. 3 AMBITO TERRITORIALE

A deroga di quanto indicato nelle Condizioni Generali di Assicurazione, l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dello Stato Italiano.

Art. 4 VINCOLO DI SOLIDARIETA'

Indipendentemente dall'eventuale sussistenza, a termini di Legge, del vincolo di solidarietà con altre persone fisiche o giuridiche in relazione alla determinazione del fatto dannoso, la presente copertura riguarda la sola quota di responsabilità dell'Assicurato.

Art. 5 PERSONE NON CONSIDERATE TERZE

Non sono considerati Terzi, il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonchè qualsiasi altro parente affine con lui convivente.

Art. 6 DELIMITAZIONI

·          L'assicurazione non vale per le perdite patrimoniali conseguenti a:

·          smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o di titoli al portatore nonchè per le perdite derivanti da sottrazioni, furto, rapina o incendio.

·          attività svolta dall'Assicurato quale componente di consigli di Amministrazione di Enti o Società.

·          interruzione o sospensione totale o parziale, mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigiane, agricole o di servizi.

Esclusivamente a titolo esemplificativo e non limitativo, si precisa che la presente garanzia si intende operante per danni verificatisi a seguito di fatti inerenti i Poteri del Consiglio d'Istituto, comprese multe, ammende e sanzioni in genere.

1) Al consiglio d'istituto spettano le deliberazioni relative:

A.    all'accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni;

B.    alla costituzione di fondazioni;

C.    all'accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale;

D.    ai contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti alla istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e donazioni, della mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali che ostino alla dismissione del bene;

E.    all'adesione a reti di scuole e consorzi;

F.    all'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno;

G.    alla partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, Università, soggetti pubblici o privati.

2) Al consiglio d'istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente delle seguenti attività negoziali:

A.    contratti di sponsorizzazione;

B.    contratti di locazione di immobili appartenenti alla istituzione scolastica;

C.    utilizzazione di locali, beni o siti informatici appartenenti alla istituzione scolastica da parte di soggetti terzi;

D.    convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;

E.    alienazione di beni prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate;

F.    contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;

G.    destinazione dei fondi trasferiti dagli enti locali per assicurare il diritto allo studio;

H.    partecipazione a progetti internazionali.

Nei casi specificamente individuati dal comma 1) l'esercizio dei poteri di gestione è subordinato alla previa deliberazione del consiglio d'istituto. In tali casi, il dirigente non può inoltre recedere, rinunciare o transigere se non previamente autorizzato dal consiglio d'istituto. In tutti gli altri casi, il dirigente ha il potere di recedere, rinunciare e transigere, qualora lo richieda l'interesse dell'istituzione scolastica.

Procedura ordinaria di contrattazione

1.    Per le attività di contrattazione riguardanti acquisti e forniture eccedenti il limite di spesa di Euro 2000   quando non risulti altrimenti disposto dalle norme di cui al capo secondo del presente titolo, il dirigente procede alla scelta del contraente previa comparazione delle offerte di almeno tre ditte direttamente interpellate.

2.    L'invito a presentare un'offerta deve contenere l'esatta indicazione delle prestazioni contrattuali nonché i termini e le modalità di esecuzione e di pagamento.

3.    L'osservanza dell'obbligo di cui al presente articolo è esclusa quando non sia possibile acquisire da altri operatori il medesimo bene sul mercato di riferimento dell'istituto.

4.    E' sempre possibile il ricorso alle procedure di gara disciplinate dalle norme generali di contabilità dello Stato.

5.    Le istituzioni scolastiche sono tenute ad osservare le norme dell'Unione Europea.

6.    Le funzioni di ufficiale rogante, per la stipula degli atti che richiedono la forma pubblica, sono esercitate dal funzionario appositamente designato dal competente Ufficio scolastico.

Art. 7 ALTRE ASSICURAZIONI

Qualora al tempo del sinistro esistano per lo stesso rischio altre assicurazioni validamente stipulate dall'Assicurato o da altri Contraenti anche nell'interesse di questo ultimo, la presente garanzia è operante solo in secondo rischio oltre il massimale assicurato dalle altre assicurazioni.

SEZIONE A1

ASSICURAZIONE TUTELA GIUDIZIARIA

1) PERSONE ASSICURATE

Si considerano assicurati:

·          gli studenti iscritti alla scuola;

·          il Capo d'Istituto;

·          tutti  gli operatori della scuola (insegnanti di ruolo e non, supplementi annuali e temporanei, personale non docente di ruolo e non, siano essi dipendenti dello Stato o di Enti Locali);

·          i genitori quando svolgono il ruolo di membri di diritto degli organi collegiali previsti dal DPR n. 416 del 31 maggio 1974, e quando sono nelle vesti di accompagnatori durante viaggi di istruzione, visite ed uscite didattiche in genere (settimane bianche comprese).

2) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società assume a proprio carico l'onere delle spese stragiudiziali e giudiziali conseguenti ad un sinistro rientrante in  garanzia. Esse sono:

·          le spese peritali;

·          le spese di giustizia;

·          spese legali di soccombenza in caso di condanna dell'Assicurato.

La garanzia riguarda esclusivamente i sinistri conseguenti e strettamente connessi alle attività per le quali è operante l'assicurazione di Responsabilità Civile.

3) RISCHI ASSICURATI

L'assicurazione viene prestata nell'ambito delle attività scolastiche ed accessorie descritte in polizza.

4) ESCLUSIONI

Sono esclusi dalla garanzia:

·          il pagamento di multe, ammende, e sanzioni in genere;

·          gli oneri fiscali (bollatura, documenti, spese di registrazione, di sentenze e atti in genere ecc.);

·          le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell'Assicurato;

·          le spese per controversie riguardanti la circolazione di veicoli o natanti.

5) LIMITI TERRITORIALI

L'assicurazione vale per le controversie derivanti da violazione di norme o inadempimenti verificatisi nella Repubblica Italiana, nello Stato Città del Vaticano e nella   Repubblica di San Marino e che, in caso di giudizio, sono trattate davanti all'Autorità Giudiziaria degli stessi Paesi.

L'assicurazione si estende alle controversie concernenti la responsabilità di natura extracontrattuale o penale determinate da fatti verificatisi nei Paesi della UE, in Austria e in Svizzera.

6) COESISTENZA CON ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE

La garanzia opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall'assicurazione di Responsabilità Civile per spese di resistenza e di soccombenza.

7) DECORRENZA DELLA GARANZIA

La garanzia viene prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità della garanzia e precisamente: dopo le ore 24 di decorrenza dell'assicurazione, e che siano denunciate entro 12 mesi dalla cessazione del contratto.

Ai fini di cui al comma precedente, i fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'adempimento; qualora il fatto che da origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essenza  il primo atto.

Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazione a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il sinistro sarà unico a tutti gli effetti.

8) DENUNCIA DEL SINISTRO

Unitamente alla denuncia l'Assicurato, è tenuto a fornire alla Società tutti gli atti ed i documenti occorrenti, una precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro nonchè tutti gli altri elementi necessari. In ogni caso l'Assicurato deve trasmettere alla Società, con la massima urgenza gli atti giudiziari e, comunque, ogni altra comunicazione relativa al sinistro.

9) GESTIONE DEL SINISTRO

L'Assicurato, dopo aver fatto alla Società la denuncia del sinistro, nomina per la tutela dei suoi interessi un legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli Uffici Giudiziari competenti, segnalandone immediatamente il nominativo alla Società, che preso atto della designazione del legale, assume a proprio carico le spese relative. L'Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa senza il preventivo benestare della Società, che dovrà pervenire all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta, pena il rimborso delle spese da questo sostenute. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare. L'Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria relativi al sinistro, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. La copia di tale documentazione di tutti gli atti giudiziari predisposti dal legale deve essere trasmessa alla Società. Per quanto riguarda le spese attinenti l'esecuzione forzata, la Società tiene indenne l'Assicurato , limitatamente ai primi due tentativi. In caso di disaccordo tra l'Assicurato e la Società in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà demandata ad un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente. Ciascuna delle parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. La Società avvertirà l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale proceduta.

10) DIRITTO DI SCELTA

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere un legale di sua fiducia, fermo il limite territoriale, in caso di conflitto di interessi con la Società o di instaurazione di un procedimento giudiziario, il diritto si estende alla scelta del perito. Di tali diritti la Società avvertirà l'Assicurato.

11) MASSIMALE

La presente Assicurazione Tutela Giudiziaria è prestata fino ad un limite massimo di Euro 15.500,00 per sinistro rientrante in garanzia ai sensi delle Condizioni Particolari e Generali della presente polizza.

SEZIONE A2

- POLIZZA DI ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE

 

Condizioni Generali di Assicurazione

Definizioni

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Caso assicurativo: il sinistro, ovvero il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia - per il quale è prevista l'assicurazione.

Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione.

Polizza: il documento contrattuale che disciplina i rapporti tra Società, Contraente e Assicurato e che si compone degli stampati Condizioni Generali di Assicurazione, Condizioni Particolari di Polizza con le eventuali Condizioni Aggiuntive.

Protezione Legale: l’assicurazione Tutela Giudiziaria ai sensi del D.Lgs. 175/95 - artt. 44 e seguenti.

Società: ARAG S.p.A. - Verona.

Unico caso assicurativo: il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati.

 

Art. 1 - Oggetto dell’assicurazione

1. La Società, alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale convenuto, assicura la Protezione Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza.

2. Tali oneri sono:

·          le spese per l’intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo;

·          le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell’Assicurato, o di 

       transazione  

       autorizzata dalla Società ai sensi dell’Art. 13 comma 4;

·          le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti

        purché scelti in   accordo con la Società ai sensi dell’Art. 13 comma 5;

·          le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);

·          le spese di giustizia.

3. E’ garantito l’intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell’Art. 11 comma 3.

Art. 2 - Delimitazioni dell’oggetto dell’assicurazione

1. L’Assicurato è tenuto a :

regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari                                      per la gestione del caso assicurativo;

ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.

2. La Società non si assume il pagamento di :

·          multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;

·          spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).

3. Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

Art. 3 - Indicazioni e dichiarazioni

1. Le dichiarazioni inesatte, le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle garanzie assicurative nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 Codice Civile.

2. La Società, una volta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, può richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso.

Art. 4 - Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; l'Assicurato deve dare avviso dei casi assicurativi a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 Codice Civile.

Art. 5 - Decorrenza e durata del contratto

1. Salvo la limitazione prevista dall'art. 10 comma 2 della polizza, il rischio assicurativo è coperto dalle ore 24 del giorno indicato nella polizza, se in quel momento il premio e gli accessori sono stati corrisposti; in caso diverso è coperto dalle ore 24 del giorno in cui si effettua il pagamento, ferme restando le scadenze stabilite nella polizza.

2. Il contratto ha la durata pattuita nella polizza e si rinnova tacitamente, ogni volta, per la durata iniziale, con il massimo di 2 (due) anni e così di seguito, ai sensi dell’art. 1899 Codice Civile.

Art. 6 - Disdetta, recesso o anticipata
risoluzione del contratto

1. Le parti possono disdire il contratto con lettera raccomandata almeno 2 (due) mesi prima della sua scadenza.

2. Dopo ogni denuncia di caso assicurativo e fino al 30° (trentesimo) giorno dopo la sua definizione, le parti possono recedere dal contratto con preavviso di 15 (quindici) giorni da darsi con lettera raccomandata; in tale caso al Contraente è dovuto il rimborso della quota di premio netto relativa al periodo di rischio pagato e non goduto.

Art. 7 - Clausole o accordi particolari

Clausole o accordi particolari sono validi solo se ratificati dalla Direzione Generale della Società.

Art. 8 - Pagamento del premio

1. Il premio è sempre determinato per il periodo di un anno, salvo il caso di contratto di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se sia stato concesso il frazionamento rateale.

2. Se il Contraente non paga il premio o le rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° (quindicesimo) giorno successivo a quello di scadenza e riprende vigore dalle ore 24  del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art. 1901 Codice Civile.

3. Qualora il Contraente non corrisponda la rata di premio entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza, la Società può, con lettera raccomandata, dichiarare risolto il contratto, fermo il diritto di esigere il pagamento dei premi scaduti.

4. I premi devono essere pagati presso la sede della Società ovvero dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Art. 9 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art 1897 Codice Civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 10 - Insorgenza del caso assicurativo

1. Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende :

·          per l’esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali - il momento del verificarsi  del primo 

       evento che ha originato il diritto al risarcimento;

·          per tutte le restanti ipotesi - il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.

 In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa   

 riferimento alla data della prima violazione.

2.    La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti :

·          durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di   procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;  trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della polizza, in tutte le restanti ipotesi.

 3.  La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società, nei modi e nei termini dell’ Art. 11, entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione del contratto stesso.

 4. La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.

5. Si considerano a tutti gli effetti come unico caso assicurativo:

·          vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;

·          indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Art. 11 - Denuncia del caso assicurativo    e libera scelta del Legale

1. L'Assicurato deve immediatamente denunciare alla Società qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.

2. In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione Generale della Società notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 (tre) giorni dalla data della notifica stessa.

3. L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo alla Società contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo.

4. Se l’Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l’Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l’Assicurato deve conferire mandato.

5. L’Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società.

Art. 12 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

·          informare immediatamente la Società in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;

·          conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

Art. 13 - Gestione del caso assicurativo

1. Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, la Società si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.

2. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'art.11.

3. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l’impugnazione presenta possibilità di successo.

4. L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione della Società.

5. L’eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti viene concordata con la Società.

6. La Società non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.

7. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e la Società, la decisione può venire demandata, con esclusione delle vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

La Società avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Art. 14 - Recupero di somme

1. Spettano integralmente all’Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

2. Spettano invece alla Società, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

Art. 15 - Estensione territoriale

1. Nell'ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi nonché di procedimento penale l'assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempreché il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori.

2. In tutte le altre ipotesi la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

Art. 16 - Indicizzazione - adeguamento del                massimale, delle indennità e del premio

1. Il massimale, le indennità assicurate e il relativo premio sono basati sul "numero indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati", pubblicato dall'ISTAT - Istituto Centrale di Statistica di Roma, in conformità a quanto segue:

a) nel corso di ogni anno solare viene adottato come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti, l'indice del mese di settembre dell'anno precedente;

b) alla scadenza di ogni rata annuale, se si è verificata una variazione, in più o in meno, rispetto all'indice inizialmente adottato o al suo equivalente, il massimale, le indennità assicurate ed il corrispondente premio vengono aumentati o ridotti in proporzione;

c) l'aumento o la riduzione decorrono dalla scadenza della rata annua.

2. Qualora, in conseguenza delle variazioni dell'indice, il massimale, le indennità assicurate ed il premio venissero a superare il doppio degli importi inizialmente stabiliti, sia la Società che il Contraente hanno la facoltà di rinunciare all'aggiornamento della polizza, ed il massimale, le indennità assicurate ed il premio rimangono quelli risultanti dall'ultimo aggiornamento effettuato.

3. In caso di eventuale ritardo od interruzione nella pubblicazione degli indici, la Società propone l'adeguamento tenendo conto delle variazioni notoriamente avvenute nei prezzi correnti rispetto all'ultimo adeguamento.Il Contraente ha comunque la facoltà di rinunciare all’aggiornamento proposto.

Art. 17 - Oneri fiscali

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il loro pagamento sia stato anticipato dalla Società.

Art. 18 - Rinvio

I rapporti contrattuali sono regolati esclusivamente dalla presente polizza e, per quanto in essa non precisato, dalle norme di legge.

 

A) Condizioni Particolari di Polizza per gli Alunni degli Istituti Assicurati con

Assiscuola Millennium “Evolution Top”

Art. 19 – Soggetti assicurati

Le garanzie previste all'Art. 1 – Oggetto dell’assicurazione - delle Condizioni Generali di Assicurazione, vengono prestate a tutela dei diritti di tutti gli alunni degli Istituti Scolastici Assicurati con la Contraente (istituti come da allegato elenco) e loro genitori, per fatti commessi e/o occorsi dagli/agli alunni durante le attività scolastiche e ricreative organizzate dalle autorità scolastiche e durante il percorso che gli alunni compiono dalla propria abitazione alla scuola e viceversa, entro i limiti di tempo che vanno da un'ora prima dell'inizio delle lezioni ad un'ora dopo la fine delle lezioni medesime.

 

Art. 20 – Prestazioni garantite

Le garanzie valgono per:

 

- sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persona e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi;

- controversie contrattuali con la propria Compagnia d’Assicurazione per il rischio infortuni (garanzia esercitabile esclusivamente dal soggetto che subisce il danno/infortunio o dal genitore di quest’ultimo).

Art. 21 – Massimale

Le garanzie vengono prestate per un massimale di € 11.000,00 per caso assicurativo, senza limite annuo.

Art. 22 - Esclusioni

Le garanzie non sono valide:

a)         per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;

b)         per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;

c)         per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;

d)         per fatti dolosi delle persone assicurate;

e)         per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;

f)          se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui alla legge 24.12.1969 n. 990 e successive modificazioni;

g)                  nei casi di violazione degli Artt. n. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), n. 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) e n. 189, comma 1 (comportamento in caso d'incidente) del Nuovo Codice della Strada;

h)                  per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratt                                                                                                     di gare di pura regolarità indette dall'ACI.

i)                  per le vertenze fra Contraente e/o Assicurato/i.

I) azioni di chiamata in causa dell’Assicuratore di Responsabilità Civile da parte del danneggiante.

 

B) Condizioni Particolari di Polizza per Dirigenti Scolastici e Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi degli Istituti Assicurati con Assiscuola “Evolution Top”

Art. 23 – Soggetti assicurati

Le garanzie previste all'Art. 1 – Oggetto dell’assicurazione - delle Condizioni Generali di Assicurazione, vengono prestate a tutela dei diritti dei Dirigenti Scolastici e dei Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi degli Istituti Assicurati (come da allegato elenco) con la Contraente, per fatti inerenti le relative attività Istituzionali.

Art. 24 – Garanzie

Le garanzie vengono prestate alle persone garantite per la difesa:

·          in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni. La garanzia è operante anche prima della

·          formulazione ufficiale della notizia di reato.

·          in procedimenti penali per delitti dolosi conclusi con proscioglimento o assoluzione con decisione  passata in  giudicato;

·           sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa (a parziale deroga art.23 lettera  d).

·          La Società rimborsa le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato.

Art. 25– Massimale

Le garanzie vengono prestate per un massimale di € 11.000,00 per caso assicurativo, senza limite annuo.

Art. 26 - Esclusioni

Le garanzie non sono valide:

a)       per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;

b)       per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;

c)       per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;

d)       per fatti dolosi delle persone assicurate;

e)       per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;

f)        se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui alla legge 24.12.1969 n. 990 e successive modificazioni;

g)       nei casi di violazione degli Artt. n. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), n. 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) e n. 189, comma 1 (comportamento in caso d'incidente) del Nuovo Codice della Strada;

h)       per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti   di gare

              di pura regolarità indette dall'ACI;

        i)    per le vertenze fra Contraente e/o Assicurato/i.

 

SEZIONE B - POLIZZA DI ASSICURAZIONE INFORTUNI

 

1)  CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE POLIZZA INFORTUNI

Art. 1 - Definizione di infortunio

E' considerato infortunio un evento dovuto a causa violenta, fortuita ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.

Art. 2 - Delimitazione dell'assicurazione

·          L'assicurazione vale, soggetta alle esclusioni, per gli infortuni che l'As­sicurato subisce nell'espletamento delle mansioni relative alla occupazione professionale dichiarata in polizza o nello svolgimento di ogni altra attività che non abbia carattere professionale.

·          Ai sensi della presente polizza sono considerati infortuni, purché non derivanti da eventi esplicitamente esclusi dal successivo Art. 3, anche:

·          l'asfissia meccanica ivi compreso l'annegamento;

·          l'assideramento o congelamento;

·          i colpi di sole o di calore;

·          le lesioni (esclusi gli infarti);

·          le ernie traumatiche e da sforzo, incluse anche le ernie discali, in base a quanto disposto nelle Condizioni Speciali Art. 30).

Art. 3 ‑ Esclusioni

Sono esclusi dalla presente assicurazione gli infortuni derivanti:

da eventi direttamente connessi allo stato di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, insurrezioni a carattere generale salvo quanto previsto dall'Art. 33) delle Condizioni Speciali;

A.    trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);

B.    da delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;

C.    dalla pratica di paracadutismo, speleologia, immersioni subacquee con uso di autorespiratore, alpinismo con scalata di rocce di grado  superiore al terzo della Scala U.I.A.A., salto dal trampolino con gli sci, bob, pugilato, deltaplano, sport aerei in genere;

D.    dalla partecipazione a corse e gare (e relative prove) ippiche, calcistiche, ciclistiche, sciistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo;

E.    dalla partecipazione a corse e gare (e relative prove) comportanti l'uso di veicoli o natanti a motore, salvo che si tratti di regolarità pura;

F.    da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o allucinogeni;

G.    dall'uso e guida di mezzi di locomozione aerei e subacquei;

H.    da stato di intossicazione acuta alcoolica alla guida di qualsiasi veicolo e/o natante;

I.      dall'arruolamento volontario, il richiamo per mobilitazione e per motivi di carattere eccezionale;

J.     da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio.

Art. 4 ‑ Persone non assicurabili - Limite d'età

La garanzia assicurativa non vale per le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza, epilessia o dalle seguenti infermità mentali: schizofrenia, sindromi organiche-cerebrali, forme maniaco depressive, stati paranoidi; l'assicurazione cessa con il manifestarsi di una delle predette condizioni.

La garanzia assicurativa si intende prestata senza limiti di età: tuttavia a decorrere dalla scadenza annuale

immediatamente successiva al compimento del 75° anno di età, l'assicurazione potrà essere rinnovata con patto speciale previa presentazione, 30 giorni prima della scadenza stessa, di certificato medico attestante buona salute

 

Art. 5 - Dichiarazioni dell'Assicurato/Contraente

La Società presta la garanzia e ne determina il premio in base alle dichia­razioni fornite dall'Assicurato/Contraente, che pertanto deve manifesta­re tutte le circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio.  Di­chiarazioni inesatte o reticenze possono comportare sia il mancato risar­cimento del danno o un risarcimento ridotto, sia il recesso o l'annulla­mento del contratto, secondo quanto previsto dagli Artt. 1892 e 1893 del C.C.

Art. 6 ‑ Limiti territoriali

L'assicurazione é valida per tutti i paesi del mondo. Gli indennizzi verranno comunque pagati in Italia ed in Lire italiane.

Art. 7 ‑ Altre Assicurazioni

Il Contraente deve comunicare alla Società l'esistenza e la successiva sti­pulazione di altre polizze per le stesse persone e per gli stessi rischi con­templati dalla presente polizza.  In caso di omissione di tale comunica­zione decade il diritto all'indennizzo.  La Società entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, può recedere dal contrat­to con preavviso di quindici giorni.

Art. 8 ‑ Forma delle comunicazioni ‑ Validità delle variazioni

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato/Contraente é tenuto sono valide solo se fatte per iscritto alla Direzione Generale per l'Italia ovvero alla Rappresentanza periferica, Agente o Broker cui la polizza é assegnata, oppure al mandatario scelto dall'Assicurato/Contraente e riconosciuto dalla Società.

Qualunque modificazione del contratto non é valida se non risulta da atto di variazione sottoscritto dalle Parti.

Art. 9 ‑ Variazioni di rischio

L'Assicurato/Contraente ha l'obbligo di dare immediata comunicazione scritta alla Società di ogni variazione che intervenga a modificare ogni elemento del rischio. Se la variazione implica diminuzione del rischio, la Società provvederà a ridurre in proporzione il premio a partire dalla scadenza annuale successiva alla comunicazione fatta dall'Assicurato/Contraente. Se la variazione implica aggravamento del rischio, la Società ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di quindici giorni, salvo accordo tra le Parti per la prosecuzione del contratto stesso con apposito atto di variazione.

Art. 10 ‑ Criteri di indennizzabilità

La Società corrisponde l'indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano da considerarsi indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l'influenza che l'infortunio può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.

Nei casi di preesistenti mutilazioni o difetti fisici, l'indennità per invalidità permanente é liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti.

Art. 11 ‑ Prova

Colui che richiede l'indennità deve provare l'esistenza di tutti gli elementi del proprio diritto e deve inoltre consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dalla Società, a tale fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l'Assicurato.

 

Art. 12 ‑ Morte

La somma assicurata per il caso di morte viene liquidata dalla Società ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi in parti uguali, purché la morte dell'Assicurato risulti conseguente ad un infortunio risarcibile a termini di polizza e questa si verifichi entro 730 giorni dal giorno nel quale l'infortunio stesso é avvenuto.

Art. 13 ‑ Invalidità Permanente

Se l'infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente e questa si verifica entro 730 giorni dal giorno nel quale é avvenuto, la Società liquida per tale titolo una indennità calcolata sulla somma assicurata per invalidità assoluta, secondo la tabella annessa al T.U. sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali (con esclusione comunque di ogni e qualsiasi invalidità conseguente a malattia professionale) approvata con D.P.R. del 30.06.1965 n. 1124 (per l'industria), con rinuncia da parte della Società all'applicazione della franchigia relativa prevista.

Per gli Assicurati mancini le percentuali di invalidità permanente previste dalla precitata tabella per l'arto superiore destro varranno per l'arto superiore sinistro e viceversa.

La perdita totale ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali di cui alla citata tabella vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta.

Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi od arti, le percentuali previste nella predetta tabella sono addizionate fino al massimo del 100% (cento per cento) della somma assicurata per il caso di invalidità permanente totale.

La perdita anatomica o funzionale di una falange, del pollice o dell'alluce é stabilita nella metà, e quella di qualunque altro dito delle mani o dei piedi in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi di invalidità permanente non specificati nella predetta tabella l'indennità viene stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi indicati, della misura nella quale é per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente della sua professione.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

Il grado di invalidità permanente viene stabilito al momento in cui le condizioni dell'Assicurato sono considerate permanentemente immutabili, al più tardi entro 730 giorni dal giorno dell'infortunio

Art. 14 ‑ Inabilità temporanea

A.    Se l'infortunio ha per conseguenza una inabilità temporanea al lavoro, semprechè tale garanzia sia prevista in polizza, la Società liquida l'indennità giornaliera assicurata:

·          integralmente per tutto il tempo in cui l'Assicurato si é trovato nella totale incapacità fisica di attendere alle occupazioni dichiarate;

·          parzialmente, per tutto il tempo in cui l'Assicurato non ha potuto attendere che in parte alle sue occupazioni, in relazione al grado che egli ha conservato, o che é andato riacquistando, della sua capacita' fisica.

B.    L'indennità per inabilità temporanea viene corrisposta per un periodo massimo di 365 giorni a decorrere dall'undicesimo giorno successivo a quello dell'infortunio. L'indennità cessa il giorno in cui il trattamento all'Assicurato é considerato completo dal medico curante o l'inabilità al lavoro é terminata, oppure il grado di invalidità permanente può essere fissato, nonchè con la morte dell'Assicurato.

·          Se alla fine delle cure mediche l'Assicurato si dichiara ancora inabile al lavoro, la Società é obbligata a fare ulteriori pagamenti solo se la continuazione di detta incapacità é dichiarata da un certificato medico preparato ed inviato alla Società a periodi non superiori a quattordici giorni.

Art. 15 ‑ Cumulo di indennità

L'indennità per inabilità temporanea è cumulabile con quella per morte o per invalidità permanente. Se dopo il pagamento di una indennità per invalidità permanente, ma entro 365 giorni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, la Società corrisponde ai beneficiari designati o, in difetto, agli eredi, la differenza tra l'indennità pagata e quella assicurata per il caso di morte, ove questa sia superiore e non chiede rimborso nel caso contrario.

Il diritto all'indennità per invalidità permanente é di carattere personale e quindi non é trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l'Assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'indennità sia stata liquidata o comunque

offerta in misura determinata, la Società paga agli eredi l'importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione testamentaria o legittima.

Art. 16 ‑  Rimborso spese mediche da infortunio

La Società rimborsa agli Assicurati, per i quali tale garanzia é richiesta, in caso di infortunio risarcibile a termini di polizza, il costo delle cure mediche sostenute, fino a concorrenza, per ogni evento, dell'importo assicurato indicato in polizza.

Per cure mediche si intendono:

·          spese ospedaliere o cliniche;

·          onorari a medici e a chirurghi;

·          accertamenti diagnostici ed esami di laboratorio;

·          spese per il trasporto su ambulanze e/o mezzi speciali di soccorso all'Istituto di cura o all'ambulatorio;

·          spese fisioterapiche in genere e spese farmaceutiche;

·          spese per la prima protesi, escluse comunque le protesi dentarie.

Rimangono espressamente escluse le spese sostenute per operazioni di plastica, salvo quelle rese necessarie per eliminare o contenere il grado di invalidità permanente.

Qualora gli Assicurati fruiscano di altre analoghe prestazioni assicurative (sociali o private), la garanzia vale per l'eventuale eccedenza di spese da questa non rimborsate.

Art. 17 ‑ Denuncia dell'infortunio ‑ Obblighi relativi

La denuncia di ogni infortunio deve essere fatta alla Direzione Generale per l'Italia ovvero alla Rappresentanza periferica, Agente o Broker cui la polizza é assegnata, o al mandatario scelto dall'Assicurato/Contraente e riconosciuto dalla Società, entro quindici giorni dall'infortunio stesso o dal momento in cui l'Assicurato/Contraente, o suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità. La denuncia deve indicare il luogo, giorno ed ora dell'evento e deve essere corredata da un certificato medico.

Nel caso di inabilità temporanea, i certificati dovranno essere rinnovati alle rispettive scadenze.

In mancanza, la liquidazione dell'indennità viene fatta considerando data di guarigione quella pronosticata dell'ultimo certificato regolarmente inviato, salvo che la Società possa stabilire una data anteriore. Se l'infortunio risulta nella morte dell'Assicurato, la Società deve essere informata entro le ventiquattro ore per telegramma.

L'Assicurato é obbligato a mettersi sotto cure mediche immediatamente dopo l'infortunio, a seguire le prescrizioni mediche ed a trattenersi dal commettere atti che possono ostacolare la cura e l'abilità di ricominciare il lavoro.

Art. 18 ‑ Controversie

In caso di divergenze sulla natura e sulle conseguenze dell'infortunio (o della malattia), le Parti si obbligano a conferire mandato, con scrittura privata, ad un Collegio di tre medici di decidere a norma e nei limiti delle condizioni di polizza.

Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di Legge.

La proposta di convocare il Collegio Medico deve partire dall'Assicurato o dagli aventi diritto, e deve essere fatta per iscritto con l'indicazione del nome del medico designato, dopo di ché la Società comunica all'Assicurato il nome del medico che essa a sua volta designa. Il terzo medico viene scelto dalle Parti sopra una terna di medici proposta dai primi; in caso di disaccordo lo designa il Segretario dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio Medico. Nominato il terzo medico, la Società convoca il Collegio invitando l'Assicurato a presentarsi.

Il Collegio Medico ha sede presso il luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'agenzia cui é assegnata la polizza o presso la quale é stato concluso il contratto.

Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese, contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo medico.

La decisione del Collegio Medico é vincolante per le Parti anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.

Art. 19 ‑ Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società o il Contraente hanno facoltà di far cessare l'assicurazione nei confronti della persona cui il sinistro si riferisce, oppure di recedere dal contratto, con preavviso di trenta giorni.

In caso di recesso esercitato dalla Società, quest'ultima rimborserà al Contraente la quota di premio netto relativa al periodo di rischio non corso, qualora fosse il Contraente ad esercitare il recesso, lo stesso avrà diritto ad un rimborso pari al 50% del premio netto corrisposto relativo al periodo per il quale l'assicurazione non avrà più efficacia.

Art. 20 ‑ Rinnovo del contratto

In mancanza di disdetta inviata da una delle Parti con lettera raccomandata almeno 30 giorni  prima della scadenza, il contratto é prorogato per 365 giorni e così successivamente. Per la validità di tale lettera farà fede il timbro dell'Ufficio Postale.

Art. 21 ‑ Pagamento del premio

L'Assicurato/Contraente é tenuto a pagare, presso la Direzione Generale per l'Italia ovvero alla Rappresentanza periferica, Agente o Broker cui la polizza é assegnata, alle rispettive scadenze e per tutta la durata del contratto, i premi comprensivi delle addizionali stabiliti dalla polizza medesima. La prima rata deve essere pagata alla consegna della polizza; le rate successive vengono pagate contro rilascio di quietanze emesse dalla Direzione Generale per l'Italia ovvero alla Rappresentanza periferica, Agente o Broker cui la polizza é assegnata,  che devono portare la data del pagamento e la firma della persona che riscuote l'importo.

L'assicurazione decorre dalle ore ventiquattro del giorno indicato nella polizza, se in quel momento il premio e le addizionali sono pagati; in caso diverso decorre dalle ore ventiquattro del giorno in cui si effettua il pagamento, ferme restando le scadenze nel contratto.

Per le rate successive alla prima é concesso il termine di rispetto di quindici giorni, trascorso il quale l'assicurazione resta sospesa e rientra in  vigore soltanto dalle ore ventiquattro del  giorno di pagamento  del  premio,  delle addizionali e  delle spese,  ferme restando le scadenze  contrattualmente  stabilite.

Trascorso il termine  di  rispetto  di  cui  sopra,   la Società ha diritto di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto, fermo il diritto ai premi scaduti, o di esigerne giudizialmente l'esecuzione.

Il premio é sempre determinato per periodo di assicurazione di 365 giorni, salvo il caso di contratto di durata inferiore, ed é interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in due o più rate.

Art. 22 ‑ Regolazione del premio

Se il premio é convenuto, in tutto o in parte, in base ad elementi di rischio fluttuanti, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed é regolato alla fine di ogni periodo assicurativo secondo le risultanze delle variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito.

A tale scopo entro sessanta giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo, devono essere forniti per iscritto alla Società i dati necessari.

Le differenze attive o passive risultanti dalle regolazioni devono essere pagate nei trenta giorni dalla relativa comunicazione.

La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società.

Se l'Assicurato/Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti, o il pagamento delle differenze attive dovute, il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui l'Assicurato/Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente e di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

immediatamente successiva al compimento del 75° anno di età, l'assicurazione potrà essere rinnovata con patto speciale previa presentazione, 30 giorni prima della scadenza stessa, di certificato medico attestante buona salute.

Art. 5

Art. 23 ‑ Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato/Contraente.

Art. 24 ‑ Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, é quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'agenzia cui è assegnata la polizza o presso la quale é stato concluso il contratto.

Art. 25 ‑ Rinvio alle norme di Legge

Per tutto quanto non é qui diversamente regolato valgono le vigenti norme di Legge.

2) CONDIZIONI PARTICOLARI PER POLIZZE CUMULATIVE

ART. 1 – ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'assicurazione unicamente gli infortuni direttamente derivanti da:

·          uso di aeromobili militari non adibiti a regolare traffico civile (continuativo od occasionale), ovvero,

·          uso di aeromobili privati, a meno che tale uso non si renda necessario a seguito di emergenza ad altro mezzo di trasporto sul quale l'Assicurato si trovi in viaggio;

·          guida di aeromobili di ogni tipo;

·          uso di mezzi aerei condotti da persone non munite di brevetto;

·          guida od uso di mezzi di locomozione subacquei;

·          esercizio, anche occasionale, dei seguenti sport:

·          pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, pelota, alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai senza accompagnatore di guida qualificata, salti dal trampolino con sci o idroscì, guidoslitta, caccia a cavallo, immersioni con autorespiratore, paracadutismo e sport aerei in genere, speleologia;

·          partecipazione a corse o gare sportive e/o in generale a qualsiasi attività sportiva avente carattere protezionistico o semiprofessionistico, tra le altre:  gioco del calcio, automobilismo (salvo quelle di regolarità e le gimcane), motociclismo, motonautica, ippica, ecc., e relative prove ed allenamenti;

·          ubriachezza (ma solo quando l'Assicurato è alla guida di veicolo), abuso di psicofarmaci, dall'uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni;

·          reati dolosi commessi o tentati dall'Assicurato, salvo il caso di atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;

·          partecipazione ad esercitazioni militari (con l'esclusione del servizio militare in tempo di pace); ed inoltre guerra, ostilità, invasione, rivoluzione, insurrezione, guerra civile, potere militare; salvo il caso che l'Assicurato sia colto dagli eventi bellici mentre si trova in un Paese non in stato di belligeranza, nel qual caso la garanzia resta valida per il periodo massimo di 14 giorni dalla dichiarazione dello stato di guerra;

·          trasformazioni o assestamenti energetici del nucleo dell'atomo, naturali o provocati artificialmente e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.).

Sono esclusi dalla presente copertura assicurativa tutti i sinistri derivanti da molestie, abusi e/o violenze di natura sessuale.

ART. 2 - SOMME ASSICURATE E GARANZIE PRESTATE

Come da Certificato di Adesione emesso (specificate sotto la voce CONDIZIONI SPECIALI)

ART. 3 – BENEFICIARI DELLE GARANZIE

La garanzia è prestata per gli allievi iscritti alla scuola, di seguito definiti assicurati, ed è inoltre prestata per il capo d’istituto e tutti gli operatori della scuola: insegnanti, personale A.T.A. e supplenti di ruolo e non di ruolo che siano essi dipendenti dello Stato, o di Enti Locali; i genitori degli alunni assicurati, quando sono in veste di accompagnatori durante i viaggi, soggiorni d’istruzione, gite, uscite didattiche, e quando gli stessi sono nei  locali dell’Istituto; il personale in quiescenza che svolge attività all’interno dell’Istituto, secondo quanto stabilito dalla Circolare Ministeriale 127 del 14.04.94; esperti esterni autorizzati dal Consiglio d’Istituto, che svolgono, a qualunque titolo, attività di collaborazione all’interno dell’Istituto; partecipanti a corsi di alfabetizzazione  e delle 150 ore; gli alunni di altre scuole (anche stranieri) che siano temporaneamente ospiti dell’Istituto, per attività scolastica e culturale. Esperti esterni che sottoscrivono contratti di prestazione d’opera occasionali per attività integrative nell’ambito della direttiva 133 D.P.R. 567/96 con l’Istituto.

E’ considerato infortunio un evento dovuto a causa violenta, fortuita ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.

ART. 4 – OPERATIVITÀ’ DELL’ASSICURAZIONE

L’assicurazione è operante per gli infortuni subiti dagli assicurati durante l’intera permanenza nella sede della scuola, succursali o sedi staccate della stessa, senza limiti di orario.

L’assicurazione è operante nelle seguenti situazioni:

·          attività scolastiche, parascolastiche, extra scolastiche, inter-scolastiche, ricreative e  tutto quello che rientra  nei programmi  scolastici;

·          durante tutte le ore di lezione, comprese quelle di educazione fisica (motoria, per le scuole materne ed elementari);

·          attività ginnico/sportiva, anche extra programma, comprese le “settimane bianche”, l’esercizio degli sport invernali e/o sulla neve

·          gite e passeggiate, viaggi di integrazione culturale e di preparazione di indirizzo;

·          visite guidate, visite a musei, scambi ed attività culturali in genere, purché siano controllate da organi scolastici o da organi autorizzati da quelli;

·          visite a cantieri, aziende e laboratori, stage e alternanza scuola lavoro, anche se tali comprendono esperimenti e prove pratiche dirette;

·          tutte le attività ricreative di carattere ginnico/sportivo e non, che si svolgessero anche in occasione di prescuola, doposcuola o interscuola, compresi i giochi della gioventù e relativi allenamenti anche in strutture esterne alla scuola, purché effettuati in presenza di personale incaricato o in convenzione con la  stessa;

·          le attività ivi comprese quelle ginnico/sportive  e non, organizzate nell’ambito del mondo scolastico e deliberate dal consiglio d’istituto o di circolo, con esplicita esclusione delle competizioni organizzate dalle federazioni sportive.

ART. 5 – RISCHIO IN ITINERE

La garanzia vale durante i trasferimenti interni ed esterni connessi allo svolgimento delle suddette attività e durante il tragitto casa/scuola e viceversa, con qualsiasi mezzo di locomozione, purché questi infortuni avvengano esclusivamente durante il tempo  necessario a compiere il percorso prima e dopo l’orario di inizio di tutte le attività per gli studenti, o lavorativo per gli operatori della scuola.

ART. 6 - ESTENSIONI DELL’ASSICURAZIONE

Sono considerati infortuni:

·          intossicazioni da cibo avariato consumato durante la refezione scolastica;

·          lesioni causate da contatto con sostanze corrosive;

·          morsi di animali e di rettili, nonché punture d’insetto;

·          asfissia ed annegamento;

·          assideramento e congelamento;

·          folgorazioni;

·          colpi di sole e di calore;

·          contagio da A.I.D.S. o Epatite avvenuto nell’ambito delle attività scolastiche, se diagnosticato entro tre mesi  dall’infortunio  il massimale per tale garanzia è fissato in Euro 10.330,00

·          assemblee  studentesche non autorizzate nei locali dell’Istituto;

·          aggressioni o atti violenti anche con movente politico, sociale o sindacale, sempreché l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva e/o volontaria.

A parziale deroga delle condizioni generali di assicurazione, si intendono inclusi in garanzia le alluvioni, inondazioni e terremoti, con l’intesa che in ogni caso l’esborso massimo non potrà superare l’importo complessivo di Euro 2.582.290,00  qualunque sia il numero delle persone assicurate infortunate.

ART. 7 – RISCHIO AEREONAUTICO              

Nell’ambito della copertura suddetta l’assicurazione si intende estesa all’uso, in veste di passeggero, di aeromobili di linea eserciti da società di traffico aereo regolare ed autorizzato (escluso aeromobili privati, salvo quanto previsto all’Art. 2 punto 2). Il risarcimento in questi casi, comunque, non potrà superare il massimo complessivo di Euro 5.164.570,00  per sinistro, indipendentemente dal numero di assicurati infortunati..

ART. 8 – ULTERIORI  ESTENSIONI DELL’ASSICURAZIONE

La garanzia si intende estesa agli infortuni derivanti dalla conseguenza di sforzi muscolari e di ernie addominali entrambi traumatiche.  Se l’ernia, anche bilaterale, non risulta operabile secondo parere medico, sarà corrisposta un’indennità a titolo di invalidità permanente non superiore al 10% del capitale assicurato per il caso di invalidità permanente assoluta.   Qualora dovessero insorgere contestazioni circa la natura e l’operabilità dell’ernia, la decisione verrà rimessa al collegio medico.

ART. 9 –  CHIARIMENTI SU PRESTAZIONI E GARANZIE 

A. MORTE DA INFORTUNIO

Se l'infortunio ha per conseguenza la morte dell'Assicurato e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è  avvenuto, gli  Assicuratori liquidano ai beneficiari la somma assicurata per il caso di morte.  Per beneficiari si intendono, salvo diversa designazione da parte dell'Assicurato, gli eredi legittimi e/o testamentari.    In caso di premorienza o commorienza dei beneficiari designati, detta somma sarà liquidata agli eredi legittimi e/o testamentari.   Vengono parificati al caso di morte il caso in cui l'Assicurato venga dichiarato disperso dalle competenti Autorità ed il caso di sentenza di morte presunta, ai sensi dell'art. 60 comma 3 del Codice Civile.  L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore gli eredi dell'Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre i beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l'indennizzo per morte (se superiore) e quello già pagato per invalidità permanente.

B. INVALIDITÀ PERMANENTE DA INFORTUNIO

Se l'infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, gli Assicuratori liquidano all'Assicurato un indennizzo calcolato sulla somma assicurata per il caso di invalidità permanente secondo la tabella contenuta nell'allegato 1 del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e successive modifiche, integrazioni e/o interpretazioni, con rinuncia in ogni caso da parte degli Assicuratori all'applicazione di franchigie previste dal citato decreto e con riguardo a qualsiasi  categoria di persone nei confronti delle quali la normativa di cui trattasi si renda applicabile.   La perdita totale o irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se si tratta di minorazione, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta.   Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, l'indennizzo viene stabilito mediante l'addizione delle percentuali  corrispondenti ad ogni singola lesione.

Resta tuttavia convenuto che:

·          In caso di infortunio liquidabile a termini di polizza, che determini un grado d’invalidità pari o superiore al 50% (cinquanta per cento) della totale, verrà riconosciuta all’assicurato un’invalidità permanente del 100% (cento percento);

·          In caso di infortunio liquidabile a termini di polizza che colpisca un alunno orfano di un genitore e che comporti una invalidità permanente di grado uguale o superiore al 25%, la somma assicurata verrà raddoppiata.

·          La percentuale di invalidità permanente da liquidare in caso di perdita totale, anatomica o funzionale di un arto superiore, sarà sempre calcolata come se l’arto fosse quello destro (sinistro per i mancini).

·          Nel caso in cui a seguito di infortunio indennizzabile ai sensi delle condizioni contrattuali, esclusi gli infortuni causati da movimenti tellurici, residui all’assicurato un’invalidità permanente di grado pari o superiore al 80% della totale, la Società riconoscerà un capitale aggiuntivo pari a  Euro 51.646,00. L’esposizione massima della Società a titolo di maggiorazione del capitale non potrà comunque superare l’importo di Euro 516.460,00 nel caso di evento che colpisca contemporaneamente più assicurati dello stesso Istituto. Qualora le indennità da corrispondere a titolo di maggiorazione ai sensi della presente garanzia eccedessero nel loro complesso tale importo, le stesse verranno adeguate con riduzione  ed imputazione proporzionale sui singoli infortunati.

C. INVALIDITÀ PERMANENTE  DA MALATTIA per poliomielite e meningite cerebro spinale.

Nel caso in cui l’alunno, successivamente al novantesimo giorno dalla sua iscrizione all’anno scolastico, contragga poliomielite o meningite cerebro spinale, i capitali garantiti per l’invalidità permanente da infortunio si intenderanno    garantiti anche per l’invalidità  permanente da queste malattie.

L’indennizzo, per questi casi, sarà effettuato secondo la seguente tabella:

L’assicurazione è prestata per i soli casi di poliomielite e meningite cerebro spinale insorte successivamente alla data di effetto dell’assicurazione.

 

 

D - SPESE MEDICHE ASSICURATE A SEGUITO DI INFORTUNIO

 


%Acc

% Liq

% Acc

% Liq

% Acc

% Liq

% Acc

% Liq

% Acc

% Liq

% Acc

% Liq

% Acc

% Liq

% Acc

% Liq

4

1

12

12

20

20

28

28

36

43

44

59

52

75

60

91

5

2

13

13

21

21

29

29

37

45

45

61

53

77

61

93

6

3

14

14

22

22

30

30

38

47

46

63

54

79

62

95

7

4

15

15

23

23

31

33

39

49

47

65

55

81

63

97

8

5

16

16

24

24

32

35

40

51

48

67

56

83

64

99

9

6

17

17

25

25

33

37

41

53

49

69

57

85

65&+

100

10

10

18

18

26

26

34

39

42

55

50

71

58

87

ECC.

100

11

11

19

19

27

27

35

41

43

57

51

73

59

89

ECC.

100

 

Sono assicurate e rimborsabili nel limite della somma concordata per periodo annuale le spese mediche a seguito di infortunio:

·          per visite mediche specialistiche, acquisto di medicinali;

·          incluso rimborso ticket  sanitari;

·          per intervento chirurgico anche ambulatoriale;

·          durante il ricovero in istituti pubblici o privati;

·          per applicazione di apparecchi gessati, bendaggi e docce di immobilizzazione;

·          per analisi ed accertamenti diagnostici strumentali e di laboratorio, compreso l’artroscopia diagnostica ed operativa;

·         per terapie fisiche e specialistiche;

artrosi conseguenti ad infortunio, protesi e tutori di funzione degli arti superiori, inferiori e del tronco; protesi oculari ed acustiche.

Fermo restando il limite della somma assicurata per rimborso spese mediche da infortunio, la garanzia comprende le seguenti prestazioni:

D1 - SPESE E CURE ODONTOIATRICHE Senza sottolimiti per dente: in caso di cure odontoiatriche e ortodontiche rese necessarie da infortunio, vengono rimborsate, sino alla somma pattuita nelle prestazioni, le spese per cure odontoiatriche ed ortodontiche.

Si precisa che le spese per le  protesi sono rimborsabili solo per la prima protesi ( e non le successive) purché esse sia applicata entro tre anni dal giorno dell’infortunio.

Nel caso in cui, a parere medico espresso, a richiesta, in consulto con i medici degli assicuratori, per l’età giovanile dell’Assicurato, non sia possibile l’applicazione della PRIMA protesi nei tre anni stabiliti, l'Assicurato potrà chiedere che vengano rimborsate, una sola volta, ora per allora, le spese riconosciute necessarie, sino ad un massimo del corrispondente costo previsto dalla Tariffa Nazionale Dell’Ordine dei Medici.

La ricostruzione delle parti danneggiate – intervento di conservativa -, non è considerata protesi e rientra pertanto, a tutti gli effetti, nelle spese per cure odontoiatriche ed ortodontiche .

D2 - SPESE E CURE OCULISTICHE: Acquisto lenti: senza sottolimiti per rotture di lenti e/o montature (comprese lenti a contatto) come conseguenza diretta di infortunio che abbia colpito l’assicurato. Viene incluso l’acquisto di nuove lenti, nel limite della somma pattuita, come  conseguenza di infortunio che causa danno oculare. Sono escluse dalla garanzia le lenti “usa e getta”.

D3 - ACQUISTO APPARECCHI ACUSTICI DA INFORTUNIO, senza limite: in caso di cure rese necessarie da infortunio, vengono rimborsate, sino alla somma pattuita nelle prestazioni, le spese per cure all’apparato uditivo; si precisa che le spese per le  protesi sono rimborsabili solo per la prima protesi ( e non le successive) purché essa sia applicata entro tre anni dal giorno dell’infortunio. Il rimborso avverrà dietro presentazione dei giustificativi di spesa e dei certificati comprovanti la menomazione subita dall’assicurato/a.

D4 - ACQUISTO O NOLEGGIO CARROZZELLE: ove la garanzia sia prevista dalla polizza nell’ambito del sotto limite concordato per acquisto e noleggio di carrozzelle reso necessario a seguito di infortunio. Dovranno essere presentati dietro richiesta degli assicuratori i documenti giustificativi debitamente quietanzati e sottoscritti dal medico nonché dal responsabile d’Istituto.

E - DIARIA DA RICOVERO

Entro la somma  stabilita, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, per   indennità giornaliera per ogni giorno di ricovero presso istituti pubblici o privati per un massimo di 365 giorni.

F - DAY HOSPITAL

In caso di day-hospital, la somma pattuita per diaria da ricovero  verrà corrisposta al 100% (cento per cento), per un massimo di 180 giorni .

G - DIARIA DA GESSO

Viene corrisposta quando l’assicurato non possa, a causa dell’applicazione agli arti di gesso o apparecchi immobilizzatori, applicati e rimossi necessariamente da personale medico o paramedico nelle apposite strutture, con il limite per giorno e complessivo stabilito nelle prestazioni, recarsi a scuola o, recandovisi, non possa partecipare con profitto alle attività in classe.

Unicamente ai fini della presente clausola  si stabilisce convenzionalmente di calcolare un giorno di garanzia  ogni quattro ore di mancato profitto.

H - DANNO ESTETICO

Se a seguito di infortunio, non altrimenti risarcibile, indennizzabile a termini di polizza, l’assicurato subisse deturpazioni o sfregi di carattere estetico al viso, gli assicuratori riconosceranno un indennizzo a   titolo di rimborso spese sostenute per la cura ed applicazioni, nonché per interventi di chirurgia plastica ed estetica,   effettuate allo scopo di eliminare o ridurre il danno, con il massimale stabilito nelle prestazioni e garanzie previste. Il rimborso sarà effettuato,  dietro presentazione di adeguata documentazione, al massimo entro tre anni dalla data d’infortunio.

I -  SPESE DI TRASPORTO DELL’ASSICURATO DAL LUOGO DELL’INFORTUNIO ALL’ISTITUTO DI CURA

Con qualsiasi mezzo idoneo, con il limite massimo stabilito nelle prestazioni e garanzie previste.

L - SPESE DI ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTO DELL’ASSICURATO DALLA PROPRIA ABITAZIONE (O DALLA SCUOLA) ALL’ISTITUTO DI CURA E VICEVERSA.

Se a seguito di infortunio, l’assicurato necessitasse, a prescrizione medica, di cure ripetute (medicazioni complesse, applicazioni fisioterapiche e terapie mediche ecc.), gli assicuratori corrisponderanno, a titolo di  concorso alle spese di accompagnamento e trasporto necessarie a raggiungere l’istituto di cura, la somma forfetaria giornaliera stabilita alle singole combinazioni.

 

M - SPESE DI TRASPORTO DA CASA A SCUOLA E VICEVERSA

Qualora un assicurato, a seguito di infortunio, diventi portatore, al di fuori di strutture ospedaliere, di gessature o apparecchi protesici agli arti inferiori (o superiori, se il trasporto autonomo è reso problematico), applicati e rimossi da personale medico o paramedico; in tale caso gli rimborseranno le spese di trasporto da casa a scuola e viceversa, fino alla concorrenza del stabilito. Il rimborso verrà effettuato dietro presentazione di adeguata documentazione, o in mancanza di documentazione, verrà effettuato un rimborso chilometrico di Euro 00,55 /Km, con le seguenti avvertenze:

·          trasferimenti all’interno del Comune: 7 km forfetari giornalieri;

·          trasferimenti da Comune a Comune: distanze calcolate, in linea retta, da centro Comune a centro Comune, arrotondati al km superiore.

N - SPESE AGGIUNTIVE

Esclusivamente a seguito di infortunio accertato: (danni materiali la cui  effettività l’assicurato è tenuto a dimostrare, nel caso di richiesta da parte degli assicuratori,  con conferma sottoscritta dal docente responsabile e/o dal Preside d’istituto) conseguenti a: Infortunio risarcibile a termini di polizza, escluso furto e smarrimento:

·          Danni a capo di vestiario danneggiati a seguito di infortunio risarcibile a termini di polizza;

·          Danni a strumenti musicali, esclusivamente per i Conservatori e le scuole musicali, con valore a nuovo superiore a Euro 41,50  i danni relativi saranno rimborsati con uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 15,50  Il massimo degrado per vetustà, applicabile allo strumento, è stabilito nel 50% del valore d’acquisto;

·          Danni a sedie e rotelle e tutori, per portatori di handicap: senza alcuna franchigia o scoperto nell’ambito del massimale.

O - SPESE PER LEZIONI PRIVATE DI RECUPERO

Qualora l’assicurato sia rimasto assente dalle lezioni, in conseguenza di infortunio indennizzabile dalla presente polizza, per un periodo superiore a trenta giorni consecutivi, gli assicuratori rimborseranno, previa presentazione di adeguata documentazione, le spese sostenute per le lezioni private di recupero.

P  - PERDITA DELL’ANNO SCOLASTICO

Se a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, accaduto negli ultimi quattro mesi di scuola, l’assicurato (in questo caso solo gli alunni) si trovassero nell’impossibilità di concludere l’anno con esito positivo, e di conseguenza dovessero ripetere l’anno stesso, gli assicuratori riconosceranno la somma indicata nelle prestazioni a titolo forfetario, ma solo per il primo anno scolastico ripetuto.

Q - SPESE FUNERARIE

A seguito di infortunio mortale indennizzabile dalla presente polizza, gli assicuratori risarciranno, in aggiunta al capitale garantito per il caso di morte, anche le spese funerarie sostenute e documentate.

R - SPESE PER IL TRASPORTO DELLA SALMA

A seguito di infortunio mortale, indennizzabile a termini di polizza, avvenuto in paese straniero (escluso la Repubblica di S. Marino e lo stato Città del Vaticano), gli assicuratori rimborsano agli aventi diritto le spese sostenute e documentate per il rimpatrio della salma.

 

S - INDENNITA’ DA ASSENZA PER INFORTUNIO

in caso che l’assicurato, a seguito di infortunio risarcibile a termini di polizza, sia rimasto assente dalle lezioni o dal lavoro (per gli operatori) per più di 20 giorni consecutivi scolastici, e non abbia presentato alcuna spesa, viene riconosciuta una liquidazione  “omnia” di Euro 77,00

ART. 10 - ESERCIZIO DELLA RIVALSA

Qualora l’infortunio sia la conseguenza di un sinistro indennizzabile, occorso all’Assicurato nella sua qualità di trasportato su mezzo di trasporto, gli assicuratori rinunciano ad esercitare i diritti di rivalsa nei confronti di terzi, lasciando all’assicurato o aventi diritto di avvalersi della facoltà di scegliere di essere risarcito dal diretto responsabile ai sensi della legge 990 (assicurazione obbligatoria).

ART. 11 – MODALITÀ PER LA CORRESPONSIONE DI RIMBORSI  ED INDENNIZZI

Fermo l’obbligo della denuncia di infortunio, la corresponsione dell’indennizzo avverrà a guarigione avvenuta, previa presentazione agli assicuratori dei documenti giustificativi, anche in copia salvo che diversamente richiesto, debitamente quietanzati (notule del medico, ricevuta del farmacista, referti clinici, ricevute pagamento ticket…), salvo i casi  descritti nella voce  “D1” secondo capoverso.

ART. 12 – COMUNICAZIONE DELLE GENERALITÀ DEGLI ASSICURATI

Il contraente è esonerato dall’obbligo di denunciare le generalità degli assicurati: per la loro identificazione, e per il computo del premio, si farà riferimento ai registri del contraente, che quest’ultimo si obbliga ad esibire in qualsiasi momento alle persone incaricate dagli assicuratori per accertamenti e controlli insieme ad ogni altro documento probatorio in suo possesso.

ART. 13 – ESONERO DELLA COMUNICAZIONE DELL’ESISTENZA DI ALTRE ASSICURAZIONI

Resta inteso e convenuto che il contraente è esonerato dall’obbligo di dichiarare l’eventuale esistenza di altri contratti di assicurazione stipulati in proprio dagli assicurati.

ART. 14 – PAGAMENTO INDENNIZZI

Si conviene che, a richiesta dell’assicurato, l’ammontare liquidabile potrà essere versato al contraente, purché la relativa quietanza sia sottoscritta per accettazione sia dall’assicurato sia dal contraente e/o altro avente diritto.

ART. 15 – PATOLOGIA OCCULTA

Gli infortuni sono indennizzabili anche quando la causa determinante sia ascrivibile a stati patologici occulti, sempre che l’infortunio si sia verificato durante le ore di educazione fisica (motoria per le scuole materne ed elementari).

ART. 16 – MASSIMALE CATASTROFALE

Nel caso di evento che colpisca più persone assicurate, l’indennizzo dovuto dagli assicuratori non potrà in alcun caso superare complessivamente l’importo di Euro 5.164.570,00

ART. 17 - PRECISAZIONI

Tutti gli assicurati sono garantiti indipendentemente dal loro stato psico-fisico; gli assicuratori, comunque, corrispondono l’indennità per le sole conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio; se l’infortunio colpisce una persona che non sia fisicamente integra e sana, non è indennizzabile quanto imputabile a condizioni fisiche o patologiche preesistenti.

A precisazione della circolare ministeriale della Pubblica Istruzione n. 2170 del 30.06.96, le controversie potranno essere risolte: ricorrendo alla magistratura ordinaria; oppure accettando l’arbitrato, secondo le condizioni generali di polizza. Il contraente ha facoltà di scelta.

La Compagnia rinuncia al diritto di recesso in caso di sinistro.

ART. 18 - DENUNCIA DI INFORTUNIO - OBBLIGHI RELATIVI.

La denuncia dell'infortunio con l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento e delle cause che lo hanno determinato, deve essere fatta per iscritto agli Assicuratori entro trenta giorni dall'infortunio o dal momento in cui l'Assicurato od i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità.

L'Assicurato deve ricorrere alle cure di un medico e seguirne le prescrizioni. L'infortunato, i suoi familiari od aventi diritto, devono consentire alle visite di medici incaricati dagli Assicuratori ed a qualsiasi accertamento che gli Assicuratori ritengano necessario sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato la persona assicurata.

In caso di morte, immediata o sopravvenuta per effetto dell'infortunio, gli Assicuratori devono essere prontamente avvertiti a mezzo telegramma.

Se non viene adempiuto intenzionalmente agli obblighi sopra previsti, l'infortunato ed i suoi aventi diritto perdono il diritto alle indennità. Se l'inadempienza è involontaria, gli Assicuratori hanno diritto di ridurre le indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

ART. 19  - DENUNCIA DELLA MALATTIA - OBBLIGHI RELATIVI.

La denuncia della malattia che, secondo parere medico, sembri comportare invalidità permanente, deve essere prestata per iscritto dall'Assicurato e/o dal Contraente.

La denuncia stessa deve essere corredata da certificato medico riflettente un dettagliato rapporto sulla natura, decorso e conseguenze della malattia. L'Assicurato deve sottoporsi agli accertamenti e controlli medici disposti dagli Assicuratori fornendo agli stessi ogni informazione.

Trascorsi 240 giorni dalla denuncia della malattia, l'Assicurato deve presentare specifica certificazione medica attestante il grado di invalidità permanente direttamente ed esclusivamente residuato dalla malattia denunciata.

Qualora la presente assicurazione pervenga alla scadenza prima che la malattia sia denunciata e sempreché la stessa si sia manifestata durante il periodo di validità dell'assicurazione, per la presentazione della denuncia è stabilito il termine di un anno dalla scadenza dell'assicurazione.

ART. 20 - LIMITI DI ETÀ - PERSONE NON ASSICURABILI.

L'assicurazione non vale per le persone di età superiore ai 75 anni e cessa dalla prossima scadenza annuale del premio per quelle che raggiungono tale limite di età nel corso del contratto. Gli Assicuratori restituiranno i rispettivi premi scaduti successivamente, che fossero loro eventualmente versati.

Non sono assicurabili le persone affette da alcolismo, tossicomanie e l'assicurazione cessa con il loro manifestarsi.

ART. 21 - CONTROVERSIE.

In caso di divergenza sul grado di invalidità permanente, le Parti si obbligano a conferire ad un Collegio di tre medici il mandato di decidere in base alle condizioni e limitazioni contrattuali.

Ciascuna delle parti nomina un medico, i due medici così designati nominano il terzo, in caso di disaccordo su tale nomina, provvede il Consiglio dell'Ordine dei Medici del luogo dove il Collegio medico risiede. Il collegio è dispensato da ogni formalità di legge e ha facoltà di rinviare l'accertamento dell'invalidità permanente concedendo un anticipo di indennità. Le sue decisioni sono prese a maggioranza di voti e sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il verbale. Ciascuna Parte paga le spettanze e le spese del medico da essa nominato e la metà di quelle del terzo. Tuttavia, se il grado di invalidità permanente clinicamente accertato dal Collegio medico supera di un terzo o più quello valutato dagli Assicuratori, questi rispondono di tutte le spettanze e le spese del Collegio medico.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI POLIZZA COMUNI A TUTTE LE SEZIONI

ART. 22 DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE - PAGAMENTO DEL PREMIO.

L'assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato dal Contratto e/o da quello della comunicazione di Copertura Provvisoria inviata  alla Scuola da AssiScuola® Srl

La Comunicazione di Copertura Provvisoria è, a TUTTI GLI EFFETTI valida ed efficace, sino all’emissione ed al perfezionamento del corrispondente contratto

Il premio dovrà essere corrisposto, in via esclusiva a AssiScuola® Srl  oppure ACE Insurance S.A.-N.V., entro 30

giorni della decorrenza della polizza.

Trascorso tale periodo la polizza rimarrà sospesa e si riattiverà alle ore 24 del giorno che sarà corrisposto il premio.

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata minore, ed è dovuto per intero anche se ne sia stato concesso il frazionamento

ART. 23 – DURATA DEL CONTRATTO

A parziale deroga dell’articolo 1899 del Codice Civile, il presente contratto non è soggetto a tacita proroga e cessa alla naturale scadenza senza obbligo di disdetta. Il contraente ha facoltà di richiedere agli stessi assicuratori il rinnovo della copertura per un ulteriore anno e, se accordato, il contraente beneficia di una proroga del pagamento premi di 30 giorni dalla data di inizio della nuova polizza.

ART. 24 – COMUNICAZIONE DEL NUMERO DEGLI ASSICURATI

Il Contraente dichiara, all’atto del perfezionamento del presente contratto, il numero delle persone da assicurare pagando il premio dovuto e si impegna a comunicare eventuali variazioni  successive, per i conseguenti conteggi di premio aggiuntivo.

Il numero degli Assicurati indicato nella Copertura Provvisoria può avere, senza pregiudicare la validità della stessa, carattere puramente indicativo in attesa che venga determinato il numero definitivo.

Qualora il  numero delle persone dichiarato dalla Contraente ed inserito nel contratto, sia inferiore a quello effettivo, le garanzie previste dalla presente polizza saranno comunque prestate a tutti gli Assicurati usufruenti le garanzie sempre che il premio pro capite sia stato versato da almeno il 90 per cento della totalità delle persone da assicurare.

Solo in caso diverso si applicherà l’articolo 1898 del codice civile, ultimo comma (regola proporzionale).

ART. 25 - DENUNCIA DI SINISTRO

La denuncia può essere effettuata a mezzo FAX, o via INTERNET, mediante l’apposito programma, al menu “Sinistri On-line” del sito ASSISCUOLA.IT, salvo casi mortali o catastrofici, che andranno anche comunicati a mezzo telegramma alla AssiScuola® srl .

Qualora  gli apparecchi telematici , della AssiScuola® srl per qualunque motivo, non dovessero funzionare e non sarà stato quindi possibile da parte della stessa, rubricare il sinistro, gli Assicuratori consentono che la denuncia possa essere fatta anche successivamente, al più tardi, a richiesta del danneggiato o avente diritto, ritenendo valida ed efficace la documentazione presso la scuola.

ART. 26 – VALIDITÀ TERRITORIALE

La presente assicurazione è valida in tutto il mondo.

ART. 27 -  FORO COMPETENTE.

Foro competente é esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del Convenuto.

SEZIONE C - GARANZIA DI ASSISTENZA AssiScuola® Assistance

DEFINIZIONI

·          Alle seguenti denominazioni Contraente e Società attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

·          Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;

·          Assicurazione: il contratto di assicurazione;

·          Assistenza: l’aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all’Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un Sinistro;

·          Bagaglio: quanto l’Assicurato porta con sé per il fabbisogno personale durante il Viaggio.

·          Centrale Operativa: l'organizzazione di INTER PARTNER SpA costituita da risorse umane e da attrezzature, in funzione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell'anno, per l'erogazione delle prestazioni di  Assistenza. E' composta dalla Centrale Telefonica, che riceve le chiamate degli Assicurati e attiva le assistenze, e dalla Rete Esterna che effettua gli interventi sul posto.

·          Certificato: documento riportante il numero ed un estratto delle Condizioni Generali di Assicurazione della Polizza in possesso degli Assicurati;

·          Contraente: il soggetto che stipula il contratto di assicurazione;

·          Europa: Italia, Paesi europei;

·          Familiare: coniuge, convivente (purchè risultante dallo stato di famiglia), figlio, genero o nuora, fratello o sorella, genitore, suocero;

·          Franchigia: la parte del danno espressa in cifra fissa che rimane a carico dell’Assicurato.

·          Furto: il reato previsto dall’art. 624 del Codice Penale commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

·          Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro;

·          Infortunio:  evento dannoso dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili;

·          Istituto di cura: ospedale, clinica, casa di cura regolarmente autorizzata all'erogazione dell'assistenza ospedaliera, esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e di soggiorno, le cliniche per cure dietologiche ed estetiche, i gerontocomi e gli ospizi per anziani;

·          Istituto Scolastico: Ente che racchiude una pluralità di Assicurati, identificabili da documenti ufficiali di appartenenza all’Ente medesimo quali certificati di iscrizione, documenti di assunzione, lettere di incarico e quanto altro idoneo alla sua qualificazione.

·          Italia: il territorio italiano, la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano.

·          Malattia: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio;

·          Malattia improvvisa: Malattia di acuta insorgenza di cui l'Assicurato non era a conoscenza alla data di inizio della copertura; non è considerata Malattia improvvisa l'acutizzarsi o la manifestazione improvvisa di una precedente patologia nota all'Assicurato;

·          Massimale: la somma fino alla concorrenza della quale, per ciascun Viaggio e persona, la Società presta la garanzia;

·          Polizza: i documenti che provano l’Assicurazione;

·          Rapina: il reato previsto dall’art. 628 del Codice Penale commesso da chiunque si impossessi, mediante violenza o minaccia alla persona, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

·          Residenza: il luogo in cui l'Assicurato dimora abitualmente;

·          Ricovero: la degenza in Istituto di cura che comporti almeno un pernottamento;

·          Rischio: la probabilità che si verifichi il Sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne;

·          Scippo: il reato previsto agli artt. 624 e 625 del Codice Penale commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene con destrezza, ovvero strappando la cosa di mano o di dosso alla persona, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

·          Scoperto: la parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell’Assicurato;

·          Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;

·          Società: INTER PARTNER SpA;

·          Vettore: persona o società che esegue il trasporto di cose e persone per conto di terzi;

·          Viaggio: lo spostamento dell’Assicurato in occasione di trasferimenti e/o gite a scopo didattico effettuate dall’Istituto Scolastico Contraente.

PRESTAZIONI DI ASSISTENZA

A) Prestazioni di assistenza BASE

Le prestazioni di assistenza di seguito riportate hanno estensione territoriale in Italia, limitatamente al luogo ove l’Istituto Scolastico è situato ed escludono la partecipazione degli Assicurati a gare sportive.

Consigli medici

Qualora l'Assicurato a seguito di malattia o infortunio necessiti di parlare per telefono con un medico per avere consigli.

La Società, tramite la Centrale Operativa, fornirà la consulenza medica richiesta.

Invio medico e/o ambulanza

Servizio non in emergenza e pertanto non sostitutivo all’intervento degli Organismi ufficiali di soccorso – servizio di emergenza 118

Qualora l'Assicurato, a seguito di Infortunio o Malattia improvvisa necessiti di una visita medica presso l’Istituto scolastico di appartenenza e, qualora gli stessi medici di guardia della Centrale Operativa lo valutino necessario, la Società invia un medico generico. Il relativo costo resta a carico della Società.

La prestazione viene erogata negli orari di permanenza degli aventi diritto presso l’Istituto scolastico. Qualora nessuno dei medici convenzionati della Rete Esterna fosse disponibile, la Società potrà organizzare, in alternativa e in accordo con l’Assicurato, il suo trasferimento in una struttura medica mediante autoambulanza.

Ambulanza per trasporto in ospedale in Italia

Qualora l'Assicurato a seguito di Infortunio o Malattia improvvisa, necessiti di un trasporto in autoambulanza per un Ricovero dall’Istituto scolastico ove trovasi in Italia al centro ospedaliero più vicino, la Società provvede ad inviare l'ambulanza tenendo i costi a suo carico.

B) Prestazioni di assistenza PLUS

Le prestazioni di assistenza di seguito riportate hanno estensione territoriale in Italia, limitatamente al luogo ove l’Istituto Scolastico è situato ed escludono la partecipazione degli Assicurati a gare sportive.

Consigli medici

Qualora l'Assicurato a seguito di malattia o infortunio necessiti di parlare per telefono con un medico per avere consigli.

La Società, tramite la Centrale Operativa, fornirà la consulenza medica richiesta.

Invio medico e/o ambulanza

Servizio non in emergenza e pertanto non sostitutivo all’intervento degli Organismi ufficiali di soccorso – servizio di emergenza 118

Qualora l'Assicurato, a seguito di Infortunio o Malattia improvvisa necessiti di una visita medica presso l’Istituto scolastico di appartenenza e, qualora gli stessi medici di guardia della Centrale Operativa lo valutino necessario, la Società invia un medico generico. Il relativo costo resta a carico della Società.

La prestazione viene erogata negli orari di permanenza degli aventi diritto presso l’Istituto scolastico. Qualora nessuno dei medici convenzionati della Rete Esterna fosse disponibile, la Società potrà organizzare, in alternativa e in accordo con l’Assicurato, il suo trasferimento in una struttura medica mediante autoambulanza.

Ambulanza per trasporto in ospedale in Italia

Qualora l'Assicurato a seguito di Infortunio o Malattia improvvisa, necessiti di un trasporto in autoambulanza per un Ricovero dall’Istituto scolastico ove trovasi in Italia al centro ospedaliero più vicino, la Società provvede ad inviare l'ambulanza tenendo i costi a suo carico.

Le prestazioni di assistenza e le garanzie di seguito riportate sono valide in Italia ed Europa durante lo spostamento dell’Assicurato in occasione di trasferimenti e/o gite a scopo didattico effettuate dall’Istituto Scolastico.

Segnalazione medico specialista all’estero

Qualora l’Assicurato, a seguito di Infortunio o Malattia avvenuti in Viaggio all’estero, necessiti di una visita specialistica sul posto, purché giudicata necessaria dai medici di guardia della Centrale Operativa, la Società provvederà a segnalare lo specialista più idoneo reperibile nella zona in cui si trova l’Assicurato, compatibilmente con le disponibilità locali.

Consulto specialistico e ricerca del Centro specializzato

Qualora il medico della Centrale Operativa della Società e il medico curante dell’Assicurato, colpito da Infortunio o Malattia improvvisa,  ritengano che per la particolare patologia da cui l’Assicurato è affetto siano maggiormente idonee strutture sanitarie specializzate nazionali ed estere, la Società organizza e prenota per l’Assicurato un consulto con uno specialista della rete convenzionata della Società.

La Società reperisce lo specialista, prenota il consulto e tiene a proprio carico l’onorario fino ad un massimo di € 520,00 per anno assicurativo comprensive delle spese di viaggio (incluse vitto e alloggio) dello specialista per recarsi dal paziente.

La presente prestazione viene fornita fino ad un massimo di una volta per anno assicurativo.

Anticipo somme di denaro (per i soli Assicurati maggiorenni)

Qualora l’Assicurato in Viaggio necessiti di denaro per sostenere spese impreviste e di prima necessità a cui non gli sia possibile far fronte direttamente ed immediatamente la Società provvederà:

ad assisterlo affinché riesca a trasferire sul posto, tramite istituti bancari locali, somme di denaro dalla propria banca;

a richiedere all’Assicurato di designare una persona che in Italia metta a disposizione della Società stessa l’importo richiesto. Contestualmente, questa si impegna a pagare sul posto o a far pervenire l’importo suddetto all’Assicurato fino alla concorrenza massima di € 520,00.

Invio medicinali all'estero

La Società provvederà, nel limite del possibile e nel rispetto delle norme che regolano il trasporto dei medicinali e solo in conseguenza di evento fortuito, all’inoltro a destinazione di medicinali (registrati in Italia) indispensabili al proseguimento di una terapia in corso, nel caso in cui, non potendo disporre l’Assicurato di detti medicinali gli sia impossibile procurarseli in loco od ottenerne di equivalenti.

In ogni caso il costo di detti medicinali resta a carico dell’Assicurato.

Rientro del convalescente

Qualora l'Assicurato convalescente, dopo un Ricovero presso un Istituto di cura avvenuto per Malattia o Infortunio, occorsi durante un Viaggio, sia impossibilitato a rientrare alla propria Residenza con il mezzo inizialmente previsto (e semprechè non abbia già fruito della prestazione “Rientro sanitario” fino alla propria Residenza), la Società, tramite i medici di guardia della Centrale Operativa, d'intesa con i medici curanti, definirà le modalità del rientro, tenendo a proprio carico la relativa spesa, e provvederà a organizzare il trasferimento del convalescente alla sua Residenza con il mezzo più idoneo: aereo di linea (in classe economica), treno (in 1ª classe o vagone letto).

Informazioni cliniche sul paziente

Qualora l'Assicurato, a seguito di Infortunio o Malattia avvenuti in Viaggio venga ricoverato in un Istituto di cura sul posto, la Società, su richiesta dell'Assicurato  o dei suoi familiari, stabilisce un collegamento continuo tra i medici di guardia presso la Centrale Operativa e i medici che hanno in cura il paziente sul posto, mantenendo informati i familiari sull'evoluzione del quadro clinico.

Quanto sopra nel rispetto della legge n. 675/96 a tutela della “privacy”.

Familiare accanto

Qualora l'Assicurato, a seguito di Infortunio o Malattia avvenuti in Viaggio, venga ricoverato in Istituto di cura in loco, e non possa essere dimesso entro 5 (cinque) giorni dalla data del Ricovero, e qualora in assenza di un proprio congiunto sul posto, richieda di essere raggiunto da un Familiare, la Società provvederà ad organizzare il viaggio del Familiare mettendo a disposizione di quest'ultimo un biglietto di viaggio, andata e ritorno, in treno (1ª classe) o se il viaggio supera le 6 ore in aereo (classe economica) e tenendo a proprio carico  i relativi costi. Sono escluse le spese di soggiorno (vitto e alloggio) del Familiare e qualsiasi altra spesa al di fuori di quelle sopra indicate.

Rientro anticipato in Italia

Qualora l’Assicurato in Viaggio debba ritornare anticipatamente alla propria Residenza per l’avvenuto decesso di: coniuge, genitori, figli, fratelli e sorelle, suoceri, generi e nuore, la Società provvederà ad organizzare il viaggio di rientro fino al luogo della Residenza in Italia, mettendo a disposizione dell’Assicurato un biglietto di viaggio in treno (1ª classe) o qualora il viaggio in treno superi le 6 ore in aereo (classe economica). Resta salva ed impregiudicata la facoltà della Società di richiedere all’Assicurato la documentazione comprovante il sinistro che ha dato luogo alla prestazione.

Rientro sanitario

Qualora l'Assicurato in Viaggio venga colpito da Infortunio o Malattia improvvisa e le sue condizioni siano tali che i medici della Centrale Operativa, d'intesa con i medici curanti sul posto o, in assenza di questi ultimi, con il medico inviato dalla Società, ritengano necessario un suo trasferimento in un Istituto di cura prossimo alla sua Residenza in Italia, allo scopo di assicurare una cura adeguata alla patologia del paziente, la Società definirà le modalità del rientro e provvederà a:

organizzare il trasferimento del paziente con il mezzo più idoneo:       

aereo sanitario;

aereo di linea eventualmente barellato;

treno/vagone letto;

autoambulanza.

assistere il paziente, se necessario, durante il rientro con personale medico e/o infermieristico.

Tutti i costi di organizzazione e di trasporto del paziente, compresi gli onorari del personale medico e/o infermieristico inviato sul posto e che lo accompagnano, sono a carico della Società.

Non danno luogo al trasferimento:

le malattie infettive e ogni patologia il cui trasporto implichi violazione di norme sanitarie;

le malattie e gli infortuni che non impediscano all'Assicurato di proseguire il Viaggio o che, a giudizio dei medici, non necessitino di rientro sanitario e possano essere curate sul posto.

Interprete a disposizione

Qualora l'Assicurato in Viaggio all'estero venga ricoverato a causa di Infortunio o Malattia ed incontri difficoltà a comunicare nella lingua locale, la Società provvederà a reperire in loco un interprete e terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di 8 ore lavorative.

Traduzione cartella clinica

Qualora l’Assicurato necessiti del consulto con uno specialista straniero a seguito di Infortunio o Malattia avvenuti in Viaggio, la Società provvede alla traduzione della cartella clinica dell’Assicurato e dell’eventuale diagnosi tenendo a proprio carico il costo relativo.

ESCLUSIONI  RELATIVE A TUTTE LE PRESTAZIONI

L'Assicurazione non è operante nei casi di:

·          atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni;

·          eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni;

·          sviluppo, comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;

·          abuso di alcolici, psicofarmaci, nonché uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;

·          atti dolosi (compreso il suicidio o tentato suicidio) o di pura temerarietà dell'Assicurato.

·          ricoveri od interventi sanitari che siano la conseguenza diretta di situazioni patologiche note all'Assicurato alla data di inizio della copertura e/o le loro conseguenze, ricadute o recidive;

·          malattie nervose o mentali;

·          malattie dipendenti dalla gravidanza oltre la 26° settimana di gestazione e dal puerperio;

·          aborto volontario;

·          malattie correlate a sindrome da immunodeficienza acquisita;

·          infortuni derivanti dalla pratica di sport  aerei, motonautici, motoristici in genere e relative gare, prove ed allenamenti - salvo che si tratti di gare di regolarità pura;

·          infortuni derivanti dalla pratica di alpinismo con scalata di rocce od accesso ai ghiacciai, da salti dal trampolino con sci o idroscì, da guida o uso di guidoslitte per competizione;

In ogni caso, la garanzia non sarà operante se l’intervento non sia stato preventivamente autorizzato dalla Centrale Operativa.

MODALITA’ PER LA RICHIESTA DI  ASSISTENZA

Per la fornitura delle prestazioni di assistenza, l’Assicurato potrà chiamare in Italia il Numero Verde dedicato a chiamata gratuita:

800 - 91 49 56

Per le richieste di assistenza all'estero, l'Assicurato potrà  chiamare  il numero urbano:

039 – 06 - 42 11 55 75

In caso di Sinistro l'Assicurato potrà contattare per telefono (oppure telex, telefax) la Centrale Operativa e comunicare:

·          nome dell’Istituto Scolastico di appartenenza;

·          indirizzo dell’Istituto Scolastico;

·          numero di polizza;

·          cognome e nome del responsabile scolastico per l’assistenza agli studenti;

·          le generalità complete dell'Assicurato ed un recapito telefonico;

·          l'indirizzo - anche temporaneo - ed il numero di telefono del luogo di chiamata;

·          la prestazione richiesta.

Tutte le prestazioni comunque devono essere autorizzate dalla Società pena la decadenza di ogni diritto.

Nel caso in cui le prestazioni fornite dalla Centrale Operativa superino i massimali previsti o prevedano dei costi a carico dell'Assicurato, quest'ultimo, su indicazione della Centrale Operativa, dovrà fornire sufficienti garanzie di restituzione delle somme anticipate.

L'Assicurato si obbliga inoltre:

·          a sottoporsi agli accertamenti medici eventualmente richiesti dalla Società;

·          a sciogliere dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato;

·          a produrre, su richiesta della Società, copia conforme all'originale della cartella clinica o del certificato medico comprovante il tipo di patologia e/o l'intervento eseguito;

·          a fornire, a richiesta della Società, ogni documentazione comprovante il diritto alle prestazioni.

PARTE SPECIALE – SERVIZI

In base ad accordi stipulati fra la Società e INTER PARTNER Spa, l’Assicurato avrà inoltre la possibilità di poter usufruire dei seguenti servizi telefonando alla Centrale Operativa, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 18,00, escluso i festivi infrasettimanali:

Informazioni generali su D.L.626/94 norme sulla sicurezza

Qualora il Assicurato desideri informazioni sui contenuti della normativa relativi a:

·          disposizioni generali,

·          prevenzione e protezione,

·          sorveglianza sanitaria,

·          requisiti ed adeguamenti relativi al luogo di lavoro, applicazioni particolari e specifiche (ad esempio protezioni agenti biologici)

può telefonare alla Centrale Operativa per ottenere le informazioni che gli necessitano.

La Centrale Operativa provvederà ad approfondire l’argomento e fornire la stessa nel più breve tempo possibile.

La risposta sarà inviata per iscritto previa autorizzazione del Assicurato.

Nell’ipotesi in cui l’ Assicurato rifiuti di ricevere la risposta per iscritto, il servizio stesso non potrà essere realizzato.

La Centrale Operativa eroga le informazioni oggetto della presente prestazione avvalendosi della consulenza di professionisti abilitati a svolgere detta attività e assicurati con primarie società di assicurazione per il rischio R.C. professionale.

Informazioni meteorologiche in Italia

Qualora il Assicurato richieda informazioni in Italia relative alle condizioni meteorologiche., nuvolosità, precipitazioni, vento, neve e nebbia, la Centrale Operativa fornirà le informazioni richieste.

Informazioni turistiche

Qualora l’ Assicurato necessiti di informazioni telefoniche sui seguenti argomenti :

Informazioni su burocrazia turistica (documenti, vaccinazioni obbligatorie e consigliate, rappresentanze italiane all’estero, ecc.)

Informazioni e consigli su situazione sanitaria nel paese di destinazione

Informazioni e consigli su situazione climatica del paese di destinazione

Informazioni sui luoghi di soggiorno e sui percorsi di viaggio (strada più veloce, strada più panoramica, distanze chilometriche) in Italia

informazioni ed eventuale prenotazione di alberghi e ristoranti nel mondo

informazioni ed orari di trasporto (aerei, treni, traghetti, pullman)

informazioni ed eventuale prenotazione di pensioni per cani e gatti può telefonare alla Centrale Operativa per ottenere le informazioni.

GARANZIA BAGAGLIO

OGGETTO DELLA GARANZIA

La Società, nei limiti del Massimale per Assicurato di :

Euro 260,00 in Italia e

Euro 364,00 all’estero

indennizza i danni materiali e diretti al Bagaglio dell’Assicurato durante il Viaggio, compresi i capi di vestiario indossati, causati da:

·          Furto;

·          Rapina;

·          Scippo;

·          Perdita o danneggiamento imputabili a responsabilità del Vettore o dell’albergatore.

MASSIMALI E LIMITI

La garanzia è prestata fino alla concorrenza, per Assicurato, del Massimale sopra indicato con il limite massimo di Euro 52,00 per ciascun singolo oggetto.

Sono considerati “singolo oggetto” ognuno dei seguenti gruppi di oggetti:

·          oggetti di metallo prezioso, orologi e pietre preziose;

·          apparecchiature fotocineottiche e loro accessori;

·          radio, televisori, registratori, apparecchiature elettroniche in genere e loro accessori.

L’eventuale indennizzo verrà corrisposto dalla Società successivamente a quello del Vettore (relativamente ai danni subiti in occasione di trasporto aereo) o dell’albergatore responsabili ai sensi di legge dell’evento, fino alla concorrenza del Massimale, al netto di quanto già indennizzato dagli stessi.

ESCLUSIONI

La garanzia non è operante per:

·          negligenza o incuria dell’Assicurato;

·          i danni determinati o agevolati da dolo o colpa grave dell’Assicurato, di suoi familiari o conviventi, di suoi dipendenti o di altre persone che agiscono per lui;

·          i danni causati dall’aver dimenticato, smarrito o perduto un oggetto;

·          i danni da rottura, a meno che siano dovuti ad un Incidente occorso al mezzo di trasporto;

·          i danni dovuti  a bagnamento o colaggio di liquidi;

·          i danni causati dalla caduta di perle o pietre preziose dalla loro incastonatura;

·          i danni causati alle attrezzature sportive durante il loro utilizzo;

·          i danni verificatisi quando il Bagaglio sia lasciato a bordo di auto o motoveicoli;

Sono inoltre esclusi dalla garanzia:

·          il denaro in ogni sua forma (banconote, assegni, ecc.), biglietti di viaggio, documenti, titoli e collezioni di qualsiasi natura, merci, campionari, cataloghi, souvenir, oggetti d’arte, attrezzature professionali, telefoni, occhiali da vista e da sole, lenti a contatto e caschi;

·          gli oggetti di metallo prezioso, orologi, pietre preziose e pellicce, nel caso in cui non siano portati addosso o indossati;

·          le apparecchiature fotocineottiche e loro accessori, se consegnati al vettore aereo;

·          i beni che non risultano indicati nella denuncia sporta alle Autorità competenti;

·          i beni acquistati durante il Viaggio;

·          i beni di consumo, intendendosi per tali, a puro titolo esemplificativo, creme, profumi, bevande, medicinali, sigarette, ecc.;

·          i beni consegnati ad impresa di trasporto o di spedizioni quando questi non viaggiano insieme all’Assicurato;

·          il furto del Bagaglio lasciato nella tenda da campeggio;

In nessun caso verrà risarcito il cosiddetto valore affettivo che gli oggetti perduti o danneggiati avevano per l’Assicurato né il danno conseguente al mancato uso o godimento dei medesimi.

OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di Sinistro avvenuto:

·          nel corso del tragitto aereo (danni, rotture, ammanchi, ritardata o mancata riconsegna, ecc.), l’Assicurato deve effettuare immediata denuncia presso l’apposito ufficio (Lost and Found) facendosi rilasciare il rapporto d’irregolarità bagaglio (Property Irregularity Report). Deve inoltre presentare reclamo scritto al Vettore aereo trasmettendo alla Società la conferma del danno subito od il mancato ritrovamento e l’importo rimborsato dal Vettore stesso;

·          in aeroporto, l’Assicurato deve sporgere regolare denuncia al competente ufficio di Polizia dell’aeroporto e trasmetterla alla Società;

·          in altri luoghi, l’Assicurato deve sporgere regolare denuncia alle Autorità Giudiziarie o di Polizia e trasmetterla alla Società.

L’Assicurato deve inoltre inviare alla Società:

·          l’elenco dettagliato delle cose danneggiate o rubate, nonché l’idonea documentazione comprovante l’acquisto dei beni (fatture, scontrini, ricevute, ecc.);

·          le fatture di riparazione o la dichiarazione d’irreparabilità in caso di rottura redatta su carta intestata da parte di uno specialista del settore di pertinenza;

L’inadempimento di uno degli obblighi suddetti può comportare la perdita totale o parziale del diritto al rimborso ai sensi dell’Articolo 1915 del Codice Civile.

La denuncia e gli originali dei documenti  dovranno essere inoltrati a:

INTER PARTNER ASSISTANCE– VIA CALANDRA 18— 00187 ROMA

DETERMINAZIONE DEL DANNO

Il rimborso, se dovuto, avverrà, fermo il limite sopra indicato, in base alla semplice vetustà del bene all’atto del Sinistro, indipendentemente dallo stato di conservazione ed utilizzo dello stesso, applicando un degrado calcolato come segue:

·          in presenza di documentazione probante il possesso dei beni o la data di acquisto degli stessi (fatture, scontrini, ricevute, ecc.):

·          fino ai tre mesi precedenti la data del Sinistro: 30%;

·          oltre i tre mesi e fino ai sei  mesi precedenti la data del Sinistro: 50%;

·          oltre i sei mesi o in assenza di documentazione probante il possesso dei beni o la data di acquisto degli stessi: 60%.

Per ogni Sinistro, resterà a carico dell’Assicurato una franchigia di Euro 26,00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PER   ULTERIORE   INFORMAZIONE  :

 

 

STUDIO  A.P.A.               di  Luigi Mucciolo             

Amministrazione polizze assicurative per le scuole di ogni ordine e grado

20098 SAN GIULIANO MILANESE (MI)    VIA PARLAMENTO, 15

TEL. 02/98.48.111    portatile  338/27.48.256    FAX  02/98.244.001

 

http://www.studioapa.it                            E- mail:   mucciolo@studioapa.it   -   studioapa@libero.it

Casella di testo: ORGANIZZAZIONE  SCUOLE :         LODI – PAVIA - PIACENZA  E  MILANO  SUD
AssiScuola® Millennium.